Intelligenza artificiale negli uffici giudiziari: le nuove raccomandazioni del CSM tra ausilio tecnico e riserva di decisione del magistrato
Intelligenza artificiale negli uffici giudiziari: le nuove raccomandazioni del CSM tra ausilio tecnico e riserva di decisione del magistrato

Intelligenza artificiale negli uffici giudiziari: le nuove raccomandazioni del CSM tra ausilio tecnico e riserva di decisione del magistrato

La delibera del Consiglio superiore della magistratura del 22 luglio 2026, pratica n. 118/VV/2024, aggiorna le raccomandazioni sull’impiego dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia adottate con delibera dell’8 ottobre 2025. L’aggiornamento non sostituisce il precedente impianto, ma lo integra, ampliando gli utilizzi consentiti anche ad attività che incidono sulla gestione e sull’analisi degli atti processuali.

Il punto fermo resta la riserva umana della funzione giurisdizionale. La valutazione delle prove, l’interpretazione della legge, la formazione del convincimento e l’adozione del provvedimento appartengono esclusivamente al magistrato. L’intelligenza artificiale può assistere la fase analitica e ricostruttiva del lavoro giudiziario, ma non può trasformarsi in un soggetto decisionale.

Perché il CSM è intervenuto di nuovo nel 2026

Il Consiglio muove da una istruttoria concreta, non da una valutazione astratta della tecnologia. Tra l’ottobre 2025 e il maggio 2026 sono intervenuti quattro elementi che hanno reso necessario precisare il perimetro operativo dell’uso dell’intelligenza artificiale negli uffici giudiziari.

Il primo elemento è l’avvio, dal 1 gennaio 2026, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari, disposta dal Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia. Tale sperimentazione ha posto l’esigenza di chiarire se e come lo strumento possa essere utilizzato rispetto agli atti giudiziari.

Il secondo riguarda le rassicurazioni tecniche fornite da Microsoft, acquisite tramite il Comitato paritetico CSM Ministero nella riunione del 20 gennaio 2026 e formalizzate con comunicazione del 12 febbraio 2026.

Il terzo elemento è la ricognizione della struttura tecnica per l’organizzazione, trasmessa il 29 aprile 2026, sugli impieghi già sperimentati presso gli uffici. Il quarto è il riscontro del Dipartimento del 10 maggio 2026, con cui è stato comunicato l’avvio di un approccio multimodello e l’istituzione di uno sportello tecnico per gli utenti coinvolti nella sperimentazione.

Nel percorso istruttorio assumono rilievo anche le esperienze del Tribunale civile di Catania e della Procura generale di Perugia, entrambe valutate favorevolmente dal Consiglio.

Competenza ministeriale e ruolo del CSM

La delibera ribadisce che l’individuazione e l’autorizzazione dei sistemi utilizzabili negli uffici giudiziari spettano al Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132.

L’intervento del CSM opera quindi a valle della competenza ministeriale. Il Consiglio non sceglie lo strumento tecnologico, ma definisce le condizioni di compatibilità del suo impiego con i principi che governano la funzione giudiziaria, tra autonomia del magistrato, legalità, trasparenza, protezione dei dati e garanzie del giusto processo.

Le garanzie tecniche considerate dal Consiglio

L’apertura a nuovi utilizzi poggia su alcune garanzie indicate nella delibera. La prima è la residenza dei dati in Italia tramite il componente Advanced Data Residency, con posizione verificabile dal tenant. La seconda è l’isolamento logico del tenant ministeriale rispetto agli altri tenant Microsoft 365.

La terza garanzia consiste nell’esclusione dell’utilizzo di prompt, risposte e dati accessibili tramite Microsoft Graph per l’addestramento o il miglioramento dei modelli. La quarta riguarda la possibilità per il Ministero di classificare i documenti riservati mediante etichette di riservatezza, limitando o impedendo l’elaborazione da parte di Copilot, nonché di disabilitare la ricerca sul web.

Per tenant si intende una istanza dedicata, isolata e sicura di un servizio o di una applicazione cloud riservata a uno specifico cliente.

Gli impieghi oggi ammessi dell’intelligenza artificiale

La delibera riformula il catalogo degli usi consentiti, che assume valore esemplificativo e non tassativo. Restano confermate le attività già contemplate nel 2025, tra cui ricerca dottrinale, sintesi di provvedimenti ostensibili, supporto all’organizzazione degli uffici, gestione di affari semplici, revisione linguistica, produzione di tabelle e grafici e traduzione assistita.

Le cinque nuove attività inserite nel catalogo

L’aggiornamento del 2026 aggiunge cinque ambiti di impiego più vicini al fascicolo processuale.

Il primo riguarda la classificazione e categorizzazione degli atti processuali per tipologia e funzione. Il secondo concerne l’analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti, finalizzata alla ricostruzione delle rispettive posizioni processuali.

Il terzo ammette la sintesi documentale di atti giudiziari per finalità di classificazione e archiviazione tematica. Il quarto consente il confronto tra le posizioni processuali delle parti ai fini dell’individuazione del thema decidendum e del thema probandum.

