Con la sentenza 30 giugno 2026, n. 960, il Tribunale di Cosenza ha esaminato il rapporto tra detenzione di animali domestici in condominio e clausole limitative contenute nel regolamento. Il punto centrale non riguarda l’esistenza, in astratto, di un diritto del condomino a tenere animali nella propria abitazione, ma la diversa efficacia del regolamento assembleare rispetto al regolamento contrattuale.
La decisione distingue il divieto imposto a maggioranza dall’autolimitazione accettata dal proprietario al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare. In questa prospettiva, l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. non elimina le clausole pattizie validamente assunte dai condomini.
La sanzione condominiale e l’impugnazione della delibera
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di una condomina, di una delibera assembleare con cui era stata applicata una sanzione di euro 800,00 ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.c.. La sanzione era collegata alla reiterata violazione del regolamento condominiale, che prevedeva un divieto o comunque una limitazione alla detenzione di animali nell’edificio.
La condomina sosteneva l’illegittimità della misura anche alla luce dell’art. 1138 c.c., nella parte in cui stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per difetto di interesse e per tardività, qualificando la delibera come meramente esecutiva di precedenti determinazioni non contestate nei termini. Inoltre, aveva accolto la domanda riconvenzionale del condominio, ordinando alla condomina di cessare l’attività di raccolta di cani randagi e di non detenere nell’appartamento un numero superiore ad un animale.
In appello, tale impostazione è stata confermata.
Perché conta la natura del regolamento
Il Tribunale individua il discrimine nella fonte del vincolo. L’art. 1138, comma 5, c.c. opera rispetto al regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza. Tale regolamento non può incidere sulle facoltà comprese nella proprietà esclusiva dei singoli condomini fino a vietare la detenzione di animali domestici.
Diversa è l’ipotesi del regolamento di natura contrattuale. Quando il limite è inserito in un regolamento accettato dai condomini e richiamato negli atti di acquisto, esso trova fondamento nell’autonomia privata prevista dall’art. 1322 c.c.. In tale caso la clausola può incidere anche sulle porzioni di proprietà esclusiva, purché il vincolo sia formulato in modo chiaro ed espresso.
Il regolamento contrattuale come autolimitazione della proprietà
Secondo la ricostruzione accolta, il regolamento contrattuale è riconducibile allo schema del contratto plurilaterale con comunanza di scopo. Il condomino, acquistando l’immobile e accettando quel regolamento, limita volontariamente l’esercizio del proprio diritto di proprietà ai sensi dell’art. 832 c.c..
La modifica introdotta dall’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. non è stata ritenuta idonea a travolgere rapporti pattizi già validamente costituiti. Lo ius superveniens, infatti, non opera retroattivamente sino a cancellare obbligazioni contrattuali assunte in modo consapevole.
La detenzione di animali deve restare compatibile con la convivenza condominiale
La pronuncia valorizza anche le circostanze concrete della vicenda. Nell’abitazione risultava la presenza di almeno dodici cani, dato ritenuto incompatibile con un ordinario uso dell’unità immobiliare e con le esigenze di tranquillità, gestione degli animali e salubrità degli spazi comuni e privati.
Il rapporto tra persona e animale è riconosciuto dall’ordinamento come espressione della personalità, ma non legittima qualsiasi modalità di detenzione. Quando il numero degli animali e le condizioni di permanenza nell’appartamento superano la normale dimensione domestica, il regolamento condominiale contrattuale può assumere rilievo decisivo.
La regola applicata dal Tribunale di Cosenza
Dalla sentenza emerge una distinzione operativa netta. Il regolamento assembleare non può introdurre, a maggioranza, un divieto generale di detenere animali domestici. Il regolamento contrattuale, invece, può contenere limiti alla detenzione di animali se la clausola è chiara, accettata dai condomini e richiamata negli atti di acquisto.
Per valutare la validità del limite occorre quindi verificare la natura del regolamento, il contenuto della clausola, la sua accettazione da parte del condomino e il collegamento con l’atto di acquisto. Solo in presenza di tali elementi la limitazione può resistere al divieto generale previsto dall’art. 1138 c.c..
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