Nel rapporto fideiussorio, la ripartizione interna della garanzia non coincide necessariamente con una limitazione dell’obbligazione verso il creditore. Quando più garanti assumono un impegno pro quota, la disciplina dei rapporti interni può essere distinta dal vincolo esterno che collega ciascun fideiussore al debitore principale e al creditore, con applicazione dell’art. 1944 c.c. nei limiti in cui non sia stata pattuita una deroga espressa.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1266/2026, ha affrontato la questione nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando le domande formulate dall’opponente.
Il giudice ha chiarito che la qualificazione di una fideiussione come “generica limitata pro quota non solidale” non vale, di per sé, a escludere la solidarietà dell’obbligo di garanzia nei confronti del creditore. La formula contrattuale, infatti, assume rilievo soltanto sul piano dei rapporti tra cofideiussori, mentre resta fermo il principio per cui il fideiussore risponde con il debitore principale secondo la regola generale dell’art. 1944 c.c., salvo patto contrario espresso.
Il significato della clausola pro quota
La pronuncia evidenzia un passaggio centrale: la previsione della non solidarietà opera esclusivamente tra i garanti. In tale prospettiva, ciascun fideiussore può essere chiamato a sopportare, nei rapporti interni, soltanto la parte di debito corrispondente alla quota assunta, ma ciò non incide automaticamente sull’ampiezza dell’obbligazione verso il creditore.
Il Tribunale ha infatti osservato che nelle condizioni contrattuali non risultava inserita alcuna clausola idonea a derogare al regime generale di solidarietà tra debitore principale e garante previsto dall’art. 1944 c.c. Il dato letterale del contratto conduceva dunque a distinguere la non solidarietà tra coobbligati interni dalla persistente solidarietà dell’impegno fideiussorio verso l’esterno.
Rilievo per la prescrizione
Da questa impostazione discende anche un effetto rilevante sul piano prescrizionale. Se la fideiussione conserva natura solidale nei confronti del debitore principale, l’interruzione della prescrizione operata nei confronti di quest’ultimo produce effetti anche nei confronti dei singoli fideiussori, ai sensi dell’art. 1310 c.c.
Ne deriva che la qualificazione di una garanzia come pro quota non basta, da sola, a sottrarre il fideiussore alle conseguenze della solidarietà propria del rapporto esterno. Occorre sempre verificare il contenuto concreto della clausola e l’eventuale presenza di una deroga espressa al regime ordinario.
Il principio ricavabile dalla sentenza
Il messaggio della decisione è netto: la formula contrattuale che limita la garanzia ai rapporti interni tra fideiussori non elimina, senza una previsione chiara e specifica, la responsabilità solidale del garante verso il creditore e verso il debitore principale. In altri termini, la qualificazione pro quota non coincide con una generale esclusione della solidarietà, che resta la regola salvo diversa pattuizione.
In questa prospettiva, la pronuncia del Tribunale di Ancona offre un’indicazione utile per l’interpretazione delle clausole fideiussorie e per la corretta lettura dei loro effetti, specie quando la formula contrattuale possa generare equivoci sul piano dell’obbligazione garantita e delle conseguenze derivanti dagli atti interruttivi della prescrizione.
La soluzione adottata conferma che il contenuto effettivo della garanzia va ricostruito alla luce del testo contrattuale complessivo e della disciplina codicistica applicabile, senza fermarsi alla sola denominazione utilizzata dalle parti.