Il quinto riguarda la compilazione assistita di atti standardizzati e moduli, con espressa menzione dei mandati di arresto europeo, ma solo “con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato”.

Le condizioni operative per utilizzare gli strumenti autorizzati

L’accesso a tali funzionalità è subordinato al rispetto cumulativo di precise condizioni. Gli atti possono essere immessi soltanto nel tenant istituzionale e l’anonimizzazione preventiva è indicata come buona pratica raccomandata.

È vietato utilizzare versioni consumer o sistemi generativi non autorizzati. La supervisione umana è obbligatoria e, nei flussi di lavoro strutturati, devono essere previsti checkpoint bloccanti, idonei a impedire la prosecuzione automatica in assenza di una validazione esplicita.

I prompt devono essere strutturati in modo da vincolare gli output ai soli documenti del fascicolo. Inoltre, la formazione tecnica preventiva non è trattata come semplice suggerimento, ma come presupposto essenziale per un uso corretto dello strumento.

Le attività vietate e il limite generale della decisione umana

L’elenco autonomo degli usi non consentiti contiene due ipotesi principali. La prima è la formulazione del dispositivo e l’affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali. La seconda è l’uso di sistemi generativi non autorizzati o esterni al sistema giustizia.

Il divieto di valutazione autonoma delle prove e di formazione del convincimento del giudice non è collocato in tale elenco, ma è affermato tra i principi irrinunciabili del documento. Ne deriva che esso opera come limite generale, destinato a presidiare ogni applicazione concreta dell’intelligenza artificiale nel lavoro giudiziario.

Ricostruzione del fascicolo e valutazione giuridica: il confine più delicato

La distinzione tra attività analitica e attività decisoria è chiara sul piano teorico, ma richiederà particolare attenzione nella pratica quotidiana.

L’individuazione del thema decidendum e del thema probandum, infatti, non è sempre una operazione puramente descrittiva. Essa presuppone spesso la qualificazione giuridica delle allegazioni e la selezione dei fatti rilevanti per la decisione.

Anche la compilazione assistita di atti standardizzati merita cautela, soprattutto quando l’esempio richiamato è il mandato di arresto europeo, ambito nel quale vengono in rilievo la libertà personale e gli obblighi di cooperazione giudiziaria. La previsione di supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato riduce il rischio, ma non elimina la necessità di un controllo effettivo e documentabile.

Le omissioni rispetto al catalogo del 2025

Nel raffronto tra le raccomandazioni del 2025 e l’aggiornamento del 2026 emergono tre voci non più espressamente riprodotte: il controllo della documentazione contabile e delle certificazioni prodotte in atti, il confronto tra soluzioni tecniche e prassi organizzative per la gestione dei fascicoli e la catalogazione per materia dei quesiti ai consulenti tecnici.

Poiché il nuovo elenco è dichiaratamente esemplificativo e poiché la delibera contiene una clausola di salvezza delle raccomandazioni del 2025 per quanto non espressamente modificato, l’omissione non pare configurare un divieto sopravvenuto. È più coerente leggerla come effetto di una diversa sintesi redazionale.

Dati personali, dati sensibili e anonimizzazione

Il regime dei dati è uno dei passaggi più complessi della delibera. Le raccomandazioni del 2025 escludevano l’immissione di dati sensibili contenuti negli atti processuali su dispositivi di intelligenza artificiale generalista. Stabilivano inoltre che nei sistemi di IA non fossero immessi dati sensibili, riservati o soggetti a segreto investigativo, neppure in forma indiretta.

L’aggiornamento del 2026 consente invece l’immissione, all’interno del tenant istituzionale, di atti giudiziari contenenti dati personali. Al tempo stesso, l’anonimizzazione preventiva viene qualificata come buona pratica raccomandata e non come condizione assoluta, mentre il Consiglio segnala l’urgenza di diffondere software adeguati di anonimizzazione.

Dati personali e dati sensibili non sono categorie sovrapponibili. Poiché la clausola di salvezza mantiene ferme le previsioni del 2025 non espressamente modificate, la cautela relativa ai dati sensibili non può considerarsi automaticamente superata. L’apertura del 2026 riguarda il più ampio genere dei dati personali, ma resta da chiarire il coordinamento con la disciplina più restrittiva sui dati sensibili, riservati o coperti da segreto investigativo.

Copilot e i limiti tecnici riconosciuti dalla delibera

Uno degli aspetti più significativi dell’atto consiliare è la valutazione esplicita dei limiti dello strumento. Copilot viene qualificato come modello di intelligenza artificiale per finalità generali ai sensi dell’art. 3, punto 63, dell’AI Act.

La delibera segnala criticità rilevanti: carenza di grounding documentale, inserimento di dati non verificati nella costruzione delle sintesi, generazione di collegamenti ipertestuali fittizi invece di riferimenti verificabili, tendenza a fornire risposte conclusive senza evidenziare i limiti incontrati nell’acquisizione dei dati e propensione a colmare le lacune con inferenze non supportate da evidenze documentali.

