Estensione del Fallimento e Supersocietà di Fatto: Un’Analisi Giuridica
Estensione del Fallimento e Supersocietà di Fatto: Un’Analisi Giuridica

Estensione del Fallimento e Supersocietà di Fatto: Un’Analisi Giuridica

L’estensione del fallimento è un tema complesso e centrale nel diritto concorsuale italiano, in particolare quando si affrontano le dinamiche tra supersocietà di fatto e holding di fatto. La recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, seconda sezione civile, del 21 gennaio 2026, n. 678, offre un importante contributo in merito all’applicazione dell’art. 147, comma 5, della legge fallimentare.

Il Contesto Normativo: Articolo 147, Comma 5, l. fall.

L’articolo 147, comma 5, della legge fallimentare prevede la possibilità di estendere il fallimento a una società di fatto tra società di capitali, purché sia dimostrata l’esistenza di un’effettiva e originaria affectio societatis. Questo implica l’esercizio congiunto di un’attività economica, la costituzione di un fondo comune e la partecipazione agli utili e alle perdite.

Il Caso di Studio: Corte d’Appello di Ancona

La vicenda giudiziaria esaminata dalla Corte d’Appello di Ancona è iniziata con una decisione del Tribunale di Ascoli Piceno. Il Tribunale aveva disposto l’estensione del fallimento di una società di capitali, considerando l’esistenza di una società di fatto con un’altra società del medesimo gruppo. Tuttavia, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 11380 del 2024, ha chiarito che, per la tempestività del reclamo notificato via PEC, è rilevante la generazione della ricevuta di accettazione.

Legittimazione e Interesse a Ricorrere

In via preliminare, la Corte ha affrontato le questioni relative alla legittimazione e all’interesse a ricorrere. L’articolo 18 della legge fallimentare consente a qualsiasi soggetto interessato di proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte ha confermato la legittimazione dell’amministratore, anche se cessato, e di altri soggetti potenzialmente responsabili civilmente o penalmente.

Supersocietà di Fatto vs. Holding di Fatto

Nel merito, la Corte ha analizzato la configurabilità di una supersocietà di fatto, sottolineando che la semplice esistenza di legami organizzativi, finanziari o gestionali non è sufficiente. Elementi come la coincidenza di organi, l’oggetto sociale o la sede legale, nonché l’utilizzo di una società come “mero portafoglio” di un’altra, possono indicare una holding di fatto, ma non giustificano l’estensione del fallimento.

Il Rigore dell’Accertamento

Un accertamento rigoroso è essenziale per stabilire un’effettiva affectio societatis. È necessario dimostrare l’esistenza di un fondo comune distinto, l’esercizio congiunto dell’attività economica e una reale condivisione del rischio d’impresa. Nel caso specifico, la Corte ha escluso la configurabilità di una supersocietà di fatto, non essendo stati dimostrati i presupposti richiesti.

Conclusioni della Corte

La decisione della Corte d’Appello ha portato alla declaratoria di illegittimità dell’estensione del fallimento e alla revoca della sentenza di primo grado. La sentenza contribuisce a chiarire il confine tra supersocietà di fatto e holding di fatto, evidenziando che la commistione finanziaria e gestionale, in assenza di un intento sociale comune, non giustifica l’estensione della procedura concorsuale. Questa decisione ha importanti implicazioni sull’onere probatorio nelle procedure che coinvolgono gruppi societari.

Per ulteriori approfondimenti, si può consultare l’articolo originale su Iusletter.