Bonifico accreditato sull’IBAN indicato dall’ordinante e responsabilità della banca del beneficiario in caso di frode
Il caso deciso dal Tribunale di Milano
Con la sentenza 21 ottobre 2026, n. 8060, il Tribunale di Milano, Sez. VI civile, ha esaminato la responsabilità della banca del beneficiario in una vicenda di bonifico disposto dopo una frode sulle coordinate bancarie.
La controversia nasceva da un episodio verificatosi nel 2023. Una società aveva eseguito un bonifico di euro 115.584,97 per il pagamento di una fattura, utilizzando un IBAN che riteneva riferibile alla propria controparte contrattuale. Solo in seguito emergeva che quelle coordinate corrispondevano a un conto intestato a un soggetto diverso.
La società agiva quindi contro la banca presso la quale era acceso il conto di accredito, sostenendo che l’intermediario avrebbe dovuto rilevare la divergenza tra il nominativo del beneficiario indicato nell’ordine e l’intestatario effettivo del conto. Veniva inoltre contestato il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La banca si difendeva affermando di avere eseguito il pagamento in base all’IBAN comunicato dall’ordinante e contestava la prova del collegamento causale tra le condotte addebitate e la perdita delle somme.
Nessuna responsabilità contrattuale verso l’ordinante
Il Tribunale ha escluso in primo luogo l’applicabilità dell’art. 1218 c.c. nei confronti della banca del beneficiario. La società che aveva disposto il bonifico non intratteneva infatti alcun rapporto contrattuale con tale intermediario.
Secondo la decisione, non era possibile ricondurre la posizione della banca nemmeno allo schema del contatto sociale qualificato. L’intermediario era intervenuto soltanto nella fase esecutiva dell’operazione di pagamento e non aveva avuto un rapporto diretto con il soggetto danneggiato.
La domanda risarcitoria non poteva quindi essere valutata come inadempimento contrattuale della banca convenuta, ma doveva essere esaminata alla luce della disciplina delle operazioni di pagamento e delle specifiche omissioni concretamente prospettate dall’attrice.
L’IBAN come identificativo decisivo nell’ordine di pagamento
Il punto centrale della pronuncia riguarda il valore dell’IBAN rispetto al nominativo del beneficiario. Il Tribunale ha richiamato l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui, quando l’ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’operazione si considera correttamente eseguita con riferimento al beneficiario individuato da tale identificativo.
Nel caso esaminato, le somme erano state accreditate sul conto corrispondente all’IBAN indicato dalla società ordinante. Per questa ragione, la divergenza tra il nome del beneficiario riportato nell’ordine e il titolare effettivo del conto non è stata ritenuta sufficiente a configurare un’inesatta esecuzione del bonifico.
Il rapporto con la Cassazione n. 17415/2024
Il Tribunale ha distinto la fattispecie da quella esaminata dalla Cassazione con sentenza n. 17415/2024. Nella vicenda decisa dal giudice milanese, l’IBAN comunicato dall’ordinante individuava un conto realmente esistente presso la banca convenuta e l’accredito era avvenuto proprio su quel conto.
La circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere che l’intermediario avesse eseguito il pagamento verso un beneficiario diverso da quello identificato dalle coordinate bancarie inserite nell’ordine.
Obblighi antiriciclaggio e tutela pubblicistica
La società attrice aveva inoltre invocato la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette previsti dal d.lgs. n. 231/2007.
Su tale profilo, il Tribunale ha precisato che la normativa antiriciclaggio persegue finalità di interesse pubblico. Essa non attribuisce automaticamente al singolo utente bancario un autonomo diritto al risarcimento del danno in caso di successivo utilizzo illecito di un conto.
La frode emersa dopo l’operazione non basta, da sola, a dimostrare che la banca abbia violato gli obblighi di controllo. La valutazione della condotta dell’intermediario deve essere compiuta ex ante, considerando le informazioni disponibili al momento dell’apertura del rapporto e dell’esecuzione delle operazioni.
Nel caso concreto, il Tribunale non ha individuato specifiche omissioni nell’attività di adeguata verifica, né elementi tali da imporre alla banca cautele ulteriori o una segnalazione dell’operazione come sospetta.
Il nesso causale nella domanda di risarcimento
Un ulteriore profilo decisivo ha riguardato la prova del nesso causale. Anche ipotizzando un’omissione imputabile alla banca, la società attrice avrebbe dovuto dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l’adempimento corretto dell’obbligo avrebbe evitato la perdita delle somme.
Questa dimostrazione non è stata fornita. In particolare, non risultava provato che una eventuale segnalazione dell’operazione sospetta avrebbe determinato il blocco tempestivo delle somme. La segnalazione, infatti, sarebbe stata destinata alle autorità competenti, alle quali sarebbe spettata ogni successiva valutazione.
Per il Tribunale mancava quindi la prova che la condotta alternativa indicata dalla società avrebbe concretamente impedito il danno lamentato.
Il perimetro della decisione
La sentenza delimita la responsabilità della banca del beneficiario nelle frodi realizzate mediante sostituzione fraudolenta delle coordinate bancarie. Se il bonifico viene accreditato sul conto corrispondente all’IBAN indicato dall’ordinante, l’operazione è correttamente eseguita ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010.
La diversa intestazione soggettiva del conto non assume, in tale contesto, valore automaticamente decisivo. Allo stesso modo, la successiva scoperta della frode non consente di presumere la violazione del d.lgs. n. 231/2007, dovendo l’eventuale omissione essere verificata sulla base degli elementi conoscibili dalla banca al momento rilevante.
In assenza di un rapporto contrattuale, di una specifica violazione dimostrata e della prova che un diverso comportamento dell’intermediario avrebbe evitato il danno, il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente la domanda proposta contro la banca.
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