Il momento della proposta conta più di ogni altra cosa
Il momento della proposta conta più di ogni altra cosa

Il momento della proposta conta più di ogni altra cosa

Composizione negoziata e fisco: come si costruisce una proposta efficace per l’accordo tributario

Nella composizione negoziata della crisi, la transazione erariale prevista dall’art. 23, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al dlgs 14/2019, Ccii, premia chi si muove per tempo. La nuova bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate, ora in pubblica consultazione, chiarisce infatti che una proposta tempestiva aumenta in modo significativo le possibilità di raggiungere un’intesa con l’Amministrazione finanziaria.

Il dato più rilevante è anche culturale: nel 2026 la composizione negoziata registra già 39 accordi fiscali conclusi, a fronte dei soli 3 perfezionati dall’introduzione con il Correttivo ter sino a fine 2025. Un’evoluzione che segnala un approccio più concreto da parte del Fisco e, al tempo stesso, impone al debitore una gestione più attenta della trattativa.

La scansione temporale della trattativa

La circolare insiste su un punto essenziale: la proposta di accordo transattivo deve essere depositata con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle trattative, fissata in 180 giorni e prorogabile di ulteriori 180 giorni. Non esistono termini legali rigidamente predeterminati, ma ciò non significa libertà di agire senza metodo. Al contrario, nella logica flessibile della composizione negoziata, il debitore deve attivarsi senza ritardi e l’Amministrazione deve poter svolgere una istruttoria effettiva.

Il richiamo ai principi di efficienza, celerità, buona fede e correttezza non è formale. Una proposta presentata troppo tardi, soprattutto se a ridosso della chiusura del procedimento, può risultare incompatibile con tali principi e perfino impedire la valutazione dell’istanza. Anche l’Ufficio, per parte sua, deve organizzare tempi di esame coerenti con la procedura, perché la rapidità è condizione di efficacia, non un dettaglio organizzativo.

Quale ufficio riceve l’istanza

Un altro profilo chiarito riguarda l’individuazione dell’ufficio competente alla ricezione della proposta. L’art. 23 del Ccii non lo indica espressamente, ma il vuoto è colmato attraverso il richiamo sistematico alle norme sulla transazione fiscale negli altri strumenti di regolazione della crisi, in particolare agli artt. 63 e 88, comma 5, Ccii. Ne deriva una soluzione coerente con quella già adottata per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo.

In base al criterio generale dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 600/1973, la competenza spetta all’ufficio distrettuale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del debitore. Nei gruppi di imprese, invece, la proposta unitaria va presentata all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale dell’impresa che esercita direzione e coordinamento. Se tale impresa non è individuabile, rileva il domicilio fiscale dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso gli uffici dell’Agenzia.

Debiti considerati e certificazione dell’esposizione fiscale

Il perimetro dei debiti oggetto di trattativa è definito con riferimento alla data di presentazione della proposta. Si tratta di una scelta che richiama l’art. 63, comma 1, Ccii e consente di stabilizzare la massa passiva rilevante per l’accordo. La delimitazione temporale è decisiva, perché evita incertezze e rende verificabile l’effettivo contenuto della proposta.

Per i debiti non ancora iscritti a ruolo, nonché per i ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione, l’Ufficio deve procedere alla certificazione entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla presentazione della proposta. La comunicazione al debitore deve avvenire tempestivamente, così da consentire un confronto ordinato e consapevole sulle poste fiscali coinvolte.

Le relazioni richieste e il ruolo dei professionisti

Sebbene si tratti di una procedura stragiudiziale, la proposta non può essere presentata in modo approssimativo. Il debitore deve infatti depositare una relazione di un professionista indipendente che attesti la maggiore convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale, oltre a una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Quest’ultima deve essere predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, oppure da un revisore legale iscritto nel relativo registro e appositamente designato.

La circolare precisa che le due attestazioni non possono essere affidate allo stesso soggetto, anche se il revisore legale risulta iscritto nell’elenco dei gestori della crisi e dell’insolvenza e, quindi, astrattamente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o). La separazione delle funzioni tutela l’imparzialità e preserva l’autonomia dei controlli.

