Credito fiscale acquistato e rischio giuridico dell’operazione
Credito fiscale acquistato e rischio giuridico dell’operazione

Credito fiscale acquistato e rischio giuridico dell’operazione

Nel mercato dei crediti fiscali la valutazione giuridica dell’operazione non coincide con la sola verifica contabile del titolo acquistato. Quando il credito proviene da terzi, infatti, il punto decisivo non è soltanto stabilire se il beneficio sia sorto, ma anche se sia effettivamente trasferibile e a quali condizioni. È in questo spazio, spesso sottovalutato nella prassi, che si colloca la decisione del Tribunale di Milano in materia di crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, con un’impostazione netta nel distinguere l’inesistenza del credito dalla sua circolazione.

Trib. Milano, Sez. VI civ., 12 giugno 2026, n. 4952, R.G. n. 8889/2025.

La controversia trae origine dall’acquisizione di crediti d’imposta da parte di una società che aveva confidato nelle indicazioni fornite dai professionisti incaricati di assisterla nell’operazione. I successivi controlli della Guardia di Finanza hanno però accertato che gli investimenti presupposti non erano stati eseguiti e che le imprese cedenti non possedevano i requisiti necessari per generare il vantaggio fiscale.

Il giudice, tuttavia, non sovrappone i diversi piani della vicenda. Da un lato colloca l’assenza del credito, imputabile alle società cedenti; dall’altro evidenzia l’incertezza sulla sua cedibilità, considerata tutt’altro che pacifica sul piano interpretativo e applicativo. Si tratta di una distinzione essenziale, perché consente di separare il difetto genetico del credito dal problema della sua circolazione sul mercato.

In questa prospettiva, la sentenza valorizza il contesto normativo frammentato, segnato dalla presenza di disposizioni speciali, prassi amministrative non sempre coerenti e letture professionali tra loro divergenti. Proprio tale scenario impone una particolare attenzione a chi struttura o assiste operazioni aventi ad oggetto crediti fiscali, perché l’alea giuridica non può essere occultata né minimizzata.

L’inesistenza del credito non travolge automaticamente la cessione

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di credito inesistente. Il Tribunale richiama espressamente Cass. 17985/2022 e Cass. 33750/2022, ribadendo che la cessione di un credito inesistente non è affetta da nullità per mancanza dell’oggetto, ma resta un’operazione valida, assistita dalla garanzia del cedente.

Ne discende che l’acquirente non rimane privo di tutela. Il rimedio non si esaurisce nell’accertamento dell’inesistenza del credito, ma si traduce nella possibilità di agire nei confronti del cedente per il risarcimento dell’interesse positivo, parametrato al valore economico che il credito avrebbe avuto se fosse realmente esistito, comprensivo delle utilità attese dal cessionario.

Questo passaggio chiarisce un punto spesso confuso nella pratica: l’inutilizzabilità del credito in compensazione non coincide, di per sé, con l’invalidità della cessione. La garanzia del cedente resta il principale presidio del cessionario, mentre la responsabilità dei professionisti deve essere valutata su un terreno diverso e autonomo.

Il dovere di rappresentare l’incertezza sulla trasferibilità

La responsabilità dei consulenti viene esaminata dal Tribunale sotto il profilo dell’informazione resa alla società acquirente. Il giudice esclude che ai professionisti potesse essere richiesto di svolgere una verifica ispettiva sulla reale esecuzione degli investimenti, attività che avrebbe comportato una specifica due diligence non ricompresa nell’incarico.

Più rigoroso è invece l’apprezzamento relativo al rischio giuridico dell’operazione. Chi aveva promosso e accompagnato l’acquisto dei crediti era tenuto, secondo i principi di correttezza e buona fede, a rendere edotta la cliente del fatto che la cedibilità di quei crediti era oggetto di un dibattito aperto e non privo di criticità. Non bastava prospettare una soluzione favorevole; occorreva rendere trasparente la presenza del contrasto interpretativo.

Il nucleo dell’inadempimento non sta quindi nell’aver espresso una valutazione poi smentita dagli sviluppi successivi, ma nell’aver taciuto l’esistenza stessa del margine di incertezza. Il dovere informativo del professionista, in operazioni di questo tipo, non riguarda soltanto l’esito auspicato, ma anche il perimetro dei rischi che rendono l’esito tutt’altro che garantito.

Il mancato risarcimento fiscale e la restituzione dei compensi

Pur ravvisando una violazione degli obblighi informativi, il Tribunale non accoglie la domanda di risarcimento delle somme poi versate all’Erario. La ragione risiede nel difetto di prova del nesso causale: la società attrice non ha dimostrato che, se avesse conosciuto i dubbi sulla cedibilità dei crediti, avrebbe rinunciato all’operazione.

In assenza di questa dimostrazione, non può ritenersi provato che l’omissione informativa abbia determinato direttamente il pregiudizio fiscale lamentato. Il giudice individua allora un diverso rimedio, ritenuto coerente con la natura dell’inadempimento accertato: la risoluzione del rapporto professionale e la conseguente restituzione dei compensi percepiti dai consulenti.

La scelta è significativa perché mostra come, nelle operazioni su crediti fiscali, l’errore informativo possa produrre conseguenze patrimoniali rilevanti anche quando non sia sufficiente a fondare il risarcimento integrale del danno subito dal cliente. La trasparenza sul rischio giuridico diventa così un presidio centrale dell’attività professionale, soprattutto quando la trasferibilità del credito è controversa e richiede una rappresentazione completa, precisa e non fuorviante della situazione.

Profili operativi per chi assiste la circolazione dei crediti fiscali

La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano conferma che, nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali, il professionista non può limitarsi a una lettura rassicurante del quadro normativo. Se la cedibilità presenta dubbi seri, il cliente deve esserne informato in modo espresso, perché proprio da tale consapevolezza dipende la corretta formazione della volontà negoziale e la sostenibilità dell’operazione nel tempo.

La linea di confine è chiara: non ogni errore interpretativo genera responsabilità per il danno tributario, ma l’omessa disclosure di un rischio giuridico noto o comunque percepibile può compromettere il rapporto fiduciario e incidere sul diritto al compenso. È su questo terreno che la decisione colloca il baricentro della tutela, ponendo al centro la qualità dell’informazione resa al cliente e la leale gestione dell’incertezza.

In un settore in cui la validità economica dell’operazione dipende spesso dalla tenuta della sua struttura giuridica, la corretta rappresentazione dei profili di rischio diventa parte essenziale della consulenza stessa.

L’articolo Cessione di crediti: quando il problema non è solo l’esistenza del credito proviene da Iusletter.