Quando gli amministratori devono convocare l’assemblea richiesta dal socio
Nel sistema delle società per azioni, la richiesta di convocazione dell’assemblea formulata da una minoranza qualificata non può essere respinta in modo discrezionale dall’organo amministrativo. Il rifiuto è ammesso soltanto in presenza di richieste illecite, impossibili oppure manifestamente estranee alla competenza dell’assemblea. Al di fuori di queste ipotesi, negare la convocazione significherebbe sottrarre ai soci una decisione che la legge riserva proprio al loro intervento collegiale.
Il caso esaminato dal Tribunale di Bologna
Con il decreto del 2 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, ha affrontato una controversia promossa da un socio di s.p.a. ai sensi dell’art. 2367 c.c., dopo il mancato accoglimento della domanda rivolta al consiglio di gestione per la convocazione dell’assemblea. Il socio aveva chiesto che i partecipanti si pronunciassero sull’esclusione del socio di maggioranza, ritenuto responsabile di gravi inadempimenti e di condotte concorrenziali dannose per la società.
Il fondamento normativo della richiesta
Art. 2367 c.c.
L’art. 2367, 1° comma, c.c. attribuisce ai soci di s.p.a. che rappresentano una determinata quota del capitale sociale il diritto di domandare all’organo amministrativo, ovvero al consiglio di gestione, la convocazione dell’assemblea, indicando nella domanda gli argomenti da trattare. La soglia è pari al 5% del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e al 10% negli altri casi.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione non provvedono, il 2° comma del medesimo articolo consente al socio di adire l’autorità giudiziaria con ricorso, affinché sia ordinata la convocazione dell’assemblea. Il rimedio giudiziale, tuttavia, presuppone un rifiuto privo di adeguata giustificazione.
I limiti del sindacato dell’organo amministrativo
Nel valutare l’istanza del socio, gli amministratori non possono sostituirsi all’assemblea né anticiparne le determinazioni di merito. Il loro controllo si arresta alla verifica della legittimazione del richiedente, della regolarità formale della domanda, dell’assenza di un abuso manifesto, della completezza dell’ordine del giorno e della legittimità, in astratto, degli argomenti proposti. Tutto ciò che attiene alla decisione sostanziale appartiene invece ai soci riuniti in assemblea.
Le ragioni del rigetto e la risposta del giudice
Nel procedimento deciso dal Tribunale di Bologna, il consiglio di gestione aveva negato la convocazione dell’assemblea sostenendo, da un lato, la dubbia validità della clausola statutaria che prevedeva l’esclusione del socio e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti richiesti dallo statuto per deliberare tale esclusione.
Il Collegio ha ritenuto entrambe le argomentazioni inidonee a giustificare il diniego. Quanto alla clausola statutaria, il Tribunale ha precisato che la sua validità integra un profilo di merito che deve essere esaminato in sede assembleare, non già dagli amministratori. Questi ultimi, infatti, devono limitarsi a verificare la conformità dell’istanza al modello statutario, senza però disapplicare lo statuto in base a una valutazione autonoma di non conformità al modello legale, poiché una simile operazione attribuirebbe agli amministratori un potere di modificazione degli accordi sociali.
Analogamente, anche il secondo rilievo è stato ritenuto non decisivo. Se lo statuto rimette all’assemblea la decisione sull’esclusione del socio e sulla sussistenza dell’attività concorrenziale contestata, gli amministratori non possono anticipare tale giudizio negando la convocazione per reputata insussistenza dei fatti allegati. Diversamente, si trasferirebbe all’organo gestorio una competenza che, per struttura e funzione, appartiene ai soci.
L’ordine del giorno come strumento di tutela del diritto del socio
La pronuncia evidenzia che la convocazione dell’assemblea non rappresenta un adempimento meramente formale, ma il presupposto necessario affinché il socio possa sottoporre alla collettività dei partecipanti una questione riservata alla loro deliberazione. Per questo motivo, il controllo dell’organo amministrativo non può trasformarsi in un filtro di opportunità o di merito. Una tale impostazione svuoterebbe di contenuto l’art. 2367 c.c. e altererebbe l’equilibrio tra potere gestorio e prerogative dei soci.
In questa prospettiva, il decreto del Tribunale di Bologna ha ordinato la convocazione dell’assemblea da parte del consiglio di gestione e ha fissato il relativo ordine del giorno, riportando la questione nel suo naturale ambito di discussione societaria.
Il provvedimento si inserisce così in un orientamento che tutela il diritto del socio qualificato a ottenere l’esame assembleare degli argomenti proposti, purché essi rientrino nelle competenze dell’organo e siano formulati secondo correttezza procedurale.
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