La legittimazione del cessionario nelle azioni esecutive fondate su crediti bancari ceduti in blocco può essere provata anche attraverso un insieme coordinato di documenti, purché tali elementi rendano attendibile, in modo concreto, l’avvenuto trasferimento del rapporto e la sua riconducibilità al credito azionato.
Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 367/2026 del 24/02/2026
La sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 367/2026 del 24/02/2026 offre un’ulteriore precisazione in tema di cessione in blocco dei crediti disciplinata dalla L. n. 130/1999 e dall’art. 58 TUB, soffermandosi sul tipo di prova necessario per dimostrare che lo specifico credito oggetto di causa sia effettivamente entrato nel perimetro della cessione.
La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, che contestava la legittimazione attiva della società procedente. In particolare, la contestazione riguardava sia l’effettiva esistenza della cessione, sia l’inclusione del singolo credito azionato tra quelli trasferiti.
Il primo giudice aveva accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente la prova fornita dalla cessionaria, soprattutto per la mancata produzione integrale del contratto di cessione. La Corte territoriale ha invece riconsiderato l’intero quadro probatorio, adottando una lettura più ampia e coerente della documentazione depositata.
La prova non è vincolata al solo contratto di cessione
Secondo la Corte, la dimostrazione della titolarità del credito non richiede, in via necessaria, la produzione del contratto nella sua interezza. Il principio richiamato è quello per cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Ne deriva che l’assenza del contratto non esclude di per sé la possibilità di dimostrare il trasferimento, quando altri documenti consentano di ricostruire in modo attendibile il passaggio del credito dalla banca cedente alla società cessionaria.
In questa prospettiva, la valutazione non deve arrestarsi al singolo atto, ma deve estendersi al valore complessivo degli elementi acquisiti, considerati nella loro reciproca coerenza.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Tra gli elementi valorizzati dalla Corte assume rilievo l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale adempimento, previsto dall’art. 58 TUB, non prova isolatamente la titolarità del singolo credito, ma consente di collegare il rapporto controverso alla cessione quando siano indicati elementi sufficientemente identificativi, tali da ricondurre il credito alla categoria trasferita.
La Corte richiama sul punto l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui non è necessaria una descrizione analitica di ogni singola posizione, essendo sufficiente che i dati comuni contenuti nell’avviso permettano di individuare il credito nel novero di quelli ceduti. Viene così ribadito che la pubblicazione “fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l’id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione”, come affermato da Cass. civ. 33966/2025.
La dichiarazione della cedente e la documentazione del rapporto
Accanto alla pubblicazione, la Corte attribuisce peso alla dichiarazione proveniente dalla banca cedente, ritenuta un elemento indiziario significativo poiché resa dal soggetto che era originariamente titolare del credito e che, dunque, è qualificato come “dall’ unico soggetto eventualmente interessato a far valere l’inesistenza della cessione”.
La dichiarazione è considerata utile anche sotto un diverso profilo: essa consente al debitore di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti del soggetto legittimato, evitando il rischio di una duplicazione dell’adempimento. La circostanza che il documento sia stato formato fuori dal contraddittorio processuale non ne compromette l’efficacia, trattandosi di atto proveniente da un terzo estraneo alla lite e privo di interesse a sostenere una delle parti, secondo quanto osservato dalla Corte con le parole: “La circostanza che la dichiarazione sia stata formata al di fuori del contraddittorio processuale non ne inficia l’efficacia, trattandosi di documento proveniente da terzo estraneo alla lite e privo di interesse a favorire una delle parti”.
Ulteriore elemento decisivo è rappresentato dalla produzione della documentazione contrattuale inerente al rapporto di credito azionato, trasmessa dalla banca cedente e riferibile allo specifico debito posto a base dell’esecuzione. Questo materiale, letto unitamente agli altri documenti depositati, consente di superare il dubbio sulla riconducibilità del credito alla cessione in blocco.
La ricostruzione probatoria accolta dalla Corte
All’esito dell’esame congiunto degli atti, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, valorizzando una pluralità di indici convergenti. Il passaggio motivazionale è particolarmente significativo, poiché afferma che “In tale prospettiva, la titolarità del credito deve ritenersi adeguatamente dimostrata quando, come nel caso di specie, essa risulti corroborata da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti – ancorché non fondati sulla produzione cartolare del contratto di cessione – idonei ad escludere, in concreto, qualsiasi rischio di un pagamento a soggetto non legittimato. Tali considerazioni valgono a perimetrare il concreto ed attuale interesse del debitore a contestare la titolarità del credito: oltre tale limite, la contestazione si palesa come meramente strumentale”.
La decisione conferma così che, nelle operazioni di cessione in blocco, la prova può essere desunta da un sistema documentale complessivo, nel quale l’avviso in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione della cedente e la documentazione del singolo rapporto concorrono a definire un quadro probatorio sufficiente a fondare la legittimazione del cessionario.
Il rilievo pratico per la difesa del debitore e del cessionario
La pronuncia assume particolare interesse perché delimita il perimetro delle contestazioni ammissibili. Il debitore conserva certamente il diritto di verificare che il credito azionato sia stato effettivamente trasferito, ma tale contestazione deve poggiare su rilievi concreti e non su mere obiezioni formali. Quando il cessionario produce documenti tra loro coerenti e idonei a ricondurre il credito alla cessione, la contestazione perde consistenza e si risolve in un’obiezione priva di effettiva utilità difensiva.
In questa prospettiva, la sentenza si colloca nel solco di un orientamento che attribuisce rilievo decisivo alla valutazione unitaria degli elementi documentali e alla loro capacità di dimostrare, con sufficiente affidabilità, che il credito azionato appartenga effettivamente alla società cessionaria.
La ricostruzione offerta dalla Corte d’Appello di Torino conferma quindi che, in presenza di un fascicolo documentale coerente e convergente, la titolarità del credito può dirsi adeguatamente provata anche senza il deposito integrale del contratto di cessione, purché il giudice possa desumere con chiarezza l’effettivo trasferimento del rapporto e la sua riferibilità al credito fatto valere in esecuzione.
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