La disciplina italiana del credito ai consumatori, come modificata in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, nota come CCD2, non si limita più a rafforzare trasparenza informativa e valutazione del merito creditizio. Il nuovo assetto introduce un presidio ulteriore: la consulenza sul debito, pensata per intercettare le situazioni di difficoltà finanziaria prima che si traducano in insolvenza stabile o sovraindebitamento.
Il decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 212 ha recepito la CCD2 intervenendo sul Testo unico bancario. Il successivo decreto CICR del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026, ha completato il quadro attuativo, attribuendo rilievo sistematico ai servizi di assistenza rivolti ai consumatori in difficoltà nel pagamento dei propri debiti.
La nuova nozione di consulenza sul debito nel TUB
Il punto di partenza è l’art. 121 TUB, nel quale viene inserita una definizione normativa del servizio di consulenza sul debito. La norma lo qualifica come assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica, resa da operatori professionali indipendenti in favore di consumatori che incontrano, oppure rischiano di incontrare, difficoltà nell’adempimento dei propri impegni finanziari.
La previsione valorizza due elementi essenziali. Il primo è il carattere personalizzato dell’intervento, che non coincide con una generica informazione sul prodotto finanziario, ma richiede una valutazione della posizione concreta del debitore. Il secondo è l’indipendenza del soggetto che presta assistenza, il quale deve essere estraneo a finanziatori, intermediari del credito e operatori del mercato dei crediti deteriorati.
Questa scelta mira a ridurre i conflitti di interesse e a garantire che il supporto sia orientato alla protezione del consumatore, non alla gestione commerciale del credito o al recupero del credito deteriorato.
Dalla tutela informativa alla tutela assistita
La CCD2 segna un’evoluzione rispetto alla tradizionale impostazione fondata sulla sola informazione precontrattuale. Il consumatore non viene tutelato soltanto nel momento in cui decide se contrarre un finanziamento, ma anche quando, nel corso del rapporto, emergono segnali di fragilità economica.
In tale prospettiva, accanto alla consulenza in materia di credito disciplinata dal nuovo art. 124.2 TUB, trova spazio un servizio distinto: la consulenza sul debito. La prima riguarda l’orientamento del consumatore rispetto alla scelta del credito. La seconda interviene quando l’esposizione debitoria è già presente o quando il rischio di difficoltà nei pagamenti diviene concreto.
Gli obblighi degli intermediari verso il consumatore in difficoltà
La riforma incide direttamente sull’operatività di banche e intermediari finanziari. Il nuovo art. 125 octies TUB, in materia di sconfinamenti, stabilisce che in presenza di uno sconfinamento regolare il finanziatore debba offrire al consumatore servizi di consulenza, se disponibili, e reindirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
Un obbligo analogo opera anche nella fase di valutazione del merito creditizio. Quando una domanda di credito viene respinta, il finanziatore deve comunicare il rifiuto al consumatore e, ove opportuno, indirizzarlo verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.
La funzione dell’intermediario, quindi, non si esaurisce nella verifica della capacità di rimborso o nella comunicazione dell’esito negativo della richiesta. Il nuovo modello impone un comportamento attivo, volto a favorire l’accesso del consumatore a strumenti di assistenza esterni e indipendenti.
Gestione dei ritardi di pagamento e ragionevole tolleranza
Il nuovo art. 125 decies TUB rafforza ulteriormente la logica preventiva. I finanziatori devono adottare procedure per la gestione dei rapporti con consumatori che si trovano in difficoltà nei pagamenti e devono esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di avviare procedure esecutive.
La consulenza sul debito si colloca in questo contesto come strumento di gestione anticipata della crisi del debitore. Il legislatore non considera più il mancato pagamento soltanto come presupposto per l’attivazione dei rimedi esecutivi, ma anche come segnale che può richiedere assistenza, rinegoziazione o orientamento verso percorsi di riequilibrio.
I soggetti abilitati a prestare il servizio
La disciplina dei soggetti legittimati è contenuta nel nuovo art. 125 terdecies TUB. La norma prevede che i consumatori possano accedere ai servizi di consulenza sul debito erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione dell’usura, iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 15 della legge n. 108/1996.
La scelta del legislatore valorizza enti già impegnati nel sostegno di persone e famiglie esposte a fragilità economica. Tali soggetti, per esperienza e finalità istituzionale, sono chiamati a svolgere una funzione di presidio preventivo rispetto al rischio di insolvenza e di esclusione finanziaria.
Gratuità e limiti ai costi per il consumatore
Il servizio deve essere fornito gratuitamente. È ammesso soltanto il pagamento di una commissione limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non coperti da risorse pubbliche.
Il medesimo art. 125 terdecies TUB demanda inoltre a un successivo decreto ministeriale la possibilità di ampliare la platea dei soggetti autorizzati a prestare consulenza sul debito. Tale previsione evidenzia l’intento di rendere il servizio più accessibile e diffuso sul territorio.
Il ruolo del decreto CICR del 9 luglio 2026
Il decreto CICR del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026, consolida l’impianto introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 212. Esso attribuisce alla Banca d’Italia un ruolo centrale nella definizione dei criteri applicativi degli obblighi gravanti sugli intermediari.
Proprio l’attività regolamentare e di vigilanza della Banca d’Italia sarà decisiva per chiarire modalità operative, standard organizzativi e condizioni di effettiva accessibilità dei servizi. In particolare, assumeranno rilievo le procedure interne degli intermediari, i criteri di individuazione delle situazioni di difficoltà e le modalità di indirizzamento gratuito del consumatore.
Un nuovo equilibrio tra credito responsabile e prevenzione del sovraindebitamento
La consulenza sul debito modifica la prospettiva della tutela nel credito ai consumatori. Informazione, trasparenza e merito creditizio restano pilastri essenziali, ma vengono affiancati da uno strumento di accompagnamento del debitore nelle fasi di maggiore vulnerabilità.
Il sistema delineato dalla CCD2, dal decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 212 e dal decreto CICR del 9 luglio 2026 tende a prevenire il deterioramento del rapporto creditizio, a ridurre il rischio di sovraindebitamento e a promuovere una gestione più sostenibile del debito.
La fase applicativa dovrà ora misurarsi con l’effettiva capacità degli intermediari di riconoscere tempestivamente le difficoltà del consumatore e con la concreta disponibilità di servizi indipendenti, accessibili e professionalmente adeguati.