Va inoltre ricordato che l’esperto non svolge il ruolo di attestatore. La sua funzione è diversa e, in senso proprio, di facilitazione: accompagna l’imprenditore nella ricerca di una soluzione ragionevole, mette a disposizione competenze tecniche e favorisce il dialogo con i soggetti coinvolti nelle trattative. Non è poco, anzi è decisivo.

Il piano di risanamento come base sostanziale dell’accordo

La bozza di circolare esclude un obbligo formale di allegare alla proposta un piano di risanamento e la relativa attestazione di fattibilità. Tuttavia, nella pratica, l’accordo non può reggersi senza una prospettiva di risanamento concreta, comprensibile e verificabile. L’Agenzia delle entrate deve essere posta nelle condizioni di valutare se il debitore sia ragionevolmente in grado di adempiere agli impegni assunti e se la soluzione proposta sia effettivamente più conveniente.

Per agevolare l’istruttoria, è opportuno allegare una relazione sulla fattibilità del piano anche se priva di attestazione. Tale documento consente una valutazione prospettica della capacità di esecuzione dell’accordo. L’assenza dell’attestazione, che in ogni caso non può essere richiesta all’esperto, non determina di per sé l’esito negativo dell’istanza.

Quando l’accordo viene respinto

Il rifiuto della proposta non può essere apodittico. L’Amministrazione finanziaria deve motivare il rigetto in modo puntuale, evidenziando, ad esempio, la non convenienza dell’accordo rispetto allo scenario liquidatorio, l’inattendibilità della situazione economico patrimoniale, l’assenza di concrete prospettive di risanamento oppure l’emersione di condotte fraudolente.

La motivazione diventa così uno strumento di trasparenza e di controllo, perché consente al debitore di comprendere le ragioni della decisione e di valutare eventuali iniziative successive.

La dimensione di gruppo e la proposta unitaria

La circolare estende alla composizione negoziata la logica delle proposte transattive di gruppo, coerentemente con l’obiettivo di concentrare l’istruttoria presso un unico ufficio e valorizzare l’unità economica del gruppo rispetto alle singole società che lo compongono. Le imprese del medesimo gruppo, che possono accedere congiuntamente alla procedura e avvalersi di un unico esperto indipendente, possono quindi presentare una proposta unitaria di trattamento del debito tributario.

La soluzione risponde a esigenze di efficienza e coerenza sistematica, oltre a rendere più lineare il confronto con l’Amministrazione finanziaria, soprattutto nei casi in cui la crisi abbia una matrice comune e non possa essere letta isolando i singoli soggetti.

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il coordinamento con la transazione fiscale

Un passaggio ulteriore riguarda il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il Pro. Qui la circolare si concentra sul momento in cui presentare la proposta di transazione fiscale e sul termine entro il quale deve intervenire l’adesione dell’Amministrazione. L’idea di fondo è che una decisione anticipata, rispetto all’ammissione alla procedura, non sia opportuna.

Le ipotesi operative individuate sono tre. Se il termine scade prima del voto, l’Agenzia esprimerà la propria adesione solo dopo il contraddittorio. Se la scadenza coincide con la finestra di voto, la decisione potrà essere assunta direttamente in quella sede. Se invece il termine cade dopo, l’Amministrazione potrà anticipare il voto oppure chiedere un rinvio, così da completare l’istruttoria in modo adeguato.

Resta aperto anche il tema della formazione delle classi. Pur non essendo espressamente prevista nel Pro la separazione dei crediti pubblici, la giurisprudenza più recente ritiene necessaria la distinzione tra crediti fiscali e previdenziali e tra crediti privilegiati e chirografari, arrivando fino a escluderne l’unificazione in un’unica classe.

L’Iva e l’accordo con il Fisco

La circolare affronta infine un profilo di grande interesse pratico: nell’ambito della composizione negoziata, l’accordo può comprendere anche l’Iva, pur in assenza di un richiamo espresso nella disciplina positiva. Il chiarimento conferma un orientamento favorevole a una trattativa ampia e funzionale alla definizione complessiva dell’esposizione tributaria, in linea con l’esigenza di rendere effettivo il tentativo di risanamento.

È in questo spazio che la proposta ben costruita mostra il proprio valore: tempi corretti, documentazione coerente, competenza dell’ufficio individuata senza incertezze, relazione indipendente e piano credibile. Il resto, nella pratica, dipende dalla capacità di presentare il dossier nel momento giusto e nel modo giusto.