Bonifico verso un conto usato per una truffa finanziaria e limiti della responsabilità della banca
Il perimetro della decisione
Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con decisione del 28 ottobre 2026, ha escluso la responsabilità della banca che aveva ricevuto un bonifico destinato a un conto poi risultato utilizzato nell’ambito di una truffa finanziaria.
La pronuncia non nega il raggiro subito dal risparmiatore, ma distingue tale accertamento dalla diversa questione della responsabilità dell’intermediario. Secondo il giudice, la sola destinazione fraudolenta delle somme non basta a fondare una condanna della banca, in assenza della prova di una specifica violazione degli obblighi posti a suo carico.
La vicenda del bonifico da 5.000 euro
Un risparmiatore, dopo avere visualizzato una pubblicità sui social network, veniva contattato da soggetti che si presentavano come consulenti finanziari. Sulla base delle indicazioni ricevute, effettuava versamenti destinati a presunte operazioni di trading online.
Tra i pagamenti contestati figurava un bonifico di 5.000 euro indirizzato al conto di una persona fisica presso una banca. Una volta scoperta la frode, il risparmiatore agiva contro l’istituto di credito, sostenendo che la banca non avrebbe adeguatamente verificato il titolare del conto e non avrebbe rilevato il carattere sospetto dell’operazione.
La banca chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in garanzia il beneficiario del pagamento, che rimaneva contumace. Il giudice respingeva la pretesa risarcitoria e disponeva la compensazione integrale delle spese.
Truffa accertata e responsabilità bancaria sono piani distinti
Il giudice ha ritenuto dimostrato in via presuntiva il raggiro subito dall’attore. A tale valutazione concorrevano l’oscuramento del sito di investimento, la documentazione contraffatta e la denuncia presentata alla Polizia Postale.
Tuttavia, l’esistenza della frode non comporta automaticamente la responsabilità della banca presso cui era aperto il conto del beneficiario. Occorre individuare quale obbligo l’intermediario avrebbe violato, quali circostanze concrete avrebbero imposto un diverso comportamento e in che modo tale omissione avrebbe causato il danno lamentato.
Gli obblighi di adeguata verifica nel D.lgs. n. 231/2007
La decisione richiama gli artt. 17 e 19 del D.lgs. n. 231/2007, relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Tali obblighi operano nei casi e secondo i criteri di rischio previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
Il rapporto bancario era stato aperto nel 1992
Nel caso esaminato, il beneficiario del bonifico risultava titolare di un rapporto bancario aperto nel 1992. La sua identità non era emersa come fittizia. Inoltre, non erano stati provati elementi anteriori al versamento idonei a segnalare alla banca un mutamento del rischio tale da imporre ulteriori verifiche.
In mancanza di tali elementi, il giudice ha escluso che l’istituto potesse essere ritenuto responsabile solo perché il conto era stato poi utilizzato per ricevere somme provenienti da una vittima della truffa.
L’operazione sospetta e l’art. 35 del D.lgs. n. 231/2007
La sentenza esamina anche il profilo della mancata rilevazione di un’operazione sospetta ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 231/2007. Secondo il giudice, un bonifico disposto da una persona fisica in favore di un’altra persona fisica non costituisce, da solo, un indice sufficiente di sospetto.
Il pagamento era stato eseguito verso il destinatario indicato dall’ordinante. Non risultava, inoltre, che fosse stata attivata una procedura di richiamo del bonifico. Anche sotto questo profilo, quindi, non è stata dimostrata una condotta omissiva imputabile alla banca.
Il criterio decisivo è la prova della violazione
La decisione del Giudice di Pace di Reggio Emilia conferma che, nelle truffe finanziarie realizzate tramite bonifici, la responsabilità dell’intermediario non può essere affermata in modo automatico.
Chi agisce per ottenere il ristoro del danno deve provare non soltanto la frode subita, ma anche la violazione di un obbligo specifico da parte della banca, i fatti che rendevano esigibile quel comportamento e il nesso causale con la perdita economica. In assenza di questa prova, la domanda restitutoria non può essere accolta.
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