Nel sistema dell’art. 1957 c.c. il profilo decisivo non è soltanto se il creditore si attivi, ma anche in quale forma lo faccia. Il Tribunale di Milano ha affrontato nuovamente il tema, chiarendo che, in presenza di una garanzia assistita da clausola di pagamento a semplice richiesta, la tempestività richiesta dalla norma può essere assicurata anche mediante una richiesta stragiudiziale. L’impostazione conferma un orientamento che valorizza la funzione sostanziale della sollecitazione al pagamento, piuttosto che il suo veicolo processuale.
Tribunale di Milano, 8 gennaio 2026, n. R.G. 38892/2023
Dal modello ABI 2003 alla disciplina del codice civile
La controversia si colloca nell’ambito delle fideiussioni omnibus predisposte secondo lo schema ABI del 2003, spesso oggetto di contestazioni per la presenza di clausole ritenute nulle in quanto conformi a intese restrittive della concorrenza. Nell’azione proposta, la parte garante aveva dedotto la nullità parziale del contratto e, una volta caducata la clausola derogatoria, aveva invocato il ritorno all’applicazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la banca fosse decaduta per non avere promosso un’azione giudiziale entro il termine previsto.
Il passaggio è rilevante perché, una volta venuta meno la deroga pattizia, riemerge la disciplina codicistica nella sua interezza. Non si tratta quindi di una questione meramente teorica, ma del modo in cui il creditore deve attivarsi per conservare la garanzia e impedire l’estinzione della pretesa verso il fideiussore.
Il significato dell’istanza prevista dall’art. 1957 c.c.
Il cuore del problema interpretativo riguarda il contenuto dell’“istanza” richiesta dall’art. 1957 c.c. Una lettura tradizionale e più severa tende a identificare tale istanza con l’instaurazione di un giudizio, ritenendo insufficiente ogni iniziativa diversa da quella processuale. Al contrario, un indirizzo più recente e pragmatico ritiene che sia sufficiente una diffida di pagamento, purché chiara, inequivoca e idonea a manifestare la volontà del creditore di attivarsi per il recupero del credito.
In questa prospettiva assumono particolare rilievo le clausole che prevedono il pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, poiché esse orientano il rapporto verso un’escussione rapida e diretta, senza imporre necessariamente il ricorso al giudice come unico strumento utile a evitare la decadenza.
La valutazione del Tribunale di Milano
Nel caso esaminato, la banca, dopo l’inadempimento e la successiva risoluzione del rapporto principale, aveva inviato ai debitori e ai fideiussori una comunicazione formale, regolarmente ricevuta, con la quale intimava il pagamento immediato delle somme dovute. Il Tribunale ha attribuito rilievo decisivo a tale atto, ritenendolo sufficiente a dimostrare la tempestiva attivazione del creditore.
Secondo il giudice milanese, la presenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta consente di considerare idonea anche una diffida stragiudiziale, senza che sia necessaria la proposizione di una domanda giudiziale entro il semestre stabilito dall’art. 1957 c.c. La comunicazione, proprio perché formalmente ricevuta e chiaramente diretta all’adempimento, realizza la funzione di contestazione e impulso perseguita dalla norma.
La ratio dell’art. 1957 c.c. letta in chiave sostanziale
L’impostazione adottata valorizza la funzione della disposizione codicistica, che mira a evitare l’inerzia del creditore e non a imporre una specifica liturgia processuale. La finalità dell’art. 1957 c.c. è quella di impedire che la garanzia resti sospesa senza iniziativa per un tempo eccessivo, esponendo il fideiussore a un’incertezza prolungata. Se il creditore si attiva con una richiesta seria, tempestiva e comprovabile, la funzione della norma può dirsi raggiunta.
Da questo punto di vista, l’azione giudiziale rappresenta una modalità possibile, ma non necessaria in assoluto, per conservare intatto il diritto verso il garante. La diffida scritta, quando sia formulata in modo tale da rendere manifesta l’esigenza di pagamento, soddisfa l’esigenza di tutela che il legislatore ha inteso presidiare.
Ricadute operative per banche e operatori del credito
L’orientamento espresso dal Tribunale di Milano ha effetti rilevanti nella prassi bancaria e nel recupero dei crediti garantiti. In particolare, per i soggetti che gestiscono portafogli di sofferenze, cessioni o attività di servicing, la possibilità di evitare la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale consente una gestione più agile e coerente con le caratteristiche delle garanzie a escussione semplificata.
Resta comunque essenziale che la richiesta sia tempestiva e documentabile, perché la sola informalità non basta. Ciò che conta è la capacità dell’atto di rendere percepibile al fideiussore l’effettiva volontà del creditore di procedere al recupero del dovuto, nel rispetto del termine semestrale previsto dalla norma.
Il quadro giurisprudenziale in evoluzione
La decisione si inserisce in una linea interpretativa che, anche in giurisprudenza di legittimità, mostra di attribuire alla richiesta stragiudiziale una piena idoneità a soddisfare il requisito dell’art. 1957 c.c. Non mancano, tuttavia, letture più rigorose, ancora ancorate alla necessità dell’azione giudiziale. Proprio per questo la pronuncia milanese assume rilievo: non solo conferma un indirizzo favorevole al creditore, ma contribuisce a definire in modo più netto il rapporto tra disciplina codicistica e clausole contrattuali di immediata esigibilità.
In questa prospettiva, il tema non è più se il creditore debba reagire, ma se la sua reazione, purché tempestiva e formalizzata, possa essere sufficiente anche fuori dal processo. È su questo terreno che si misura oggi la tenuta dell’art. 1957 c.c. nel contesto delle garanzie bancarie moderne.