Il nodo interpretativo affrontato dalla Cassazione
Il nodo interpretativo affrontato dalla Cassazione

Il nodo interpretativo affrontato dalla Cassazione

Gestione Separata INPS e professionisti iscritti all’albo: quando nasce davvero l’obbligo contributivo

Con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a delimitare l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti a un albo. Il tema non riguarda soltanto l’esistenza di un reddito professionale, ma soprattutto la natura dell’attività svolta e il suo carattere abituale, da verificarsi caso per caso.

La Corte ha chiarito che l’iscrizione alla Gestione Separata INPS non può essere ricondotta a un automatismo fondato sul solo dato economico. Occorre invece accertare in concreto se l’attività sia esercitata con continuità e stabilità, anche quando non sia esclusiva. Il superamento della soglia di Euro 5.000, dunque, non vale come criterio decisivo, ma come elemento indiziario da inserire in una valutazione complessiva.

La vicenda decisa e il percorso processuale

La controversia nasce dall’impugnazione proposta da un’avvocatessa avverso l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, ritenuta dalla professionista priva di base legale perché non sorretta da un effettivo obbligo contributivo. In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione del credito previdenziale azionato dall’INPS. In appello, la Corte territoriale aveva confermato la prescrizione, ma aveva respinto l’impugnazione incidentale della lavoratrice, reputando comunque sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

La questione è così approdata in Cassazione, chiamata a verificare quali siano i presupposti che impongono al professionista iscritto all’albo l’iscrizione alla gestione previdenziale istituita per i lavoratori autonomi privi di copertura presso la cassa di categoria.

Il quadro normativo e il principio di universalizzazione della tutela

Il perno del ragionamento si colloca nell’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, disposizione che ha istituito la Gestione Separata con l’obiettivo di ampliare la protezione previdenziale a soggetti che ne risultavano esclusi. La Corte richiama il consolidato principio di universalizzazione della copertura assicurativa, secondo il quale il reddito derivante da attività lavorativa non deve rimanere privo di contribuzione, salvo che l’ordinamento preveda una diversa forma di tutela obbligatoria già operante.

Nel caso dei professionisti iscritti a un albo, l’attenzione si concentra sulla posizione di chi non è tenuto all’iscrizione alla propria cassa previdenziale di categoria e versa soltanto il contributo integrativo di natura solidaristica, senza maturare alcuna posizione previdenziale individuale. In tale situazione, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS può risultare necessario proprio per evitare una zona di non copertura.

Il richiamo alla giurisprudenza consolidata

Tra i precedenti valorizzati dalla Corte figura il seguente passaggio: Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa [..] (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 03.08.2022, n. 24047).

Abitualità della professione: il vero criterio selettivo

Il profilo decisivo dell’ordinanza è il rilievo attribuito al requisito dell’abitualità. La Suprema Corte ribadisce che non basta l’appartenenza a una categoria professionale né il mero conseguimento di compensi professionali per far sorgere in via automatica l’obbligo di iscrizione. Serve, invece, verificare se l’attività sia svolta con carattere abituale, pur in assenza di esclusività.

Su questo punto la Cassazione censura la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che il giudice di merito abbia applicato il principio in modo astratto, senza confrontarsi con i dati concreti del caso. Manca, secondo la Suprema Corte, un accertamento effettivo sulla stabilità dell’attività professionale dell’avvocatessa, sulla sua organizzazione e sulla sua continuità nel tempo.

L’accertamento in concreto e l’uso delle presunzioni

La Corte formula quindi il seguente principio di diritto: La sussistenza dell’obbligo di iscrizione presuppone necessariamente l’accertamento in concreto da parte del giudice del merito, anche per mezzo di presunzioni, dell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

Ne deriva che il giudice deve valutare tutti gli elementi disponibili, inclusi la frequenza degli incarichi, la continuità delle prestazioni, la presenza di una struttura organizzativa e ogni altro indice utile a ricostruire la reale dimensione dell’attività. L’abitualità non coincide con l’esclusività, ma richiede pur sempre una stabilità professionale riconoscibile nel concreto.

Il reddito di Euro 5.000 e il suo effettivo significato

Un ulteriore chiarimento riguarda la soglia di reddito di Euro 5.000 prevista dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003. La Cassazione precisa che tale limite non rappresenta il presupposto dell’iscrizione alla Gestione Separata per il professionista che esercita abitualmente la propria attività. Il suo ambito naturale è invece quello del lavoro autonomo occasionale, rispetto al quale il superamento della soglia fa scattare l’obbligo contributivo.

Per il professionista abituale, il dato reddituale non è decisivo in sé. Tuttavia, la Corte ammette che un reddito annuo inferiore a Euro 5.000 possa costituire un elemento utile per escludere, o quantomeno mettere in dubbio, il carattere abituale dell’attività. Si tratta però di un indizio, non di una regola assoluta. Il giudice deve ponderarlo insieme agli altri elementi acquisiti agli atti, senza attribuirgli un valore preclusivo.

La decisione della Corte e il rinvio al giudice di merito

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di rinvio affinché proceda a una nuova valutazione in fatto conforme al principio di diritto enunciato. Il controllo richiesto non è formale, ma sostanziale: occorre verificare se, nella concreta esperienza professionale della parte, l’attività sia stata esercitata in modo abituale e quindi soggetta all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La pronuncia assume rilievo per tutti i professionisti iscritti ad albi che svolgano attività libero professionale senza essere coperti dalla cassa di categoria in termini previdenziali. In questo perimetro, il dato decisivo resta l’effettiva modalità di esercizio della professione, mentre il reddito costituisce solo uno degli indicatori rilevanti, da leggere insieme agli altri elementi del caso.

Nel sistema così delineato, la verifica giudiziale non può arrestarsi alla soglia economica, ma deve indagare la sostanza dell’attività, la sua continuità e la sua struttura concreta, perché è lì che si colloca il discrimine tra obbligo contributivo e assenza di iscrizione.

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