Garante nazionale del contribuente e regolamento attuativo: stato dell’iter e quadro normativo
Garante nazionale del contribuente e regolamento attuativo: stato dell’iter e quadro normativo

Garante nazionale del contribuente e regolamento attuativo: stato dell’iter e quadro normativo

Il rinvio dell’adozione del regolamento ministeriale

Il regolamento attuativo necessario per la piena operatività del Garante nazionale del contribuente non è stato adottato entro il termine del 13 dicembre 2024 e, allo stato, risulta sospeso per approfondimenti in materia di finanza pubblica. Nel corso di un question time presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, presentato dall’onorevole Merola, Partito democratico, il sottosegretario Andrea Ostellari ha precisato che sono ancora in corso le valutazioni tecniche indispensabili per assicurare la compatibilità finanziaria del provvedimento con le risorse stanziate a bilancio. Tale fase istruttoria incide direttamente sui tempi di emanazione del decreto ministeriale attuativo.

Il fondamento normativo: dlgs n. 219 del 2023 e Statuto del contribuente

La vicenda prende le mosse dal decreto legislativo n. 219 del 2023, il quale ha inciso in modo significativo sull’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente. La riforma ha introdotto la figura del Garante nazionale del contribuente, configurato come organo monocratico con sede in Roma, destinato a sostituire i precedenti Garanti regionali. La nuova disciplina non è però immediatamente efficace: la stessa norma primaria condiziona espressamente l’operatività del nuovo assetto, compresa la soppressione degli organi territoriali, all’adozione di un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

Contenuto della norma primaria e oggetto del regolamento

Nel corso del dibattito parlamentare, il Governo ha ricordato che la fonte primaria che istituisce il Garante nazionale definisce già, in modo diretto, composizione e attribuzioni essenziali dell’organo. Al regolamento ministeriale è demandato un profilo residuale ma non irrilevante: la determinazione del compenso del Garante e delle eventuali spese di trasferta. È stato inoltre evidenziato che il termine fissato dal legislatore per l’emanazione del regolamento deve essere inteso come ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che il mancato rispetto della scadenza non determina l’invalidità del futuro atto regolamentare né l’inefficacia della previsione primaria.

Profili finanziari e Fondo collegato alla delega fiscale

Le verifiche in corso riguardano non soltanto il costo connesso all’istituzione del nuovo organo, ma anche la quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei Garanti regionali. Tali economie sono destinate a confluire in un apposito Fondo, espressamente richiamato nella legislazione di delega in materia fiscale. La necessità di coordinare la spesa prevista per il funzionamento del Garante nazionale con le risorse complessive del bilancio dello Stato rappresenta, secondo quanto riferito in Commissione, uno degli snodi centrali che giustificano la fase di approfondimento tecnico in atto.

Continuità delle tutele: il ruolo transitorio dei Garanti regionali

In assenza del regolamento attuativo, la disciplina previgente non viene meno e i Garanti regionali del contribuente continuano a esercitare le proprie funzioni. Il Governo ha sottolineato che in tal modo risulta assicurata la salvaguardia dei diritti dei contribuenti, nonché la continuità nell’attività di monitoraggio operata sugli uffici finanziari. Il sistema, pertanto, non conosce un vuoto di tutela, ma si trova in una fase di coesistenza tra la previsione astratta del nuovo Garante nazionale e la concreta operatività degli organi territoriali già esistenti.

Autonomia, nomina e durata dell’incarico del Garante nazionale

Il novellato articolo 13 dello Statuto del contribuente stabilisce che il Garante nazionale opera in piena autonomia rispetto all’amministrazione finanziaria. La nomina è rimessa al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale sceglie il titolare dell’ufficio per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tenendo conto della professionalità, della produttività e dell’attività svolta. L’ambito soggettivo di scelta è ristretto a figure dotate di elevata qualificazione tecnico giuridica: magistrati, professori universitari in materie giuridiche o economiche, notai, in servizio o a riposo, nonché avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati in pensione. Le funzioni di supporto amministrativo e tecnico sono assicurate dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, così da integrare l’organo monocratico in una struttura organizzativa già esistente.

Le principali competenze: segnalazioni, raccomandazioni e accesso agli uffici

La normativa attribuisce al Garante nazionale una funzione di impulso e di vigilanza sul corretto funzionamento dell’amministrazione finanziaria, in un’ottica collaborativa e non giurisdizionale. In presenza di segnalazioni relative a presunte irregolarità o disfunzioni, il Garante può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali, sollecitando interventi correttivi o chiarificatori. Ha inoltre il potere di accedere agli uffici finanziari per acquisire elementi informativi diretti e può richiamare tali uffici al rigoroso rispetto degli obblighi di informazione nei confronti del contribuente e delle garanzie previste durante le verifiche fiscali. Rientra nelle sue attribuzioni anche il richiamo al rispetto dei termini stabiliti per l’esecuzione dei rimborsi di imposta, ambito particolarmente sensibile nei rapporti tra fisco e contribuenti.

Obblighi di rendicontazione e informazione alle istituzioni

La disciplina rinnovata non si limita a delineare i poteri di intervento puntuale del Garante, ma ne struttura anche l’attività di rendicontazione. È previsto che il Garante nazionale relazioni con cadenza semestrale al Ministro dell’economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali e al Comandante generale della Guardia di finanza, illustrando l’attività svolta e le principali criticità riscontrate. Annualmente, inoltre, deve presentare una relazione al Governo e al Parlamento, fornendo dati e informazioni sullo stato dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti nell’ambito della politica fiscale. Tale flusso informativo è concepito come strumento di conoscenza sistematica, volto a orientare il legislatore e l’esecutivo nelle future scelte in materia tributaria.

Una figura in attesa di piena operatività

Il quadro che emerge è quello di un organo già delineato nelle sue caratteristiche essenziali dalla legge, ma ancora privo degli ultimi tasselli regolamentari necessari per avviarne concretamente il funzionamento. Nel frattempo, la rete dei Garanti regionali continua a rappresentare il presidio effettivo a tutela del contribuente, mentre il legislatore e il Governo sono chiamati a completare il percorso attuativo previsto dal dlgs n. 219 del 2023 e dall’articolo 13 dello Statuto del contribuente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e delle finalità di razionalizzazione e coordinamento del sistema di garanzia.