La vicenda sottoposta al Tribunale
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Patto parasociale e rinnovo tacito: la disdetta tempestiva ne blocca la proroga e circoscrive i rimedi cautelari

Una controversia cautelare in materia societaria ha portato il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, a tornare su due profili di frequente rilievo pratico: da un lato, l’incidenza della disdetta sulla durata di un patto parasociale rinnovabile tacitamente; dall’altro, l’estraneità della società rispetto agli obblighi assunti dai soci nell’accordo parasociale.

Il procedimento traeva origine dall’iniziativa di una socia di minoranza di una S.r.l., che aveva chiesto di impedire alle altre partecipanti all’accordo di esprimere, in assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione, voti contrari alle previsioni di un patto parasociale sottoscritto nel dicembre 2021. Il primo giudice aveva accolto la domanda in via cautelare. In sede di reclamo, tuttavia, le resistenti hanno sostenuto che l’intesa fosse ormai cessata per effetto della disdetta comunicata nell’agosto 2024, e dunque non più idonea a fondare alcuna tutela urgente.

Parallelamente, la società partecipata ha contestato di poter essere coinvolta nella lite, rilevando di non aver mai aderito al patto e di essere quindi priva di legittimazione passiva rispetto alle pretese formulate nei suoi confronti.

Il significato della clausola di durata nel patto parasociale

Il punto centrale della decisione riguarda la corretta lettura della disciplina contrattuale sulla durata. Il patto prevedeva una scadenza iniziale al 31 dicembre 2022 e, successivamente, rinnovi taciti di un anno in un anno fino al quarto anno, purché le parti conservassero la qualità di socie. Il Tribunale, facendo applicazione dei criteri di interpretazione dettati dalla comune intenzione dei contraenti, dal loro comportamento complessivo e dal principio di conservazione del contratto, ha ricostruito l’accordo come un vincolo annuale suscettibile di proroga automatica, ma non in modo indefinito.

Da tale impostazione discende una conseguenza precisa: se il rinnovo opera in via tacita, deve necessariamente essere riconosciuta alle parti la possibilità di impedirlo con un atto contrario espresso prima della scadenza. In questo quadro, la comunicazione inviata nell’agosto 2024 non poteva essere letta come recesso, bensì come disdetta, poiché non mirava a sciogliere un rapporto già prorogato, ma a impedire la sua prosecuzione alla fine del periodo in corso.

Disdetta e recesso non sono sovrapponibili

L’ordinanza richiama, con chiarezza, la differenza tra i due istituti. Il recesso incide su un vincolo ancora efficace e ne provoca lo scioglimento anticipato; la disdetta, invece, opera sul piano della durata e impedisce che il contratto si rinnovi oltre il termine fissato. Nel caso esaminato, la presenza di rinnovi taciti annuali rendeva del tutto coerente la qualificazione della comunicazione come disdetta tempestiva.

Il Tribunale ha poi osservato che l’atto proveniente da una sola delle due socie era comunque sufficiente a paralizzare il rinnovo, poiché le aderenti al patto costituivano, sotto il profilo negoziale, un’unica parte dell’accordo. Una volta verificata l’efficacia della disdetta, è venuto meno il presupposto della tutela invocata in via d’urgenza. Il fumus boni iuris non può infatti essere riconosciuto quando si chiede l’attuazione coattiva di un assetto negoziale che, al momento della decisione, non è più in vita.

La posizione della società rispetto agli obblighi parasociali

Accertata l’inefficacia del patto per mancato rinnovo, il Collegio ha affrontato il secondo tema, confermando un principio consolidato: il patto parasociale produce effetti soltanto tra i soci che vi hanno aderito e non si estende, per sua natura, alla società. Si tratta di un vincolo collocato su un piano esterno rispetto all’organizzazione societaria, con efficacia meramente obbligatoria e non organizzativa.

Ne deriva che la società, se non parte dell’accordo, non può essere destinataria di domande fondate sull’adempimento o sull’inadempimento del patto. In questa prospettiva, il Tribunale ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della compagine sociale, escludendo che potesse essere chiamata a rispondere di obbligazioni assunte esclusivamente dai soci tra loro.

Le conseguenze processuali della ricostruzione accolta

La combinazione tra cessazione del patto e mancanza di legittimazione passiva della società ha condotto alla revoca dell’ordinanza cautelare resa nella fase precedente. Il Collegio ha inoltre regolato le spese ponendole a carico della parte soccombente nel reclamo.

Resta così confermato che, nelle controversie sui patti parasociali, la verifica della loro perdurante efficacia precede ogni ulteriore valutazione sul merito della tutela richiesta. E quando l’accordo non è più operativo, il giudice non può imporre un comportamento che presuppone un vincolo ormai estinto, tanto meno nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto.

Patto parasociale: mancato rinnovo e limiti di efficacia

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