L’escussione delle garanzie pubbliche rilasciate da MCC e SACE può diventare un tema centrale quando l’impresa accede a strumenti di regolazione della crisi. La questione non riguarda soltanto il rapporto tra banca garantita e garante pubblico, ma anche gli effetti che tale escussione può produrre sul piano di risanamento, sulla continuità delle trattative e sulla tenuta della proposta ai creditori.
L’ordinanza del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2026, est. Lombardi, offre un punto di osservazione significativo sul rapporto tra misure cautelari, garanzie pubbliche e requisito del periculum in mora, con particolare riferimento al concordato preventivo e alla composizione negoziata.
Garanzie MCC e SACE nella crisi d’impresa
Le garanzie concesse da MCC e SACE hanno la funzione di sostenere l’accesso al credito, ma nella fase patologica del rapporto possono incidere sull’equilibrio complessivo della procedura. Quando il finanziatore procede all’escussione, l’impresa può chiedere al giudice una misura cautelare diretta a impedirla o sospenderla, purché ricorrano i presupposti propri della tutela cautelare.
Il punto decisivo è la prova del periculum in mora. Non è sufficiente allegare che l’escussione della garanzia comporti un aggravio contabile o una modifica della posizione debitoria. Occorre dimostrare che, in concreto, il mancato intervento cautelare pregiudichi in modo attuale e specifico il percorso di regolazione della crisi.
Il rilievo del periculum in mora secondo il Tribunale di Piacenza
Nel provvedimento del 21 maggio 2026 il Tribunale di Piacenza richiama l’attenzione sulla necessità di una verifica rigorosa del pericolo nel ritardo. La misura inibitoria non può fondarsi su una valutazione astratta dell’interesse dell’impresa a evitare l’escussione della garanzia pubblica, ma deve essere giustificata da un pregiudizio concreto, immediato e non adeguatamente rimediabile in seguito.
Questa impostazione assume particolare importanza perché l’escussione di garanzie MCC e SACE può produrre effetti diversi a seconda dello strumento utilizzato dall’impresa. La medesima domanda cautelare, infatti, può essere valutata diversamente nel concordato preventivo rispetto alla composizione negoziata.
Concordato preventivo e procedimento ai sensi dell’art. 44 CCII
Nei procedimenti ex art. 44 CCII, funzionali all’accesso al concordato preventivo, la valutazione del periculum in mora deve essere coordinata con la disciplina del piano e con gli obblighi informativi e contabili previsti dal Codice della crisi.
Il fondo rischi previsto dall’art. 87, comma 1, lett. p bis, CCII
Un elemento particolarmente rilevante è l’obbligo di appostazione del fondo rischi previsto dall’art. 87, comma 1, lett. p bis, CCII. Tale previsione incide sulla prospettazione del danno cautelare, poiché impone al debitore di considerare nel piano le passività potenziali e i rischi connessi anche alle garanzie pubbliche.
In questa prospettiva, l’impresa che chieda di inibire l’escussione non può limitarsi a sostenere che l’intervento di MCC o SACE altererebbe la rappresentazione del passivo. Deve spiegare perché, nonostante l’appostazione del fondo rischi, l’escussione determinerebbe un pregiudizio effettivo alla fattibilità del concordato o alla tutela della massa dei creditori.
Il fondo rischi non esclude in assoluto la tutela cautelare, ma rende più selettiva la verifica del requisito del pericolo. Il giudice è chiamato a comprendere se l’evento temuto sia già neutralizzato dal piano o se, al contrario, produca effetti ulteriori non assorbiti dalla struttura concordataria.
Composizione negoziata e protezione delle trattative
Nella composizione negoziata la prospettiva è in parte diversa. Lo strumento è costruito per favorire trattative riservate, rapide e orientate al risanamento, con il supporto dell’esperto. In tale contesto, l’escussione di garanzie pubbliche può incidere non solo sui dati patrimoniali, ma anche sull’assetto negoziale tra debitore, banche, garanti e altri creditori.
La misura cautelare può quindi essere funzionale a preservare la continuità delle interlocuzioni e a impedire iniziative capaci di compromettere le concrete possibilità di risanamento. Anche in questo caso, tuttavia, il pregiudizio non può essere presunto. Deve emergere da elementi specifici, quali l’impatto sulle linee di credito, sulle adesioni già raccolte, sulla disponibilità degli interlocutori finanziari o sulla sostenibilità delle soluzioni prospettate.
Il ruolo della prova nel percorso negoziale
La composizione negoziata non attribuisce al debitore una protezione automatica contro ogni iniziativa dei creditori o dei garanti. La domanda cautelare deve illustrare in modo puntuale il nesso tra escussione della garanzia e rischio di fallimento delle trattative. Il giudice valuta se l’intervento richiesto sia proporzionato, coerente con le finalità dello strumento e realmente necessario a evitare un danno imminente.
Ricadute operative per debitore e creditori finanziari
Dal provvedimento del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2026 emerge una linea di lettura utile per gli operatori. Nel concordato preventivo, soprattutto nella fase ex art. 44 CCII, l’esistenza del fondo rischi di cui all’art. 87, comma 1, lett. p bis, CCII può ridurre lo spazio per sostenere il periculum in mora, salvo che siano dimostrati effetti ulteriori e specifici.
Nella composizione negoziata, invece, la tutela cautelare può assumere una funzione più strettamente conservativa dell’ambiente negoziale, ma resta subordinata a una prova rigorosa del danno che deriverebbe dall’escussione.
Indicazioni per la domanda cautelare
Una richiesta diretta a inibire l’escussione di garanzie MCC o SACE dovrebbe essere costruita su elementi documentali precisi. In particolare, è opportuno indicare:
- lo stato dello strumento di regolazione della crisi attivato dall’impresa
- l’effetto concreto dell’escussione sul piano o sulle trattative
- il coordinamento con il fondo rischi, ove rilevi l’art. 87, comma 1, lett. p bis, CCII
- le ragioni per cui il pregiudizio non sarebbe riparabile con strumenti successivi
- il nesso tra misura richiesta e conservazione delle prospettive di risanamento
Il commento all’ordinanza del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2026, est. Lombardi, è stato oggetto di approfondimento su Diritto della Crisi a cura di Luca Scaccaglia e Francesco Ceolin, rispettivamente Partner e Trainee di La Scala Società tra Avvocati.
Schema di lettura per gli operatori
La questione va esaminata distinguendo lo strumento utilizzato. Nel concordato preventivo pesa la disciplina del piano e del fondo rischi. Nella composizione negoziata rileva soprattutto la salvaguardia delle trattative. In entrambi i casi, il centro della valutazione resta il periculum in mora, che deve essere allegato e provato con riferimento alla concreta situazione dell’impresa.