L’episodio del Comune inesistente

La ricognizione della struttura tecnica per l’organizzazione del 29 aprile 2026 riporta un episodio particolarmente istruttivo. Durante una attività di catalogazione di elenchi di beni immobili, svolta in ambiente istituzionale protetto su documentazione previamente trattata con OCR, il sistema ha inserito il riferimento a un Comune inesistente.

Il dato è stato prodotto nonostante istruzioni esplicite a limitarsi ai soli documenti messi a disposizione e senza che lo strumento lo segnalasse come incerto. L’episodio mostra che anche il confinamento a un corpus documentale chiuso non elimina il rischio di allucinazione.

Da qui la valutazione del CSM secondo cui Copilot, nella configurazione standard, non rappresenta la soluzione strutturale adeguata alle esigenze della giustizia. Il Consiglio sollecita una suite progettata ab origine per il dominio giuridico, dotata di tracciabilità delle fonti, verificabilità degli output e possibilità di controllo ex post, oltre alla istituzione della sandbox regolatoria congiunta già prefigurata nel 2025.

AI Act, sistemi ad alto rischio e calendario europeo

L’amministrazione della giustizia rientra tra i settori ad alto rischio dell’allegato III dell’AI Act, punto 8, con riferimento ai sistemi destinati ad assistere una autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti.

Resta salva la deroga prevista dall’art. 6, par. 3, per le attività prive di rischio significativo. Le raccomandazioni del 2025 avevano indicato l’agosto 2026 come momento a partire dal quale sarebbero stati utilizzabili soltanto sistemi certificati.

La delibera del 22 luglio 2026 prende atto del rinvio maturato in sede europea, richiamando un accordo provvisorio sul Digital Omnibus on AI collocato al 7 maggio 2026 e ancora da adottare formalmente.

Subito dopo la seduta consiliare è intervenuto un dato normativo ulteriore. Il Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica tra l’altro il Regolamento (UE) 2024/1689 quanto alla semplificazione dell’attuazione delle regole armonizzate, reca la data dell’8 luglio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026.

La data del 2 dicembre 2027, indicata dal Consiglio per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III, risulta quindi confermata, ma non dipende più da un accordo ancora in corso. Lo stesso CSM ha comunque previsto la possibilità di ulteriori aggiornamenti all’esito dell’iter europeo.

Perché le cautele non dipendono solo dalle scadenze europee

Il Consiglio chiarisce che il rinvio del calendario europeo non attenua le garanzie richieste. Legalità, trasparenza, autonomia decisionale del magistrato e protezione dei dati trovano fondamento nei principi costituzionali e nelle garanzie del giusto processo, indipendentemente dalle date di applicazione della disciplina europea.

Questo passaggio è centrale perché colloca il tema dell’intelligenza artificiale giudiziaria in una prospettiva costituzionale. L’uso dello strumento non è lecito solo perché tecnicamente disponibile o temporaneamente non assoggettato a piena certificazione europea. Deve comunque rispettare il nucleo essenziale della giurisdizione.

Il punto di vista dell’avvocatura

Per i difensori emergono almeno due profili di interesse.

Il primo riguarda l’asimmetria tecnologica. Il CSM riconosce che la magistratura si trova in una posizione di sistematico svantaggio rispetto ad altri operatori del diritto, i quali già dispongono di strumenti dedicati al settore giuridico, con maggiori garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti.

Il secondo profilo riguarda il contraddittorio. Le raccomandazioni del 2025 avevano richiamato, tra le condizioni di compatibilità dell’intelligenza artificiale con la funzione giurisdizionale, la trasparenza dell’elaborazione algoritmica, la possibilità di verifica e contestazione degli output e la parità informativa tra le parti. Avevano inoltre prospettato interlocuzioni con l’avvocatura per una disciplina uniforme delle ricadute processuali.

L’aggiornamento del 2026, pur estendendo l’uso dell’intelligenza artificiale all’analisi e al confronto degli atti di parte, non disciplina forme di informazione alle parti sull’impiego dello strumento nella fase preparatoria. È un nodo destinato a ulteriore approfondimento, anche alla luce degli aggiornamenti che il Consiglio si è riservato di adottare.

Indicazioni operative per l’uso dell’IA nel processo

La delibera del 22 luglio 2026 accetta l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel lavoro giudiziario, ma lo fa entro un perimetro sorvegliato. L’uso è ammesso come supporto alla lettura, alla classificazione, alla sintesi e alla organizzazione del materiale processuale. Non è ammesso come sostituzione della valutazione del giudice.

Per gli uffici giudiziari, il presidio effettivo passa da formazione preventiva, strumenti autorizzati, prompt vincolati al fascicolo, checkpoint bloccanti, controllo umano e attenzione rigorosa al trattamento dei dati. Per l’avvocatura, il tema resta quello della trasparenza processuale e della conoscibilità dell’incidenza concreta degli strumenti algoritmici sulla preparazione del provvedimento.

La regola pratica che emerge dal documento è netta: l’intelligenza artificiale può ordinare e assistere, ma la responsabilità dell’atto, della motivazione e della decisione resta interamente in capo al magistrato che li assume.