Il diritto del fideiussore di ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti garantiti non dipende dalla formale intestazione del conto al debitore principale. Il garante, proprio perché chiamato a rispondere di un debito altrui, deve poter controllare il fondamento della pretesa creditoria.
Il Tribunale di Nola, Sez. I, 15 settembre 2026, n. 3185, ha però precisato che tale diritto non consente di imporre alla banca una nuova consegna quando la documentazione dovuta sia già stata trasmessa, né di superare i limiti previsti dall’art. 119, comma 4, T.U.B.
La controversia sulla consegna dei documenti bancari
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da alcuni fideiussori nei confronti di un istituto di credito. L’ingiunzione aveva ad oggetto la consegna di estratti conto, riassunti scalari, moduli contrattuali e contratti di fideiussione riguardanti i rapporti intrattenuti dalla società debitrice principale.
La banca proponeva opposizione sostenendo, da un lato, di avere già inviato la documentazione richiesta prima dell’instaurazione del procedimento monitorio, sia in forma cartacea sia tramite PEC. Dall’altro lato, eccepiva che i garanti non fossero legittimati a richiedere documenti intestati alla società correntista.
Il garante può chiedere i documenti del rapporto garantito
Il Tribunale ha escluso il difetto di legittimazione dei fideiussori. La qualità di garante non impedisce l’accesso alla documentazione bancaria quando questa sia necessaria per verificare il debito oggetto della garanzia.
L’art. 119, comma 4, T.U.B. attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Secondo la lettura accolta nella decisione, il riferimento al cliente deve essere inteso in senso ampio, così da ricomprendere anche il fideiussore.
Il collegamento con l’art. 1945 c.c.
La ragione è individuata nella natura accessoria della fideiussione e nel rapporto diretto che si instaura tra garante e banca. Il fideiussore deve poter accertare esistenza, consistenza ed esigibilità del debito garantito.
Solo disponendo dei documenti rilevanti egli può valutare se opporre alla banca le eccezioni spettanti al debitore principale, secondo quanto previsto dall’art. 1945 c.c.
Il perimetro dell’art. 119 T.U.B. e il limite degli ultimi dieci anni
Riconosciuta la legittimazione del fideiussore, la decisione distingue l’esistenza del diritto di accesso dalla sua concreta estensione.
Per il Tribunale, l’art. 119 T.U.B. separa la rendicontazione periodica dal diritto alla consegna della documentazione bancaria. Quest’ultimo resta soggetto al limite temporale indicato dal comma 4, cioè gli ultimi dieci anni.
Il limite opera anche per gli estratti conto, considerati come rappresentazione sintetica di una pluralità di operazioni. Ne deriva che la banca non è obbligata a conservare e riconsegnare senza limiti temporali tutta la documentazione contabile relativa al rapporto.
Documentazione contrattuale e art. 117 T.U.B.
Diverso è il piano della documentazione contrattuale. I contratti non documentano singole operazioni, ma costituiscono l’atto genetico e regolativo del rapporto bancario.
Per tale tipologia documentale il riferimento individuato dal Tribunale è l’art. 117 T.U.B., distinto dalla disciplina prevista dall’art. 119 T.U.B. per la documentazione relativa alle operazioni.
Quando la banca ha già adempiuto
Nel caso esaminato, è risultato che l’intermediario aveva già consegnato gli estratti conto e i riassunti scalari relativi al decennio anteriore alla richiesta. Erano stati inoltre trasmessi i contratti di conto corrente, conto anticipi e fideiussione intercorsi tra le parti.
La documentazione prodotta dalla banca è stata ritenuta corrispondente a quella oggetto del decreto ingiuntivo, nei limiti imposti dalla legge.
Effetto sull’ingiunzione ottenuta dai fideiussori
Il diritto di accesso del garante non è stato negato in astratto. È stata invece valorizzata la circostanza che la prestazione richiesta fosse già stata eseguita.
Quando la banca dimostra di avere consegnato quanto dovuto secondo l’art. 119, comma 4, T.U.B. e secondo il diverso regime della documentazione contrattuale richiamato dall’art. 117 T.U.B., viene meno il presupposto per mantenere l’ordine monitorio.
In tale contesto, il decreto ingiuntivo emesso per ottenere la riconsegna della documentazione è destinato alla revoca, ferma restando la legittimazione del fideiussore a controllare il debito garantito entro i confini stabiliti dalla normativa bancaria.
Indicazioni operative per banca e garante
La pronuncia segnala un equilibrio preciso. Il fideiussore può chiedere alla banca i documenti necessari a verificare la posizione garantita, ma la richiesta deve confrontarsi con il limite degli ultimi dieci anni per la documentazione delle operazioni e con l’eventuale prova dell’avvenuta consegna.
Per l’intermediario, assume rilievo la tracciabilità degli invii effettuati, anche tramite PEC. Per il garante, la richiesta documentale deve essere calibrata sui rapporti effettivamente garantiti e sui documenti ancora non ricevuti.
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