Aggiornamento degli Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e nuove regole su scale e cadute dall’alto
Aggiornamento degli Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e nuove regole su scale e cadute dall’alto

Aggiornamento degli Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e nuove regole su scale e cadute dall’alto

Estensione dell’obbligo formativo per le piccole imprese

Il Decreto Sicurezza, decreto legge n. 159 del 2025 convertito nella legge n. 198 del 2025, ha esteso alle imprese fino a 15 addetti l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Rls. L’Ispettorato nazionale del lavoro Inl, con la circolare n. 1 del 2026, ha chiarito che le modalità concrete di svolgimento di tale aggiornamento sono demandate alla contrattazione collettiva nazionale, la quale dovrà operare nel rispetto del principio di proporzionalità, valutando la dimensione aziendale e il livello di rischio per la salute e la sicurezza connesso all’attività svolta.

La stessa circolare illustra anche gli inasprimenti in materia sanzionatoria per i datori di lavoro e i dirigenti che impiegano scale verticali permanenti prive di adeguati sistemi di protezione contro le cadute dall’alto o, in alternativa, senza gabbia di sicurezza. In tali casi si applica la sanzione dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 500 a 2000 euro ai sensi dell’articolo 159 comma 2 lettera c del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro decreto legislativo n. 81 del 2008.

Figura e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nomina del Rls nelle diverse realtà produttive

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la figura eletta o designata per tutelare gli interessi dei lavoratori sugli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. Tale rappresentanza può essere istituita a livello aziendale, territoriale o di sito produttivo, in funzione dell’organizzazione delle attività e delle previsioni della contrattazione collettiva.

Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori compreso il caso di un solo dipendente il Rls è di regola eletto direttamente dai lavoratori al proprio interno. In assenza di elezione interna, la rappresentanza può essere assicurata attraverso un Rls territoriale o di comparto produttivo, individuato per più aziende.

Quando l’organico aziendale supera i 15 lavoratori, il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie Rsu o delle rappresentanze sindacali aziendali Rsa. In mancanza di tali rappresentanze sindacali, il Rls viene comunque eletto direttamente dai lavoratori.

Definizione di numero, mezzi e tempi per lo svolgimento del mandato

Il numero dei Rls da istituire, le modalità di elezione o designazione, il tempo di lavoro retribuito a disposizione per l’espletamento delle funzioni e gli strumenti operativi necessari sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. La stessa contrattazione può prevedere che l’elezione del Rls o dei Rls avvenga in occasione di una specifica giornata nazionale dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, da collocare all’interno della settimana europea per la salute e sicurezza. Un decreto dovrà definire in dettaglio tale giornata e disciplinarne le modalità attuative.

Formazione iniziale del Rls ai sensi dell’articolo 37 del Testo unico

Contenuti minimi e impostazione dei percorsi formativi

L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce il quadro normativo di riferimento per la formazione del Rls, oltre che dei lavoratori in generale. Al rappresentante dei lavoratori è riconosciuto il diritto a una formazione specifica, mirata ai rischi presenti nei contesti in cui esercita il proprio mandato, così da garantire l’acquisizione di adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.

La disciplina collettiva nazionale definisce durata, modalità organizzative e contenuti di dettaglio dei corsi, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

principi giuridici dell’ordinamento comunitario e interno

normativa generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

individuazione dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale e dei relativi obblighi

definizione e riconoscimento dei fattori di rischio

criteri e metodi per la valutazione dei rischi

misure di prevenzione e protezione di natura tecnica, organizzativa e procedurale

disciplina dell’attività di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza

elementi di tecnica della comunicazione

La durata minima del percorso formativo iniziale per il Rls è pari a 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici dell’azienda e alle misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica finale di apprendimento.

Aggiornamento periodico della formazione del Rls

Regole generali per le imprese di maggiori dimensioni

L’articolo 37 del Testo unico prevede che il Rls, una volta completata la formazione iniziale, debba partecipare a corsi di aggiornamento periodico. La contrattazione collettiva nazionale definisce forme e modalità di tali aggiornamenti, nel rispetto di soglie minime di durata annua che non possono essere inferiori a 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori.

Specificità per le imprese con meno di 15 lavoratori

Il Decreto Sicurezza ha innovato la disciplina introducendo espressamente l’obbligo di aggiornamento periodico anche per le imprese con meno di 15 addetti, prima escluse dal perimetro dell’obbligo minimo. In tali realtà la contrattazione collettiva nazionale dovrà calibrare la formazione periodica secondo criteri di proporzionalità, considerando sia le dimensioni aziendali, sia il livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dalle attività svolte.

