Nel quadro del passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi e dell’insolvenza, la Corte di Cassazione chiarisce la disciplina applicabile al concordato presentato dopo l’entrata in vigore del nuovo codice ma innestato in una procedura di fallimento già aperta in base alla normativa previgente.
Cassazione civile sezione prima sentenza 8 febbraio 2026 numero 2819
Il contesto normativo: procedura aperta prima e iniziative dopo il Codice della crisi
La vicenda trae origine da una dichiarazione di fallimento pronunciata nel 2018 sulla base della legge fallimentare allora vigente.
Successivamente nel 2023 ormai in un ordinamento nel quale il Codice della crisi e dell’insolvenza disciplina la liquidazione giudiziale vengono presentate da soggetti terzi più proposte di concordato finalizzate alla definizione della procedura.
I giudici di merito hanno ritenuto che tali proposte dovessero essere ricondotte allo schema del concordato nella liquidazione giudiziale applicando pertanto la disciplina del Codice della crisi anche se la procedura principale era stata aperta sotto il regime della legge fallimentare.
La questione rimessa alla Corte di Cassazione riguarda quindi la scelta del criterio intertemporale per individuare la normativa regolatrice: rileva il momento di apertura del fallimento oppure quello della presentazione delle proposte di concordato da parte di terzi
Il concordato come segmento interno al fallimento
La natura non autonoma del concordato fallimentare
La Corte adotta una lettura sistematica della disciplina transitoria sottolineando che il concordato fallimentare non è configurabile come procedimento separato rispetto al fallimento.
Esso costituisce piuttosto una fase interna o sezione della procedura concorsuale già pendente: si innesta sul fallimento e ne condivide struttura finalità e scansione procedimentale.
Da tale qualificazione la Cassazione fa discendere una regola precisa: la disciplina applicabile al concordato è quella che governa la procedura concorsuale principale nella quale il concordato si colloca. Se il fallimento è stato aperto sotto la legge fallimentare anche la fase concordataria resta soggetta a quella medesima normativa.
Il rischio di frammentazione applicativa
La Corte evidenzia come una diversa impostazione che valorizzasse solo il momento della presentazione della proposta porterebbe a una sovrapposizione di regimi normativi sulla stessa procedura.
Si creerebbe infatti il rischio che la fattispecie resti in parte regolata dalla legge fallimentare e in parte dal Codice della crisi con effetti disomogenei soprattutto nelle ipotesi patologiche quali mancata omologazione revoca o risoluzione del concordato.
La soluzione prescelta evita che allo stesso fallimento si applichino due discipline tra loro non perfettamente coordinate e salvaguarda l’unitarietà del procedimento concorsuale sin dall’apertura fino alla sua definizione.
Sequenza procedimentale e conflitto tra proposte concorrenti
Il momento che cristallizza la fase concordataria
La sentenza affronta anche il tema delle proposte concorrenti ponendo al centro il momento in cui la proposta è comunicata ai creditori.
A partire dalla comunicazione la procedura entra in una fase già scandita da passaggi normativamente definiti votazione adunanza eventuale omologazione che non può essere rimessa in discussione da successive iniziative di altri proponenti.
Questo snodo procedimentale assume quindi una funzione selettiva: oltre tale limite temporale la dinamica del procedimento non è suscettibile di essere riaperta o arrestata per il solo fatto che un nuovo soggetto presenti una proposta ulteriore.
Limiti ai poteri del proponente successivo
La Corte afferma che il proponente che intervenga in un momento successivo non può pretendere di incidere sulle attività già in corso né di paralizzare lo svolgimento della procedura.
In particolare non gli è riconosciuto il potere di ottenere la sospensione delle operazioni di voto o la revoca dei provvedimenti già adottati dal giudice delegato in relazione alla proposta precedentemente comunicata.
Eventuali valutazioni sull’interesse della procedura rispetto a nuove iniziative restano affidate agli organi della procedura medesima i quali operano nell’alveo della disciplina applicabile al fallimento originario.
La figura del terzo proponente e il diverso piano rispetto al debitore
Esclusione delle formalità proprie della società fallita
Un profilo specifico riguarda la posizione del soggetto terzo che presenta la proposta di concordato su un fallimento già in corso.
La Corte esclude che nei confronti di tale soggetto trovino applicazione gli adempimenti formali che l’ordinamento pretende dalla società fallita quando intende proporre un concordato.
Tali formalità sono infatti funzionali alla formazione della volontà interna dell’impresa alle dinamiche decisionali dell’organo amministrativo e assembleare e al rapporto tra assetto organizzativo e scelta di ricorrere allo strumento concordatario. Sono quindi coerenti solo con la posizione del debitore.
Intervento esterno e funzione negoziale del terzo
Di segno opposto è la situazione del terzo proponente che non partecipa all’organizzazione dell’impresa né ai suoi processi decisionali. Il suo intervento è esterno rispetto alla struttura del debitore e riveste natura essenzialmente negoziale: egli formula una proposta destinata ai creditori e alla procedura con finalità liquidatorie o satisfattive.
Da questa distinzione discende che il terzo non deve riprodurre gli stessi percorsi deliberativi interni che l’ordinamento pretende dal debitore società ma è comunque tenuto a rispettare il quadro normativo che governa il fallimento in cui la proposta si inserisce.
Il principio di continuità normativa nella prospettiva dell’esdebitazione
Disciplina intertemporale e unitarietà della procedura concorsuale
La decisione si colloca all’interno di un più ampio orientamento volto a garantire coerenza nella disciplina intertemporale delle procedure concorsuali.
Il criterio individuato è quello della continuità normativa della procedura: una volta aperto il fallimento secondo una determinata legge l’intero suo svolgimento inclusa l’eventuale fase concordataria resta regolato da quella disciplina sino alla chiusura.
Tale impostazione si estende anche al tema dell’esdebitazione rispetto al quale la giurisprudenza più recente tende a valorizzare il collegamento con la procedura originaria privilegiando la stabilità del quadro normativo applicabile su tutto l’arco del procedimento.
Stabilità del sistema anche di fronte a norme sopravvenute più favorevoli
In questa prospettiva la Corte mostra di ritenere che la sopravvenienza di una disciplina in astratto più favorevole non giustifica da sola l’applicazione retroattiva del nuovo regime a fasi di una procedura già in corso.
Il criterio della continuità della procedura viene così assunto come parametro interpretativo idoneo a preservare l’unitarietà del sistema concorsuale tanto rispetto al trattamento delle proposte concordatarie quanto in relazione agli effetti finali quali l’esdebitazione del debitore.