Concordato semplificato e offerta di acquisto dell’azienda: la gara richiede una previa risposta effettiva del mercato
Concordato semplificato e offerta di acquisto dell’azienda: la gara richiede una previa risposta effettiva del mercato

Concordato semplificato e offerta di acquisto dell’azienda: la gara richiede una previa risposta effettiva del mercato

Nel concordato semplificato, l’esistenza di un’offerta per l’acquisto dell’azienda non impone di per sé l’immediata apertura di una procedura competitiva. Il Tribunale deve prima accertare, mediante adeguata pubblicità, se vi siano operatori realmente interessati a competere. Solo in presenza di manifestazioni d’interesse concrete la gara diventa necessaria, senza posizioni privilegiate per chi si sia già fatto avanti.

Tribunale di Milano, 16 luglio 2026, Pres. Est. De Simone, R.G. n. 13/2025

Il controllo del mercato nel concordato semplificato

Il decreto del Tribunale di Milano interviene su un profilo centrale del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: il rapporto tra offerta già acquisita e necessità di una gara competitiva.

La vicenda nasce da una proposta congiunta presentata da più società appartenenti allo stesso gruppo. Le società ricorrenti avevano ricevuto un’offerta irrevocabile avente a oggetto l’acquisto congiunto delle aziende di alcune società e di un ramo d’azienda della controllante. In tale contesto hanno chiesto al Tribunale di procedere alla verifica prevista dall’art. 25 septies, commi 2 e 3, C.C.I.I., con il parere favorevole dell’ausiliario.

La questione non riguardava soltanto la convenienza dell’offerta già disponibile, ma il metodo con cui accertare se il mercato potesse esprimere soluzioni più favorevoli per i creditori. Il Codice della crisi non disciplina in modo analitico ogni passaggio procedimentale, lasciando al giudice il compito di costruire un percorso coerente con le finalità della procedura.

Offerta esistente e contendibilità degli asset

Secondo il Tribunale, la verifica di mercato deve essere effettiva e non meramente formale. Essa deve consentire di comprendere se gli asset siano contendibili e se, rispetto all’offerta già ricevuta, possano emergere proposte maggiormente satisfattive per il ceto creditorio.

Da questa impostazione deriva una distinzione netta tra due momenti. Il primo consiste nella pubblicizzazione dell’offerta esistente e nella raccolta di manifestazioni d’interesse. Il secondo, solo eventuale, è rappresentato dall’apertura di una procedura competitiva vera e propria.

La prima fase: pubblicità e raccolta delle manifestazioni

La pubblicità dell’offerta serve a mettere il mercato in condizione di valutare l’operazione. Non si tratta ancora di una gara, ma di una fase esplorativa qualificata, finalizzata a verificare se altri operatori intendano misurarsi sull’acquisto dei beni o dell’azienda.

In questa fase il Tribunale ha valorizzato l’esigenza di dare adeguata diffusione all’offerta, affinché l’eventuale assenza di alternative non sia presunta, ma risulti da un controllo serio e documentabile.

La seconda fase: gara solo se emerge un interesse concreto

La procedura competitiva diventa necessaria soltanto quando la fase preliminare faccia emergere soggetti realmente interessati. In mancanza di manifestazioni qualificate, l’avvio automatico della gara non sarebbe funzionale né alla rapidità del concordato semplificato né alla tutela dei creditori.

Il decreto richiama, in chiave sistematica, l’affinità con il meccanismo previsto dall’art. 91 C.C.I.I. Anche in quel contesto la logica è quella del confronto concorrenziale, volto a far emergere il miglior valore realizzabile. Nel concordato semplificato, tuttavia, tale confronto deve essere calibrato sulla struttura della procedura e sulla necessità di non appesantirla senza una concreta utilità.

Quale manifestazione d’interesse consente di aprire la gara

Il Tribunale precisa che non ogni comunicazione proveniente da un operatore economico è sufficiente per passare alla fase competitiva. Non bastano dichiarazioni generiche, richieste esplorative o interlocuzioni prive di contenuto operativo.

È richiesta una manifestazione d’interesse dotata di elementi minimi, dai quali emerga una reale intenzione di partecipare all’operazione. Devono quindi risultare, almeno nei tratti essenziali, l’oggetto dell’interesse, la serietà dell’approccio e la riconoscibilità dell’intervento prospettato.

La manifestazione non attribuisce alcun vantaggio competitivo al soggetto che la presenta. La sua funzione è soltanto quella di dimostrare che esiste un mercato potenzialmente interessato. Se la gara viene aperta, essa deve essere accessibile anche agli operatori che non abbiano partecipato alla fase preliminare.

Pubblicità dell’offerta e protezione delle informazioni sensibili

Nel caso esaminato, il Tribunale ha disposto una pubblicità ampia dell’offerta. La diffusione è stata prevista sul Portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale di Milano, su diversi portali specializzati e, per estratto, su un quotidiano nazionale. È stato inoltre fissato un termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse.

Il decreto affronta anche il tema della riservatezza. Nella fase preliminare non devono essere divulgati dati industriali, commerciali e strategici non indispensabili. Devono invece essere messi a disposizione gli elementi necessari per consentire una valutazione attendibile dell’operazione.

Le informazioni più analitiche potranno essere comunicate soltanto nella successiva fase competitiva, se effettivamente avviata, e nei limiti necessari alla formulazione di offerte comparabili. In questo modo si evita che la trasparenza della procedura si traduca in una dispersione ingiustificata del patrimonio informativo dell’impresa.

Il criterio operativo indicato dal Tribunale

Il modello delineato dal Tribunale di Milano bilancia tre esigenze: massimizzare il valore di realizzo, tutelare i creditori e preservare la continuità informativa e commerciale dell’impresa oggetto di interesse.

L’offerta già acquisita viene quindi sottoposta alla prova del mercato, ma la gara resta subordinata a un riscontro concreto. La verifica prevista dall’art. 25 septies, commi 2 e 3, C.C.I.I. non è un adempimento meramente pubblicitario e non è neppure un automatismo competitivo. È uno strumento di selezione procedimentale, destinato a stabilire se vi sia spazio per un confronto effettivo secondo una logica coerente con l’art. 91 C.C.I.I.

Per gli operatori interessati, il passaggio decisivo è la qualità della manifestazione d’interesse: deve essere tempestiva, specifica e idonea a dimostrare una reale disponibilità a competere sull’acquisto degli asset.