Garanzia autonoma e prova dell’intesa antitrust: criteri di accertamento e limiti della tutela
Garanzia autonoma e prova dell’intesa antitrust: criteri di accertamento e limiti della tutela

Garanzia autonoma e prova dell’intesa antitrust: criteri di accertamento e limiti della tutela

Il punto di partenza del giudizio

Nel contenzioso promosso da garanti che contestano la validità di una garanzia qualificabile come contratto autonomo di garanzia, il tema decisivo non è soltanto la riconducibilità del testo negoziale a uno schema predisposto dal sistema bancario, ma soprattutto la dimostrazione dell’effettiva esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza al momento della stipula. In assenza di tale prova, il richiamo al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non assume valore di prova privilegiata, poiché quel documento non sostituisce l’accertamento giudiziale richiesto nelle azioni antitrust autonome.

Il caso esaminato dal Tribunale di Milano

La decisione del Tribunale di Milano n. 4393/2026, Sezione imprese A, G. Rel., Dott.ssa Laura Ventriglia, prende le mosse dall’azione proposta da due fideiussori per ottenere la declaratoria di nullità, totale o parziale, della garanzia omnibus sottoscritta nel settembre 2011 in favore della banca convenuta. Gli attori sostenevano che il contratto fosse conforme allo schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, con conseguente violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE. Venivano inoltre dedotte la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e la pretesa risarcitoria per illecito antitrust.

Nullità a valle e competenza della sezione specializzata

Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di nullità delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali, precisando che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese sussiste quando la nullità è dedotta in via autonoma e richiede quindi l’accertamento dell’intesa a monte. Diversa è l’ipotesi in cui il medesimo tema venga prospettato solo in via incidentale, poiché in tal caso l’accertamento resta confinato entro i limiti della questione pregiudiziale.

Il rapporto tra i giudizi pendenti

La contemporanea pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina litispendenza, ma integra un rapporto di continenza. Ne discende l’esigenza di coordinare i procedimenti, evitando sovrapposizioni e decisioni inconciliabili, senza però alterare la natura autonoma delle domande dedotte.

La natura della garanzia e l’inapplicabilità del provvedimento della Banca d’Italia

Un passaggio centrale della pronuncia riguarda la qualificazione del rapporto. Il giudice valorizza la clausola di pagamento a prima richiesta e riconduce il negozio nell’alveo del contratto autonomo di garanzia, escludendo la struttura accessoria tipica della fideiussione.

Da tale qualificazione deriva un effetto rilevante sul piano probatorio: il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, riferito alle sole fideiussioni omnibus, non può essere automaticamente impiegato per dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale dedotta dagli attori. La diversa natura del contratto impedisce ogni trasposizione meccanica di quel precedente amministrativo al caso concreto.

L’onere della prova nelle azioni antitrust stand alone

Nel delineare il perimetro dell’azione antitrust autonoma, il Tribunale ribadisce che l’onere di provare l’esistenza dell’intesa restrittiva e la sua persistenza al momento della stipula grava integralmente sull’attore. Non è sufficiente invocare la corrispondenza, anche solo apparente, di una clausola a modelli diffusi nel settore bancario.

Nel caso concreto, la prova non è stata raggiunta. L’istruttoria ha evidenziato la mancanza di uniformità dei modelli contrattuali prodotti, circostanza incompatibile con la tesi di un vincolo negoziale omogeneo riconducibile a un’intesa generalizzata tra istituti di credito. Ne consegue che la mera evocazione dello schema ABI non basta a fondare l’illiceità del contratto, occorrendo una dimostrazione puntuale dell’assetto anticoncorrenziale al momento della conclusione dell’accordo.

La clausola a prima richiesta e il tema dell’art. 1957 c.c.

La sentenza affronta anche il profilo della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., osservando che la banca aveva comunque formulato una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale. Tale iniziativa è stata ritenuta idonea a impedire la decadenza.

In questo quadro, viene meno anche l’interesse ad agire dei garanti rispetto alla deduzione della perdita di efficacia della garanzia. Se il creditore si è attivato nei tempi richiesti, non si determina l’estinzione del vincolo e non sussiste uno spazio utile per l’accertamento giudiziale della pretesa decadenza.

Il rilievo sistematico della decisione

La pronuncia offre un’indicazione netta sul metodo di accertamento nelle controversie antitrust relative alle garanzie bancarie. Da un lato, conferma che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non ha portata probatoria automatica nelle azioni stand alone. Dall’altro, ribadisce che la clausola di pagamento a prima richiesta, propria del contratto autonomo di garanzia, incide sul regime dell’art. 1957 c.c. e sulla stessa impostazione difensiva del garante.

Il quadro resta coerente con l’orientamento che attribuisce rilievo alla struttura concreta del rapporto e alla prova dell’intesa, anche alla luce degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità e in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul tema dell’efficacia derogatoria della clausola a prima richiesta rispetto alle modalità di proposizione dell’istanza nei confronti del debitore previste dall’art. 1957 c.c.

Riferimenti normativi richiamati

Art. 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990. Art. 101 TFUE. Art. 1957 c.c.