Il quadro normativo di riferimento
Il DPCM 2 dicembre 2025 n. 218 dà attuazione in via definitiva alla riforma della professione di agente sportivo avviata dall’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37. Con la sua entrata in vigore fissata al 3 febbraio 2026 si chiude un percorso di riordino che colloca l’attività di intermediazione sportiva in un sistema unitario e fortemente regolato.
Il regolamento valorizza il ruolo del Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI e gestito tramite una piattaforma informatica unica. Tale scelta si inserisce in una prospettiva multilivello che tiene insieme le esigenze dell’ordinamento sportivo interno e gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea in particolare la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il Registro nazionale come condizione operativa dell’attività
Elemento cardine del nuovo impianto è l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi che diventa condizione necessaria e costantemente attuale per l’esercizio legittimo dell’attività professionale. L’iscrizione ha durata limitata all’anno solare e richiede un rinnovo espresso per ciascun periodo di riferimento.
Non si è più in presenza di un mero adempimento abilitante cristallizzato nel tempo ma di un presupposto in continua verifica. Il Registro assume così la funzione di meccanismo dinamico di controllo dei requisiti soggettivi formativi e assicurativi dell’agente sportivo.
La digitalizzazione delle procedure
Tutte le fasi rilevanti per la vita professionale dell’agente sono incardinate sulla piattaforma informatica unica del Registro. Le istanze di iscrizione e di rinnovo le comunicazioni obbligatorie nonché il deposito dei contratti di mandato devono essere effettuati tramite gli strumenti digitali predisposti.
La gestione telematica centralizzata consente un monitoraggio in tempo reale dell’effettiva legittimazione degli agenti e costituisce il presupposto tecnico della vigilanza continuativa introdotta dal DPCM 2 dicembre 2025 n. 218.
I requisiti assicurativi e formativi
Copertura assicurativa per responsabilità civile professionale
Uno dei profili maggiormente innovativi riguarda l’obbligo per l’agente sportivo di dotarsi di una polizza per la responsabilità civile professionale conforme ai requisiti fissati dal regolamento. La copertura assicurativa deve avere durata almeno annuale e non può prevedere franchigie opponibili al terzo danneggiato.
L’assenza di una polizza in corso di validità o la sottoscrizione di un contratto che non rispetti tali condizioni incide direttamente sulla possibilità di esercitare l’attività e viene rilevata nell’ambito dei controlli connessi all’iscrizione e al rinnovo nel Registro.
Formazione continua obbligatoria
Accanto al requisito assicurativo il DPCM introduce un obbligo strutturato di aggiornamento professionale. L’agente deve maturare ogni anno almeno venti ore di formazione da completare entro il primo novembre. Il mancato raggiungimento di tale soglia integra una violazione sotto il profilo disciplinare con potenziali riflessi sulla permanenza nel Registro.
La funzione del Registro non si esaurisce quindi nella verifica dell’idoneità iniziale ma si estende al controllo costante sul rispetto degli obblighi formativi nel tempo a tutela dell’affidamento delle società sportive dei tesserati e degli altri operatori del settore.
Responsabilità degli agenti e degli operatori sportivi
Il conferimento di incarichi a soggetti non in regola
Il sistema delineato dal DPCM 2 dicembre 2025 n. 218 mostra la propria incisività pratica se si considera l’ipotesi di una società sportiva che affidi un mandato di intermediazione a un soggetto che pur risultando abilitato in via formale non abbia rinnovato l’iscrizione annuale al Registro oppure sia privo di copertura assicurativa conforme alle prescrizioni regolamentari.
In situazioni di questo tipo la responsabilità non si concentra solo sulla figura dell’agente. Il regolamento prevede infatti un apparato sanzionatorio graduato che colpisce non soltanto l’esercizio abusivo dell’attività ma anche le condotte che lo favoriscono o lo rendono possibile.
Il dovere di verifica preventiva
Le società e le associazioni sportive come pure gli altri operatori coinvolti nei rapporti di intermediazione sono tenuti ad accertare prima del conferimento dell’incarico e prima del pagamento dei compensi che l’agente sia regolarmente iscritto nel Registro e disponga dei requisiti richiesti.
Il dovere di verifica preventiva assume carattere sostanziale e non meramente formale poiché l’inosservanza espone l’operatore a possibili conseguenze sanzionatorie in base al DPCM n. 218 del 2025. La tracciabilità informatica delle iscrizioni e degli adempimenti rende tale controllo concretamente esigibile.
Dal modello autorizzatorio alla vigilanza permanente
Considerato nel suo insieme il regolamento segna il passaggio da un sistema fondato su autorizzazioni episodiche a un modello di controllo costante nel quale il Registro nazionale degli agenti sportivi diventa un presidio permanente della regolarità dell’attività di intermediazione. Ne derivano una più marcata qualificazione regolamentata della professione e un ampliamento dei profili di responsabilità che coinvolgono tanto gli agenti quanto i soggetti che con essi interagiscono.
Le conseguenze operative sono rilevanti per le società e per le associazioni sportive chiamate a integrare nei propri processi interni procedure di verifica strutturate nonché per i professionisti legali che assistono gli operatori del comparto sportivo in sede sia consulenziale sia contenziosa in un quadro normativo nel quale la centralità del Registro e la dimensione digitale delle verifiche non possono più essere trascurate.