Il quadro processuale dell’opposizione
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Il quadro processuale dell’opposizione

Mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve attivarla e a chi va comunicata

Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo riguarda una controversia bancaria, il rispetto della mediazione obbligatoria non può essere affrontato in termini meramente formali. Due profili assumono rilievo decisivo: da un lato, l’individuazione della parte tenuta a promuovere il procedimento; dall’altro, la correttezza della convocazione della controparte.

Su questi punti si è pronunciato il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, 11 giugno 2026, n. 1688, offrendo una lettura rigorosa dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e richiamando il valore della partecipazione effettiva al procedimento conciliativo.

Nel giudizio oggetto della pronuncia, gli opponenti avevano contestato fin dall’inizio l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In parallelo, avevano dedotto anche l’illegittimità del credito azionato in via monitoria, sostenendo la presenza di interessi usurari.

All’esito della prima udienza, il giudice disponeva l’esperimento della mediazione e sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, una volta avviato il procedimento, gli opponenti ne contestavano la regolarità, lamentando che la domanda fosse stata presentata dinanzi a un organismo territorialmente incompetente e che la relativa convocazione non fosse stata validamente portata a conoscenza delle parti.

Il soggetto onerato di promuovere la mediazione

La regola applicabile nei giudizi monitori

Il Tribunale ha ribadito che le controversie in materia bancaria rientrano tra quelle per le quali l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria. Nei procedimenti instaurati con ricorso monitorio, però, la disciplina assume una configurazione peculiare: una volta proposta opposizione e definite le questioni relative alla provvisoria esecuzione, l’iniziativa per l’attivazione della mediazione spetta al creditore opposto.

Si tratta di un principio consolidato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 18 settembre 2020, n. 19596, successivamente recepita dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010. La pronuncia torrese si colloca dunque nel solco di un indirizzo ormai stabilizzato, che attribuisce all’opposto la responsabilità di coltivare la condizione di procedibilità.

La convocazione della parte e la sua effettività

La comunicazione al solo difensore non è sufficiente in ogni caso

Più delicato è il tema della convocazione alla mediazione. Il Tribunale ha sottolineato che non è sufficiente una mera attivazione formale del procedimento, occorrendo invece che la procedura sia concretamente idonea a coinvolgere la parte nella prospettiva di un effettivo confronto.

Nel caso concreto, l’invito era stato comunicato esclusivamente al difensore costituito nel giudizio di opposizione. Secondo il giudice, tale modalità non è di per sé sufficiente, poiché il D.Lgs. n. 28/2010 non consente di ritenere automaticamente valida la comunicazione della domanda di mediazione al procuratore del processo, salvo che la procura conferita comprenda anche la fase di mediazione. Il riferimento normativo centrale resta l’art. 8 del decreto, che valorizza la comparizione personale delle parti come elemento essenziale del procedimento.

La decisione muove da un’impostazione sostanziale dell’istituto: la mediazione non è un adempimento da esaurire in via cartolare, ma un passaggio che richiede la messa in condizione della parte di partecipare in modo diretto e consapevole. Da questo punto di vista, la convocazione del solo difensore non garantisce sempre il risultato richiesto dalla legge.

Effetti processuali della mancata valida instaurazione

Accertata l’assenza di una comunicazione personale idonea, il Tribunale ha ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità. Da ciò è derivata la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, il corretto svolgimento della mediazione incide direttamente sulla sorte del processo e del titolo monitorio. Non basta, dunque, aver avviato il procedimento: è necessario che l’invito raggiunga il destinatario in modo conforme alla funzione dell’istituto e alla struttura della procura conferita al difensore.

Il significato pratico della decisione

La soluzione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata rafforza un orientamento che attribuisce alla mediazione una valenza concreta, non riducibile a un passaggio formale del processo. L’attenzione si sposta sull’effettività della partecipazione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio nella sede conciliativa, soprattutto quando la parte non abbia espressamente investito il proprio difensore anche della fase stragiudiziale.

Resta tuttavia aperto il confronto con un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la comunicazione al difensore sarebbe sufficiente in ragione della funzione deflattiva dell’istituto e del normale rapporto informativo tra avvocato e assistito. Proprio per questo, nella prassi, la convocazione personale della parte continua a rappresentare la soluzione più prudente per evitare contestazioni sulla procedibilità e sul corretto svolgimento della mediazione.

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