Convocazione in mediazione e notifiche al difensore costituito
Convocazione in mediazione e notifiche al difensore costituito

Convocazione in mediazione e notifiche al difensore costituito

Quando la mediazione è disposta nel corso di una causa già pendente, la validità della convocazione al primo incontro non dipende necessariamente da un invio diretto alla parte. È sufficiente, ai fini della procedibilità, che l organismo di mediazione utilizzi un mezzo concretamente idoneo a rendere conoscibile l atto, come la PEC inviata al procuratore costituito.

Il caso esaminato dal Tribunale di Arezzo

Con sentenza n. 773/2025, il Tribunale di Arezzo ha esaminato l eccezione di irritualità sollevata da un opponente, il quale sosteneva che la mediazione delegata dal giudice fosse inefficace perché la convocazione del primo incontro era stata trasmessa soltanto al difensore già costituito in giudizio, senza alcuna comunicazione personale alla parte.

Secondo questa impostazione, il procuratore non avrebbe potuto sostituirsi al destinatario sostanziale dell invito, in mancanza di una procura specificamente riferita alla gestione della procedura conciliativa. Il Tribunale ha respinto tale ricostruzione, muovendo dal tenore dell art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010.

Il parametro normativo dell art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010

La disposizione prevede che domanda di mediazione, nomina del mediatore, data del primo incontro e ogni altra informazione utile siano comunicate alle parti dall organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Su questa formulazione si sono formati due indirizzi interpretativi contrapposti.

Le due letture della regola di comunicazione

L orientamento formalista

Un primo orientamento richiede l invio personale alla parte, ritenendo insufficiente la sola trasmissione della convocazione alla PEC del difensore costituito. Secondo questa linea, la conoscenza dell atto da parte dell assistito non potrebbe essere presunta sulla base del rapporto professionale con il proprio avvocato.

L orientamento sostanzialistico

Un diverso indirizzo, seguito dal Tribunale di Arezzo, attribuisce rilievo alla concreta idoneità del mezzo prescelto e alla funzione dell istituto. Se il destinatario è già assistito da un difensore costituito nel giudizio in cui la mediazione è stata disposta, la comunicazione al procuratore può essere considerata sufficiente a garantire la conoscibilità dell invito.

Il Tribunale richiama, in questo senso, un passaggio centrale della motivazione: Invero l impianto dell istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato; una diversa interpretazione delle norme apparirebbe eccessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.

La posizione del difensore nel giudizio pendente

Il rilievo dell art. 170 c.p.c.

Nel ragionamento del giudice assume rilievo anche l art. 170 c.p.c., che, dopo la costituzione in giudizio, individua nel procuratore costituito il destinatario ordinario delle notificazioni e delle comunicazioni. Poiché la mediazione era stata disposta in un processo già incardinato, la scelta dell organismo di inviare la convocazione al difensore si collocava in un quadro processuale coerente con tale regola.

La procura alle liti e le facoltà conferite

La decisione valorizza inoltre il contenuto della procura alle liti rilasciata dall opponente, nella quale erano state attribuite al difensore ampie facoltà di transigere e conciliare, con elezione di domicilio presso il suo studio. Da tali elementi il Tribunale ha desunto che la comunicazione al procuratore fosse idonea a realizzare la effettiva conoscibilità dell invito, e quindi a consentire alla parte di partecipare alla procedura.

La motivazione esprime chiaramente questo passaggio: La comunicazione dell invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione è sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata e a consentire a quest ultima di partecipare al procedimento di mediazione.

Buona fede, doveri difensivi e funzione dell organismo

L obbligo di informazione del difensore

La sentenza richiama anche il dovere del procuratore, fondato sui principi di buona fede processuale e sui doveri professionali e deontologici, di informare il proprio assistito della convocazione ricevuta. In questa prospettiva, l invio della PEC al difensore non costituisce un adempimento vuoto, ma un mezzo ordinario e affidabile di trasmissione della notizia alla parte.

Il compito dell organismo di mediazione

Un ulteriore profilo considerato dal Tribunale riguarda il ruolo dell organismo di mediazione, che è tenuto a gestire le comunicazioni relative al procedimento e a curarne la regolarità. Se la convocazione è inoltrata con un mezzo idoneo e in un contesto in cui le parti sono già rappresentate in giudizio, non vi è spazio per una lettura eccessivamente rigorosa che sacrifichi la funzione deflattiva e collaborativa dell istituto.

Alla luce di ciò, la notifica al difensore costituito può essere letta come una modalità pienamente compatibile con l art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 e con l art. 170 c.p.c., soprattutto quando la parte è già assistita in una controversia in corso e la procura conferita consente al legale di gestire anche profili conciliativi. Il tema, in definitiva, non è tanto quello di una forma astratta, quanto quello della concreta possibilità di conoscenza dell invito e di effettiva partecipazione al procedimento.

In questa chiave, la pronuncia di Arezzo si colloca nel solco di una lettura della mediazione conforme ai principi di celerità, flessibilità e informalità, senza impoverire le garanzie delle parti e senza trasformare un passaggio funzionale in un ostacolo meramente cartolare.