La nuova logica dei pagamenti
La nuova logica dei pagamenti

La nuova logica dei pagamenti

Compensi professionali e debiti fiscali: come cambia il controllo della pubblica amministrazione

Quando la pubblica amministrazione deve corrispondere somme a un professionista, il pagamento non segue più una semplice sequenza contabile. Prima di disporre il versamento, l’ufficio è tenuto a interrogare la banca dati per accertare se il beneficiario risulti inadempiente verso l’Erario o verso gli enti della riscossione. Se emerge una posizione debitoria, la somma corrispondente viene destinata direttamente all’Agente della riscossione, mentre al professionista resta soltanto l’eventuale eccedenza.

Il fondamento normativo della verifica preventiva

L’obbligo discende dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 48-bis del dpr del 29/09/1973, n. 602, introdotto dalla legge del 30/12/2025, n. 199, la manovra di bilancio 2026. La regola opera per i pagamenti della pubblica amministrazione a decorrere dal 15 giugno e riguarda anche importi inferiori a 5 mila euro. I chiarimenti applicativi sono stati forniti con la circolare prot. 0056561.U del 17/03/2026 del ministero della Giustizia.

Chi rientra nella verifica

La platea interessata comprende tutti i soggetti che ricevono dagli uffici giudiziari compensi qualificabili come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 Tuir. Ne fanno parte, in primo luogo, gli avvocati, compresi quelli ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari, nonché nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita. Rientrano inoltre ausiliari del giudice, periti di parte e altri professionisti incaricati nell’ambito del processo.

Le figure professionali richiamate dalla circolare

Il documento ministeriale richiama anche psicologi forensi, assistenti sociali, mediatori, interpreti e traduttori giurati, precisando tuttavia che l’elenco delle categorie indicate dal dipartimento per gli Affari di giustizia di via Arenula è «a titolo esemplificativo ma non esaustivo». La verifica, dunque, non si esaurisce nelle professioni nominate espressamente, ma si estende a ogni prestazione riconducibile all’esercizio di arti e professioni.

L’effetto pratico: niente sospensione, ma trattenuta immediata

Il meccanismo non prevede più la sospensione del pagamento in favore del creditore, bensì una trattenuta immediata sulla somma liquidata. La disciplina si applica a tutti i pagamenti eseguiti dal 15 giugno in avanti, a prescindere dall’importo e dalla data di formazione della documentazione contabile. Ne consegue che anche compensi riferiti ad attività svolte in periodi precedenti restano assoggettati alla nuova regola, se la liquidazione avviene dopo la data di avvio del sistema.

Quali debiti possono attivare la trattenuta

La verifica può dar luogo al versamento diretto all’Agente della riscossione in presenza di cartelle relative a tributi erariali, tra cui Irpef, inclusi acconti, saldi, addizionali regionali e comunali, Iva, Irap, imposta di registro, bollo e cedolare secca. Vi rientrano anche i contributi previdenziali, le sanzioni e gli interessi accessori, nonché ogni altra entrata affidata alla riscossione, comprese multe stradali, sanzioni amministrative di varia natura e crediti di enti locali.

Le ricadute sul patrocinio a spese dello Stato

Il punto più delicato riguarda i compensi maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. In questi casi gli importi sono spesso contenuti e la liquidazione avviene con tempi non brevi. L’applicazione della verifica preventiva, anche per somme modeste, può comportare l’assorbimento totale del compenso da parte di debiti fiscali o contributivi, con un effetto potenzialmente disincentivante sull’assistenza ai non abbienti.

Le obiezioni degli ordini professionali

La disciplina è stata contestata dal Consiglio nazionale forense, che ha parlato di «misura vessatoria e discriminatoria» e ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diritto di difesa. Critiche analoghe sono arrivate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo cui la disposizione è «particolarmente gravosa» perché incide sui pagamenti anche in presenza di debiti di importo esiguo o controverso.

Il nuovo assetto, insomma, sposta il baricentro dalla tutela del credito professionale alla priorità della riscossione pubblica, con effetti immediati sui tempi e sulla misura delle liquidazioni.