La Tabella Unica Nazionale assume un ruolo centrale nella quantificazione del danno alla salute non perché introduca una disciplina retroattiva, ma perché viene riconosciuta come criterio di riferimento privilegiato per la liquidazione equitativa, anche quando il fatto lesivo è anteriore al 5 marzo 2025 o il giudizio non rientra nel suo campo di applicazione diretto. La pronuncia valorizza la funzione ordinatrice del sistema tabellare e chiarisce che l’uniformità del risarcimento non deriva da un automatismo normativo, bensì dalla capacità della T.U.N. di offrire un parametro più prevedibile, coerente e controllabile. Il giudice conserva margini di apprezzamento, ma deve motivare in modo specifico ogni eventuale scelta difforme.
Cassazione Civile, sezione III, 7 aprile 2026 n. 8630
Il caso esaminato e la questione sottoposta al giudice
Il procedimento prende le mosse da una domanda risarcitoria promossa in relazione a un sinistro stradale verificatosi nel 2021, con richiesta di ristoro del danno non patrimoniale derivante da macropermanenti lesioni alla persona. Davanti al Tribunale di Milano, chiamato a procedere alla liquidazione, si è posto il problema di individuare il criterio tabellare applicabile, tra il tradizionale modello milanese e la nuova tabella nazionale entrata in vigore nel marzo 2025. Il rinvio pregiudiziale ha consentito alla Corte di affrontare una questione che supera il singolo giudizio e incide sull’intero metodo di valutazione del danno biologico.
La funzione della T.U.N. nel sistema della responsabilità civile
La decisione colloca la T.U.N. entro la logica dell’equità giudiziale, senza trasformarla in una regola retroattiva. Il punto non è l’efficacia nel tempo della disciplina, ma la sua idoneità a fungere da parametro attendibile per la liquidazione del pregiudizio. In questa prospettiva, la tabella nazionale non si limita a disciplinare i casi per i quali è stata espressamente prevista, ma esprime un criterio generale di ordinazione della stima del danno alla salute. La Corte attribuisce così rilievo al bisogno di uniformità tra situazioni analoghe e alla necessità di rendere la decisione più verificabile, soprattutto quando si tratti di danni di tipo biologico e di relative personalizzazioni.
Un criterio che orienta anche i giudizi non espressamente compresi
Il passaggio più significativo consiste nel riconoscimento della T.U.N. come parametro utilizzabile anche oltre il suo ambito applicativo diretto. Non si afferma che la tabella si imponga per forza di legge in ogni controversia, ma che essa rappresenti il punto di partenza più adeguato per una valutazione equitativa corretta. Ne deriva un mutamento sostanziale nell’approccio alla liquidazione: il riferimento nazionale non è più un’opzione tra le altre, ma il criterio che meglio risponde all’esigenza di coerenza sistemica.
Quando è possibile discostarsi dal parametro nazionale
La Corte non esclude che il giudice possa utilizzare un diverso criterio di liquidazione. Lo scostamento resta consentito, ma non può essere frutto di un richiamo generico alla prassi o a preferenze applicative consolidate. Occorre una motivazione puntuale, ancorata a elementi concreti del caso, tali da rendere la T.U.N. non pienamente adeguata alla specifica vicenda esaminata. La deroga, dunque, non scompare, ma diventa eccezionale e deve essere spiegata con rigore. È proprio questo il tratto che rafforza il controllo sulla decisione e riduce la variabilità tra uffici giudiziari.
L’onere motivazionale del giudice
Se il magistrato ritiene di non applicare la T.U.N., non è sufficiente indicare una maggiore consuetudine con le Tabelle milanesi o richiamare in astratto esigenze di equità. Serve una giustificazione analitica, capace di mostrare perché quel caso presenti caratteristiche tali da rendere inadeguato il parametro nazionale. In assenza di tale dimostrazione, lo scostamento rischia di apparire arbitrario. La pronuncia, sotto questo profilo, rafforza il legame tra equità e motivazione, imponendo un uso più rigoroso del potere di liquidazione.
Le ricadute sui procedimenti in corso
Le conseguenze pratiche sono rilevanti soprattutto per le controversie ancora pendenti. Nei giudizi risarcitori relativi al danno alla persona, le parti non potranno più limitarsi a invocare la tradizione applicativa delle Tabelle milanesi come criterio ordinario e quasi scontato. Sarà invece necessario confrontarsi in modo diretto con la T.U.N., spiegando, se del caso, le ragioni di un eventuale diverso approdo liquidatorio. Ciò comporta un maggiore onere argomentativo per i difensori e una motivazione più accurata per il giudice, ma anche una più marcata tendenza all’uguaglianza sostanziale nella stima dei danni.
La pronuncia si inserisce così in un processo di progressiva razionalizzazione della responsabilità civile, nel quale il parametro nazionale diventa il fulcro della liquidazione del danno biologico e la deroga assume rilievo solo quando sia sorretta da ragioni effettive, specifiche e verificabili.
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