Quando il garante conosce, o può conoscere con facilità, l’andamento economico del debitore principale, la protezione offerta dall’art. 1956 cod. civ. si riduce sensibilmente. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza 31 marzo 2026, n. 178, ha ribadito che la liberazione del fideiussore non può essere invocata in modo automatico se il contratto gli impone di vigilare sulla situazione patrimoniale del garantito e se, inoltre, il rapporto personale tra i due rende altamente probabile la conoscenza delle difficoltà finanziarie.
La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla fideiussore, la quale sosteneva di essere venuta meno alla propria obbligazione per effetto del comportamento della banca. Secondo la sua difesa, l’istituto di credito avrebbe continuato a concedere finanziamenti al debitore principale pur in presenza di un peggioramento delle sue condizioni economiche, senza richiederle la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 cod. civ.
Il punto decisivo, però, era un altro. Nel contratto di fideiussione era inserita una clausola specifica, indicata come clausola E, con la quale la garante si obbligava a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, a informarsi presso quest’ultimo sullo svolgimento dei rapporti con la banca. La stessa pattuizione esonerava espressamente l’istituto dal dovere di chiedere l’autorizzazione del fideiussore.
La clausola che assegna al garante un dovere di attivazione
Il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la clausola contrattuale, osservando che essa non contrasta con il secondo comma dell’art. 1956 cod. civ., il quale vieta la rinuncia preventiva alla liberazione. La distinzione è netta: non si tratta di eliminare il rimedio riconosciuto al fideiussore, ma di disciplinarne l’operatività attraverso un preciso obbligo di diligenza in capo allo stesso garante.
In questa prospettiva, la clausola non svuota di contenuto la tutela prevista dalla legge, ma la condiziona a un comportamento attivo del fideiussore, che non può restare estraneo alla situazione del debitore e poi lamentare l’assenza di informazioni da parte della banca. Se il garante non prova di aver richiesto chiarimenti all’istituto o di aver sollecitato notizie specifiche senza ricevere risposta, non può invocare la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte del creditore.
Il rapporto di parentela come indice di conoscenza della situazione debitoria
Accanto al dato contrattuale, il giudice ha valorizzato il vincolo di parentela tra garante e debitore principale. Tale elemento, secondo il Tribunale, costituisce un forte indice presuntivo della conoscenza delle difficoltà economiche del soggetto garantito. In altri termini, il legame familiare rende verosimile che il fideiussore fosse già pienamente consapevole dell’andamento della posizione debitoria.
La valutazione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale secondo cui la banca non è tenuta a richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 1956 cod. civ. quando possa ritenersi che il fideiussore abbia già perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito. In simili ipotesi, la consapevolezza delle difficoltà economiche, unita alla mancata iniziativa del garante, può essere letta come una forma di autorizzazione tacita alla concessione del credito.
Il principio è stato ribadito anche in precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale, in particolare Cass. Civ., Sez. 3, N. 20665 del 24-07-2024; Cass. Civ., Sez. 1, N. 7813 del 17-03-2023, che escludono l’operatività della liberazione quando il fideiussore si trovi in una posizione tale da conoscere direttamente e con immediatezza la situazione del debitore, come accade per il socio, l’amministratore o un familiare stretto.
La funzione concreta dell’art. 1956 cod. civ.
La decisione offre una lettura rigorosa ma coerente dell’art. 1956 cod. civ. La norma tutela il fideiussore contro l’aggravamento del rischio assunto, ma non opera in favore di chi abbia accettato un ruolo di garanzia mantenendo un dovere di controllo sulla posizione del debitore e disponendo, per ragioni personali, di un accesso privilegiato alle informazioni rilevanti.
Ne deriva che il garante non può limitarsi a invocare la prosecuzione dei rapporti bancari come se ciò bastasse, da solo, a determinare la sua liberazione. Occorre verificare se egli fosse realmente ignaro dell’evoluzione negativa del patrimonio del debitore e se avesse fatto quanto necessario per mantenersi informato. Quando invece il contratto gli impone di vigilare e il rapporto familiare rende la conoscenza del dissesto altamente probabile, la pretesa liberatoria perde forza.
La posizione del fideiussore non è meramente passiva
La sentenza chiarisce un punto essenziale: la fideiussione non colloca il garante in una posizione di attesa, come se egli potesse ignorare completamente la sorte dell’obbligazione principale. Al contrario, chi presta garanzia assume anche un onere di attenzione verso l’evoluzione del rapporto garantito, soprattutto quando ha accettato espressamente di informarsi e quando, per il contesto familiare, la banca può ragionevolmente presumere una piena consapevolezza della situazione.
In questo assetto, il rilievo attribuito alla parentela non è accessorio. Esso rafforza la presunzione di conoscenza e contribuisce a escludere che la banca debba compiere ulteriori passaggi formali per ottenere un’autorizzazione che, in sostanza, risulterebbe superflua. La combinazione tra obblighi contrattuali e rapporto personale rende quindi meno agevole per il fideiussore sottrarsi agli effetti dell’impegno assunto.
La pronuncia si inserisce così in una linea interpretativa che valorizza la concreta conoscibilità della situazione debitoria e il comportamento complessivo del garante, piuttosto che una lettura meramente formalistica dell’art. 1956 cod. civ. È in questa chiave che la fideiussione del familiare del debitore viene letta come garanzia assunta da un soggetto che, più di altri, è già in grado di sapere.
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