Documentazione bancaria e limiti dell’accesso del cliente: confini temporali e oggettivi dell’art. 119 TUB
Documentazione bancaria e limiti dell’accesso del cliente: confini temporali e oggettivi dell’art. 119 TUB

Documentazione bancaria e limiti dell’accesso del cliente: confini temporali e oggettivi dell’art. 119 TUB

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L’istanza del cliente e il rapporto con l’intermediario

Quando il cliente chiede alla banca la consegna di atti e copie relativi a un rapporto ormai cessato, la pretesa non può essere valutata in modo astratto. Occorre, infatti, verificare sia la natura dei documenti richiesti sia il tempo trascorso dalla conclusione del rapporto.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, il cliente domandava la trasmissione del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento, del modello SECCI, della polizza assicurativa e dell’estratto delle rate corrisposte. A fondamento della richiesta venivano richiamati gli artt. 117, 119 e 125 bis TUB, oltre ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale.

La banca si opponeva, contestando in particolare la propria legittimazione passiva rispetto alla documentazione di matrice assicurativa e rilevando che il rapporto era ormai risalente. Il giudice ha dato rilievo decisivo a questi profili, ritenendo non fondata la domanda.

L’art. 119 TUB e il suo ambito effettivo

La funzione dell’obbligo di consegna

L’art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere con l’intermediario. Si tratta di una previsione che tutela l’esigenza conoscitiva del correntista o del finanziato, ma che opera entro limiti precisi, sia sul piano soggettivo sia su quello temporale.

Il Tribunale ha chiarito che tale disposizione riguarda la documentazione bancaria e finanziaria, non anche gli atti assicurativi riferibili a rapporti autonomi intrattenuti con soggetti terzi diversi dalla banca o dall’intermediario finanziario. Ne deriva che la richiesta di copie della polizza non può essere ricondotta automaticamente nell’alveo dell’art. 119 TUB.

Il limite dei dieci anni

Il punto centrale della decisione risiede nel collegamento tra il diritto del cliente e l’obbligo di conservazione documentale gravante sull’intermediario. Richiamando il recente orientamento di legittimità, il Tribunale ha ribadito che “Ai sensi dell’articolo 119 comma 4 TUB a titolo di adempimento dell’obbligo di prevista incontra il limite temporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principio generale di cui all’articolo 2220 cc operando al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; sicché qualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontro non è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce il riflesso del correlativo obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi dieci anni di svolgimento del rapporto”.

La ricostruzione è netta: il cliente non dispone di un accesso illimitato nel tempo, perché il diritto alla copia trova un naturale sbarramento nel periodo decennale di conservazione imposto all’intermediario. Oltre tale soglia, la banca non è tenuta a esibire documenti che non rientrano più nel perimetro dell’obbligo legale di conservazione.

La distinzione tra documenti bancari e documenti assicurativi

Rapporti distinti, pretese distinte

La sentenza valorizza anche un ulteriore profilo, spesso decisivo nelle controversie in materia di credito al consumo e finanziamenti collegati: non ogni documento consegnato in occasione dell’operazione può essere automaticamente imputato alla banca. Se la polizza assicurativa è stata conclusa con un soggetto diverso dall’intermediario, la relativa documentazione esula dall’art. 119 TUB.

In questo modo il Tribunale delimita con precisione l’area dell’obbligo informativo dell’intermediario, evitando un’estensione impropria della norma a documenti che appartengono a un diverso rapporto contrattuale. Non basta, dunque, il collegamento funzionale tra finanziamento e polizza per attrarre quest’ultima nel regime proprio della documentazione bancaria.

L’esito del giudizio e il valore pratico della pronuncia

Poiché nel caso concreto erano trascorsi più di dieci anni dall’estinzione del rapporto, la domanda del cliente è stata rigettata integralmente. Il giudice ha così confermato che l’art. 119 TUB non consente di pretendere dalla banca una ricostruzione documentale indefinita, né di ottenere atti che, per natura o per decorso del tempo, risultano ormai estranei al suo obbligo conservativo.

La decisione offre un criterio operativo chiaro: la richiesta di copia deve essere verificata con attenzione, distinguendo tra documentazione bancaria effettivamente rientrante nel rapporto con l’intermediario e documentazione esterna, oltre a considerare il limite dei dieci anni quale confine fisiologico della pretesa. In questo equilibrio si misura la tenuta dell’art. 119 TUB, che resta strumento di tutela del cliente, ma entro un perimetro definito dall’ordinamento.

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