La formazione, iniziale e di aggiornamento, deve essere strutturata in modo da risultare facilmente comprensibile da parte dei destinatari, consentendo loro di acquisire concretamente conoscenze e competenze in materia di tutela della salute e sicurezza. Qualora i percorsi formativi coinvolgano lavoratori immigrati, è previsto l’obbligo di verificare preventivamente la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare utilizzata durante il corso, così da garantire l’effettività dell’apprendimento.

Nuove disposizioni sulle scale verticali permanenti

Ridefinizione della tipologia di scala interessata

Una delle innovazioni più significative introdotte dal Decreto Sicurezza riguarda la disciplina delle scale, con modifiche al Testo unico che non fa più riferimento alle scale a pioli ma alle scale verticali permanenti. Rientrano in tale nozione le scale fissate stabilmente a un supporto, utilizzate come mezzo di accesso, aventi altezza superiore a 5 metri e inclinazione maggiore di 75 gradi.

Per queste scale il datore di lavoro deve garantire, in esito alla valutazione dei rischi, la presenza di uno dei seguenti sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: sistema di protezione individuale adeguato oppure gabbia di sicurezza. La scelta tra le due soluzioni deve essere il risultato di una valutazione attenta delle condizioni di utilizzo, potendo la gabbia determinare criticità, ad esempio nelle operazioni di salvataggio o di evacuazione in emergenza.

Impatto sui controlli ispettivi e regime sanzionatorio

L’Inl, attraverso la circolare n. 1 del 2026, ha precisato che i controlli sulle scale verticali permanenti già installate e prive di gabbia si dovranno concentrare sulla verifica dell’avvenuto aggiornamento delle procedure di utilizzo, con particolare attenzione all’inserimento dell’obbligo di impiego dei sistemi di protezione individuale contro le cadute e alla concreta messa a disposizione di tali dispositivi per i lavoratori.

In caso di inosservanza delle prescrizioni sulle scale verticali permanenti, si applica la sanzione prevista dall’articolo 159 comma 2 lettera c del Testo unico sulla sicurezza, che consiste nell’arresto fino a due mesi o nell’ammenda da 500 a 2000 euro a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Restano invariate le altre caratteristiche tecniche delle scale, tra cui la distanza minima di 15 centimetri tra i pioli e la parete di fissaggio e la distanza massima di 60 centimetri tra il piano dei pioli e la parete interna della gabbia dal lato opposto. È inoltre confermato che la gabbia deve presentare maglie o aperture tali da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni hanno iniziato a produrre effetti a partire dal 1 febbraio 2026.

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Prevalenza delle misure di protezione collettiva

Il Decreto Sicurezza è intervenuto anche sull’articolo 115 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che disciplina i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. La norma riafferma il principio secondo cui le misure di protezione collettiva devono essere preferite a quelle individuali, chiarendo che, in via prioritaria, tra le misure collettive rientrano i parapetti e le reti di sicurezza.

Riorganizzazione dei sistemi di protezione individuale

La disciplina dei dispositivi di protezione individuale Dpi utilizzati per prevenire le cadute è stata ristrutturata. In luogo di un elenco frammentato di possibili componenti, il nuovo comma 2 dell’articolo 115 individua quattro tipologie di sistemi di protezione individuale:

sistemi di trattenuta

sistemi di posizionamento sul lavoro

sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

sistemi di arresto caduta

Tutti questi sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un adeguato sistema di collegamento. La scelta del sistema va effettuata in funzione della idoneità rispetto all’uso specifico e alle condizioni operative concrete. La norma attribuisce priorità all’utilizzo dei sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso e posizionamento mediante funi, mentre i sistemi di arresto caduta assumono un ruolo residuale, da adottare solo quando le altre soluzioni non risultino applicabili o sufficienti.

Un quadro che richiede scelte consapevoli

La combinazione tra il rafforzamento degli obblighi formativi per i Rls anche nelle microimprese, la ridefinizione dei requisiti delle scale verticali permanenti e la riorganizzazione dei sistemi di protezione contro le cadute situa il datore di lavoro e i soggetti della prevenzione davanti a un insieme di regole che impone valutazioni mirate, coerenti con il livello di rischio e con le specificità operative di ciascuna realtà produttiva.