Intelligenza artificiale e attività giuridica: il limite invalicabile del controllo umano
Intelligenza artificiale e attività giuridica: il limite invalicabile del controllo umano

Intelligenza artificiale e attività giuridica: il limite invalicabile del controllo umano

L’intelligenza artificiale sta entrando con forza nelle attività di avvocati e pubbliche amministrazioni, ma il suo impiego non altera un principio essenziale: la verifica finale resta affidata alla persona che sottoscrive, utilizza o fa proprio il contenuto elaborato. Due decisioni recenti, una della Cassazione penale e una del T.A.R. Marche, offrono un riscontro concreto di questo assetto, chiarendo che l’AI può supportare il lavoro giuridico, ma non può sostituire il giudizio umano né attenuare la responsabilità di chi agisce.

Cass. pen., Sez. III, sentenza 22 giugno 2026, n. 23006, ud. 11 giugno 2026.

T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 1° giugno 2026, n. 758, R.G. n. 437/2026.

Il caso esaminato dalla Cassazione: la falsa giurisprudenza come indice di inattendibilità

Nella vicenda scrutinata dalla Suprema Corte, il ricorso prendeva le mosse da un’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione. A sostegno delle doglianze venivano evocati precedenti di legittimità che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero confermato l’irrilevanza dell’errata indicazione delle generalità della parte quando il soggetto resti comunque identificabile.

La Cassazione ha però rilevato che tali precedenti non riguardavano affatto la questione dedotta e che i principi ad essi attribuiti non erano stati realmente affermati nelle pronunce richiamate. Da qui il rilievo della Corte, che ha ricondotto l’errore a una forma di “allucinazione informatica”, verosimilmente connessa all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella redazione dell’atto.

L’esito è stato netto: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese e pagamento di € 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il dovere di verifica non si trasferisce alla macchina

La pronuncia assume rilievo perché ribadisce che il ricorso a strumenti tecnologici non sposta il baricentro della responsabilità. L’avvocato conserva l’obbligo di controllare l’esistenza, la pertinenza e il contenuto dei precedenti citati. Se l’atto introduce riferimenti inesistenti o travisa il significato delle fonti, l’errore non diventa meno grave perché originato da un software: resta un errore imputabile al difensore che lo deposita.

La prospettiva amministrativa: l’AI non elimina la paternità dell’atto

Il T.A.R. Marche affronta il tema in un contesto diverso, quello dei contratti pubblici e della valutazione di affidabilità dell’operatore economico. La controversia riguardava l’esclusione da una procedura negoziata per lavori pubblici, disposta sulla base di pregresse risoluzioni contrattuali che la stazione appaltante riteneva sintomatiche di inaffidabilità.

Tra i motivi di ricorso veniva dedotta anche la possibile redazione, tramite sistemi di intelligenza artificiale, della relazione del R.U.P., con conseguente violazione della c.d. “riserva di umanità” e insufficiente controllo sulla motivazione.

Il Collegio ha respinto la censura, osservando che non si era in presenza di una decisione interamente automatizzata. La relazione del R.U.P. non coincideva con l’atto conclusivo del procedimento, che restava imputabile al dirigente competente, mentre l’eventuale ricorso all’AI avrebbe inciso soltanto sulla predisposizione di una parte argomentativa, in particolare quella relativa ai richiami giurisprudenziali.

Motivazione assistita e decisione umana

In questo passaggio emerge un punto decisivo: la tecnologia può assistere la costruzione del provvedimento, ma non sostituire la scelta amministrativa. Il giudice amministrativo ha dunque valorizzato la permanenza di una valutazione umana, discrezionale e finale, escludendo che l’uso di strumenti di intelligenza artificiale, di per sé, renda illegittimo l’atto o ne comporti l’automatica caducazione.

Due errori diversi, due effetti diversi

Il raffronto tra le decisioni evidenzia che non ogni errore generato o favorito dall’AI produce le stesse conseguenze giuridiche. Nel processo penale, l’indicazione di precedenti inesistenti incide direttamente sulla credibilità tecnica dell’atto e può integrare una condotta colposa, perché il difensore è tenuto a un controllo preventivo rigoroso. La qualità dell’argomentazione, in tale ambito, dipende anche dalla corrispondenza tra ciò che si afferma e ciò che le fonti davvero dicono.

Nell’azione amministrativa, invece, il giudizio è più articolato. L’eventuale imprecisione nei riferimenti giurisprudenziali non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento, occorrendo verificare se la decisione sia stata effettivamente affidata a un meccanismo automatizzato, se la motivazione conservi una base umana e se il ragionamento sostanziale sia comunque sorretto da elementi corretti.

La responsabilità resta personale anche nell’era degli algoritmi

Le due pronunce convergono su un messaggio preciso: l’intelligenza artificiale è uno strumento di ausilio, non un soggetto decisionale. Può velocizzare ricerche, ordinare documenti, proporre sintesi e suggerire impostazioni argomentative, ma non può certificare la bontà del risultato né esonerare dall’onere di controllo.

Per il professionista, ciò significa che ogni richiamo giurisprudenziale va verificato prima del deposito dell’atto. Per l’amministrazione, significa che l’istruttoria e la motivazione devono restare presidiate da un controllo umano effettivo, specie quando l’esercizio del potere implica valutazioni discrezionali o apprezzamenti complessi.

Il punto di caduta comune è la responsabilità di chi firma, trasmette o fa proprio il contenuto generato con il supporto dell’AI. La tecnologia può agevolare il lavoro giuridico, ma non assorbe il rischio dell’errore né ne trasferisce la paternità.

In questa direzione si colloca anche la scelta della Cassazione di applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la funzione deterrente e sanzionatoria già rafforzata dalla Riforma Cartabia nei confronti delle impugnazioni proposte con colpa. Il ricorso a precedenti inesistenti non attenua la responsabilità: la rende più evidente, perché dimostra la mancata verifica delle fonti prima dell’utilizzo processuale.

Resta così fermo un criterio di fondo che attraversa entrambe le decisioni: l’innovazione tecnologica può accompagnare l’attività giuridica, ma il presidio umano continua a essere il luogo in cui si misura la correttezza dell’atto, la tenuta della motivazione e la legittimità della decisione.

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