Una proposta che riduce quasi integralmente il debito erariale
Una proposta che riduce quasi integralmente il debito erariale

Una proposta che riduce quasi integralmente il debito erariale

Concordato preventivo e passività fiscali pregresse: il perimetro del controllo giudiziale

Quando una procedura concordataria consente a un’impresa di ristrutturare un’esposizione di milioni di euro, lasciando ai creditori pubblici una soddisfazione minimale, la questione non riguarda soltanto la convenienza del piano. Il punto è stabilire se il ricorso allo strumento concorsuale possa essere contestato perché fondato su una lunga e sistematica omissione di versamenti fiscali e contributivi, oppure se tale condotta resti, sul piano giuridico, estranea alla valutazione di ammissibilità.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 24 febbraio 2026, n. 3546, R.G. aa.cc. n. 3546/2025, affronta il tema escludendo che il passato fiscale del debitore, da solo, possa trasformare il concordato in un utilizzo distorto della procedura.

La vicenda: due strutture alberghiere, continuità indiretta e forte falcidia dei crediti pubblici

La società interessata gestiva, in qualità di affittuaria, due aziende alberghiere site a Ischia. A fronte di un debito complessivo di circa 4,2 milioni di euro, in larga parte verso l’Erario e gli enti previdenziali, presentava una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, fondata sul subaffitto già in essere delle strutture e su risorse provenienti dai flussi generati dall’attività, dalla finanza esterna e dalla liquidità disponibile.

Il piano articolava i creditori in otto classi e prevedeva trattamenti diversificati. I crediti privilegiati di grado più elevato erano soddisfatti integralmente, mentre i crediti erariali, degradati al chirografo, subivano una riduzione compresa tra il 94 e il 95 per cento. Nonostante l’approvazione soltanto di tre classi su otto, il Tribunale di Napoli omologava comunque la proposta attraverso il meccanismo della ristrutturazione trasversale.

L’Agenzia delle Entrate impugnava il provvedimento, sostenendo che la società avesse costruito un concordato basato su anni di inadempimenti fiscali, così da autofinanziarsi in modo improprio e orientare artificiosamente la votazione mediante una classificazione dei creditori pensata ad hoc.

La risposta della Corte: il Codice della crisi non impone un giudizio di meritevolezza generale

Il rilievo decisivo dell’art. 69 C.C.I.I.

La Corte d’Appello respinge il reclamo e muove da una distinzione netta tra gli strumenti destinati al consumatore e quelli riservati all’impresa. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 C.C.I.I. subordina l’accesso alla procedura anche all’assenza di colpa grave, mala fede o frode nella causazione del sovraindebitamento. Per il concordato preventivo, invece, il legislatore non ha introdotto una clausola generale di meritevolezza fondata sulla condotta pregressa del debitore.

Da tale assetto discende che il mancato pagamento di imposte e contributi, anche se protratto nel tempo e idoneo a produrre un vantaggio finanziario, non consente di negare in sé la legittimità della proposta concordataria. L’attenzione deve concentrarsi sulla struttura del piano e sulla possibilità per i creditori di valutarne consapevolmente la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

La causa concreta del concordato come criterio di verifica

Secondo il Collegio, la funzione tipica del concordato resta quella di offrire ai creditori una regolazione ordinata della crisi mediante una proposta economicamente apprezzabile. Non rileva, di per sé, che l’impresa abbia per anni omesso i versamenti dovuti, se il piano consente comunque una comparazione trasparente tra l’esito concordatario e quello che si avrebbe in caso di liquidazione.

In questa prospettiva, il passato del debitore non viene elevato a parametro autonomo di ammissibilità. La Corte esclude che la mera presenza di una condotta fiscale irregolare possa alterare la causa concreta dello strumento o rendere abusivo il suo utilizzo, purché la proposta sia effettivamente sottoposta al vaglio dei creditori in modo chiaro e completo.

L’abuso del processo e i suoi confini applicativi

Una categoria da non estendere oltre i casi tipici

La Corte affronta anche il tema dell’abuso del processo, precisando che tale figura può operare solo entro confini rigorosi, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, comprese le Sezioni Unite, nei casi in cui la domanda di concordato sia strumentalmente finalizzata a ritardare la dichiarazione di fallimento. Fuori da questo perimetro, il richiamo all’abuso rischierebbe di trasformarsi in un criterio indeterminato, privo di un saldo riferimento normativo.

Non assume rilievo neppure il fatto che la società non abbia inciso in modo strutturale sui propri assetti organizzativi, né che la continuità indiretta avesse natura temporanea. Entrambi i profili, osserva la Corte, rientrano nelle modalità espressamente consentite dall’art. 84 C.C.I.I., il quale ammette forme di prosecuzione dell’attività anche non diretta, purché inserite in un piano idoneo a soddisfare i creditori secondo le regole della procedura.

La centralità del voto dei creditori e la riduzione del sindacato del giudice

La decisione si colloca in una linea interpretativa che valorizza il consenso informato dei creditori e ridimensiona il controllo giudiziale a favore di una verifica essenzialmente formale della correttezza del percorso procedurale. In questa prospettiva, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella del ceto creditorio, ma controlla che la proposta sia coerente con la disciplina applicabile e che il confronto tra scenari sia stato reso possibile.

Il nodo, tuttavia, resta aperto sul piano sistematico. Se è vero che il Codice della crisi non conosce un giudizio generale di meritevolezza per l’impresa, è altrettanto vero che un concordato costruito sulla protratta omissione di imposte e contributi può produrre effetti competitivi significativi. Un debitore che ha beneficiato per anni del mancato esborso verso l’Erario e gli enti previdenziali, per poi accedere a una falcidia quasi totale del relativo credito, si colloca in una posizione che merita attenzione sotto il profilo dell’equilibrio concorrenziale.

Il tema non è morale, ma funzionale. La verifica dell’abuso dovrebbe misurarsi sulla coerenza tra l’uso concreto dello strumento e la sua funzione tipica, ossia la ristrutturazione della crisi attraverso una regolazione ordinata e verificabile della massa dei crediti. È su questa linea che si comprende il valore della sentenza, la quale delimita il sindacato giudiziale e affida al confronto tra creditori e piano la selezione della soluzione più conveniente.

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