Diffusione online di spettacoli teatrali e diritti degli artisti: i limiti posti dal Tribunale di Palermo
Diffusione online di spettacoli teatrali e diritti degli artisti: i limiti posti dal Tribunale di Palermo

Diffusione online di spettacoli teatrali e diritti degli artisti: i limiti posti dal Tribunale di Palermo

Il caso deciso dal Tribunale di Palermo

Con la sentenza n. 763 del 4 febbraio 2026 il Tribunale di Palermo ha esaminato la legittimità della messa online su YouTube delle registrazioni integrali di due spettacoli lirico teatrali rappresentati nel 2016 presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Le opere in questione erano La Bohème e un secondo titolo del medesimo cartellone.

Le registrazioni furono pubblicate nei mesi di marzo e aprile 2020 nell’ambito dell’iniziativa governativa Io resto a casa diretta a favorire la fruizione culturale da remoto durante la fase emergenziale della pandemia da Covid 19. La diffusione è avvenuta senza che gli artisti coinvolti regista aiuto regista attori e cantanti prestassero un consenso specifico alla comunicazione al pubblico tramite piattaforma digitale e senza che fosse riconosciuto alcun compenso ulteriore rispetto a quello percepito per le recite dal vivo.

La domanda giudiziale degli artisti

Gli interpreti ed esecutori hanno convenuto in giudizio l’ente teatrale chiedendo il riconoscimento dell’equo compenso previsto dall’articolo 80 della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi. In particolare essi hanno dedotto che la messa a disposizione al pubblico delle registrazioni su YouTube costituisce una forma di utilizzazione autonoma e distinta rispetto alla rappresentazione scenica originaria e richiede pertanto un nuovo titolo autorizzativo accompagnato dalla corresponsione di un compenso adeguato.

Il Tribunale ha accolto questa impostazione valorizzando la struttura bifasica della tutela riconosciuta dall’articolo 80 l. n. 633 del 1941 agli artisti interpreti ed esecutori. La norma attribuisce infatti da un lato un diritto esclusivo di autorizzare la fissazione la riproduzione e la diffusione delle prestazioni artistiche dall’altro un diritto all’equo compenso nei confronti di chiunque comunichi o metta a disposizione del pubblico tali prestazioni.

Il doppio livello di protezione ex articolo 80 legge n. 633 del 1941

Il diritto esclusivo di autorizzazione

L’articolo 80 riconosce all’artista un potere di controllo sull’utilizzo delle proprie esecuzioni. Rientrano in questo perimetro tanto la fissazione su supporto quanto le successive forme di diffusione incluso l’uso mediante piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi accessibili al pubblico via internet. Ogni ulteriore sfruttamento oltre quello pattuito contrattualmente necessita di un consenso specifico e distinto.

Il diritto all’equo compenso anche in assenza di lucro

Non meno rilevante è il profilo patrimoniale delineato dall’articolo 80 comma 2 lettera c in collegamento con l’articolo 2579 del codice civile. Il Tribunale di Palermo sottolinea come il diritto all’equo compenso sorga in capo agli artisti ogniqualvolta le loro prestazioni siano diffuse o trasmesse anche senza scopo di lucro. La finalità solidaristica dell’iniziativa Io resto a casa e la gratuità della fruizione per il pubblico non eliminano né attenuano l’obbligo di riconoscere un corrispettivo agli interpreti. Secondo il Collegio tali elementi sono giuridicamente irrilevanti ai fini dell’esistenza del diritto al compenso.

Le difese dell’ente teatrale e la loro valutazione

Interpretazione della clausola contrattuale sugli usi delle riprese

L’ente teatrale si è difeso sostenendo che il contratto concluso con gli artisti autorizzasse già le riprese degli spettacoli per usi e scopi propri del teatro. A suo dire tale formula ricomprendeva anche la successiva diffusione su YouTube nell’ambito di iniziative istituzionali di promozione culturale.

Il Tribunale ha fornito una lettura radicalmente diversa. Secondo il Collegio la clausola in questione copriva soltanto un utilizzo interno o promozionale del materiale audiovisivo come ad esempio proiezioni in sede istituzionale archiviazione per fini documentali o impiego in brevi estratti per comunicazione promozionale. Non vi rientra la pubblicazione integrale delle opere su una piattaforma aperta e potenzialmente illimitata quale YouTube che integra una distinta modalità di utilizzazione rispetto alle ipotesi di cui all’articolo 80 comma 2 lettere b c e d della legge sul diritto d’autore. Per questo motivo mancava una valida base contrattuale per la comunicazione al pubblico on line.

