Amministratore e concorrenza: quando la violazione del divieto può portare alla revoca
La condotta dell’amministratore che si ponga in contrasto con il divieto di concorrenza non integra solo una possibile ipotesi di responsabilità gestoria, ma può anche legittimare l’adozione di un provvedimento urgente di revoca. Ciò vale non soltanto quando l’attività concorrente sia svolta in prima persona, ma anche quando l’amministratore la eserciti per interposta persona o nell’interesse di un terzo.
In questa prospettiva si colloca Trib. Napoli, Sez. Impresa, ordinanza del 5 aprile 2024, intervenuta in un procedimento cautelare promosso da un socio di s.r.l. contro l’amministratore unico, accusato di gravi irregolarità nella gestione e di condotte incompatibili con i doveri inerenti alla carica.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli
Il ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., aveva un obiettivo preciso: ottenere la rimozione dell’amministratore unico per effetto di una serie di atti di mala gestio e, soprattutto, per la violazione del dovere di non concorrenza. Il socio ricorrente sosteneva infatti che il convenuto rivestisse analogo incarico anche in un’altra società, operante in un settore solo parzialmente diverso, ma sostanzialmente sovrapponibile a quello della società di cui era amministratore.
Il quadro fattuale, secondo il giudice, richiedeva una verifica immediata della compatibilità tra la condotta dell’amministratore e gli obblighi imposti dalla legge, poiché il permanere della situazione denunciata poteva compromettere il corretto funzionamento dell’ente e il perseguimento dell’interesse sociale.
Il fondamento normativo della revoca cautelare
L’art. 2476, terzo comma, c.c.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 2476, 3° co., c.c., norma che attribuisce a ciascun socio la possibilità di promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori e, nei casi di gravi irregolarità nella gestione, di chiedere anche la revoca cautelare degli stessi. Si tratta di uno strumento anticipatorio rispetto al successivo giudizio di merito, destinato a operare quando la permanenza dell’amministratore possa aggravare il pregiudizio già in atto.
La revoca in via d’urgenza, dunque, non ha natura autonoma rispetto alla tutela di merito, ma ne rappresenta un presidio strumentale. È proprio in questa cornice che il giudice ha valutato la domanda proposta dal socio.
Il rapporto con l’art. 2390 c.c.
Tra le violazioni idonee a sorreggere la revoca dell’amministratore rientra anche l’inosservanza del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c., a norma del quale gli amministratori non possono, tra l’altro, “essere amministratori in società concorrenti”.
La disposizione mira a preservare la lealtà dell’organo gestorio e a prevenire un conflitto di interessi che potrebbe distogliere l’amministratore dall’esclusivo perseguimento dell’interesse della società amministrata. Non si tratta di un precetto formale, ma di una regola sostanziale di correttezza gestionale.
Il criterio adottato per valutare il fumus
Nell’esaminare la domanda cautelare, il Tribunale ha chiarito che il fumus bonis iuris richiesto per disporre la revoca può essere desunto dalla sola “verifica (sommaria) dell’esistenza di condotte integranti violazioni dei doveri dettati dalla legge e/o dall’atto costitutivo in capo all’organo gestorio”.
Ne deriva che, in questa fase, non occorre accertare in modo pieno e definitivo la responsabilità dell’amministratore. È sufficiente che dagli elementi offerti emerga, con ragionevole evidenza, la probabilità della violazione e la sua idoneità a incidere sulla corretta amministrazione della società.
Le condotte ritenute incompatibili con l’incarico
Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto provata in via sommaria la sovrapposizione tra le attività delle due società coinvolte. L’immobile locato alla società amministrata dal convenuto, peraltro risultata inattiva, era occupato da un diverso soggetto che svolgeva un’attività sostanzialmente analoga e operava con un oggetto sociale molto vicino a quello della prima.
Decisivo è stato anche il fatto che il convenuto ricoprisse in entrambe le società la carica di amministratore unico. Una simile duplicità di ruoli, in presenza di attività concorrenti o comunque sovrapponibili, ha confermato la violazione dell’art. 2390 c.c. e ha reso evidente il rischio di deviazione dell’azione gestoria rispetto all’interesse sociale.
L’esigenza di evitare il conflitto di interessi
Il Tribunale ha richiamato la ratio del divieto di concorrenza, individuandola “nella funzione di prevenire un potenziale conflitto di interessi che potrebbe distrarre l’amministratore dal perseguimento dell’interesse sociale”.
In questo passaggio si coglie il nucleo della decisione: la lesione non deriva soltanto dallo svolgimento di un’attività concorrente in senso tecnico, ma dalla compromissione dell’affidamento che la società ripone nella fedeltà dell’amministratore. Quando tale affidamento viene meno, la permanenza in carica non è più compatibile con la tutela dell’ente.
Il ruolo del periculum in mora nel provvedimento
Accertata la sussistenza del fumus bonis iuris, il giudice ha ravvisato anche il periculum in mora, individuandolo nella protratta inerzia societaria e nel rischio che il ritardo nell’intervento potesse arrecare un pregiudizio grave all’operatività della società. Il mantenimento dell’amministratore nella carica avrebbe infatti potuto aggravare gli effetti delle irregolarità denunciate e compromettere ulteriormente la gestione.
Sulla base di tale duplice presupposto, il Tribunale ha disposto la revoca dell’amministratore unico, confermando la funzione concreta della misura cautelare quale strumento di protezione immediata dell’interesse sociale.
La lettura sistematica offerta dall’ordinanza
La pronuncia del Tribunale di Napoli mostra con chiarezza che il divieto di concorrenza non costituisce una regola accessoria, ma un presidio essenziale della corretta amministrazione. Quando l’amministratore opera in una realtà concorrente, oppure la favorisce indirettamente, la sua posizione diventa incompatibile con l’incarico ricoperto.
Il punto non è solo la violazione letterale dell’art. 2390 c.c., ma il venir meno della necessaria dedizione all’interesse della società amministrata. Ed è proprio questo che, in sede cautelare, giustifica l’intervento del giudice tramite la revoca anticipata ex art. 2476, 3° co., c.c., anche mediante il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
La disciplina, letta in modo coerente, conferma così che la tutela del socio e della società può tradursi in un rimedio immediato quando la condotta dell’amministratore renda attuale il rischio di un pregiudizio non più tollerabile.