Il tentativo di imputare alla SIAE la gestione dei diritti

Una seconda linea difensiva faceva leva sul presunto ruolo della SIAE nella gestione dei consensi e dei compensi connessi alle utilizzazioni audiovisive. L’ente teatrale ha cercato di spostare su SIAE la responsabilità relativa alla corretta autorizzazione delle messe a disposizione su YouTube.

La tesi è stata respinta richiamando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa SIAE. Il Tribunale ricorda che la Società opera come organismo di gestione collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017 esclusivamente per l’intermediazione dei diritti d’autore in senso stretto. I diritti connessi spettanti ad artisti interpreti ed esecutori rimangono fuori dal perimetro di gestione della SIAE salvo specifiche e diverse previsioni non ravvisabili nel caso di specie. Ne deriva che né il consenso degli artisti né il relativo equo compenso potevano ritenersi validamente delegati o demandati alla SIAE.

La quantificazione giudiziale dell’equo compenso

Il ricorso ai criteri equitativi

Accertata la violazione dei diritti connessi il Tribunale di Palermo ha proceduto alla liquidazione del compenso dovuto in via equitativa in assenza di parametri legali specifici riferiti alla diffusione digitale su piattaforme come YouTube. Il Collegio ha assunto a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico dei teatri in particolare l’articolo 16 che stabilisce un compenso minimo lordo di euro 1080 per le trasmissioni televisive delle prestazioni artistiche.

Partendo da tale base e tenendo conto delle peculiarità della fattispecie in primo luogo la diffusione integrale degli spettacoli in formato audiovisivo in secondo luogo la durata della messa a disposizione con video ancora accessibili al momento della decisione il giudice ha ritenuto di dover riconoscere importi più elevati rispetto al minimo tabellare.

Gli importi riconosciuti ai singoli professionisti

A ciascun attore e cantante è stato attribuito un equo compenso pari a euro 3500. Al regista e all’aiuto regista che avevano curato entrambe le produzioni sono stati riconosciuti euro 7000 ciascuno. La differenziazione si fonda sul ruolo creativo e organizzativo più incisivo svolto da queste ultime figure nel processo di realizzazione dello spettacolo.

Il Tribunale precisa in via espressa e con rilievo sistematico che regista e aiuto regista devono considerarsi a pieno titolo artisti esecutori di un’opera dell’ingegno e rientrano pertanto nell’ambito applicativo dell’articolo 80 della legge sul diritto d’autore. Tale puntualizzazione consolida l’orientamento che valorizza l’apporto creativo di tali figure ai fini del riconoscimento dei diritti connessi.

Indicazioni operative per enti culturali e teatri

Consenso preventivo per lo sfruttamento digitale

Dalla pronuncia emerge con chiarezza che qualsiasi ente culturale o teatrale che intenda utilizzare il proprio archivio audiovisivo per la diffusione su piattaforme digitali deve ottenere un consenso espresso e specifico dagli artisti coinvolti. Non è sufficiente un generico richiamo a usi istituzionali o promozionali. Occorre una pattuizione che identifichi in modo trasparente le modalità di comunicazione al pubblico e che disciplini il relativo compenso.

L’irrilevanza dell’assenza di lucro e i limiti della delega a terzi

La circostanza che il progetto di diffusione non persegua finalità commerciali dirette o non generi ricavi immediati non incide sull’esistenza del diritto all’equo compenso. La combinazione dell’articolo 80 l. n. 633 del 1941 e dell’articolo 2579 c.c. porta il giudice palermitano a ritenere indifferente il profilo lucrativo dell’iniziativa. Inoltre la gestione dei diritti connessi non può essere automaticamente demandata a soggetti terzi quali la SIAE quando questi operino per legge in un ambito diverso limitato al diritto d’autore in senso stretto.

Verso una gestione consapevole dei patrimoni audiovisivi

La decisione del Tribunale di Palermo rappresenta un punto di riferimento per gli operatori dello spettacolo dal vivo che intendano valorizzare le proprie registrazioni tramite canali digitali. L’utilizzo di contenuti artistici su piattaforme globali richiede una preventiva mappatura dei diritti coinvolti e una contrattualistica aggiornata capace di contemperare le esigenze di diffusione culturale con le posizioni soggettive degli interpreti.

In questa prospettiva la sentenza n. 763 del 2026 sollecita gli enti pubblici e privati a rivedere le proprie prassi interne in materia di acquisizione delle autorizzazioni e di determinazione dei compensi per le utilizzazioni online così da prevenire contenziosi e garantire un impiego corretto e sostenibile dei patrimoni audiovisivi nel rispetto delle prerogative riconosciute dall’ordinamento agli artisti interpreti ed esecutori.