Approfondimenti Legali

Sovraindebitamento e OCC non operativo: il Tribunale di Marsala ammette la nomina del professionista sostitutivo

Accesso alla procedura e indisponibilità concreta dell’OCC

La presenza formale di un Organismo di Composizione della Crisi nel territorio non è sempre sufficiente a escludere la nomina di un professionista sostitutivo. Quando l’assistenza dell’OCC risulta di fatto non ottenibile, l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento non può restare paralizzato.

È questo il criterio seguito dal Tribunale di Marsala, Sezione feriale, con decreto del 17 agosto 2026, R.G. n. 1213/2026 V.O., in una vicenda nella quale il debitore aveva dimostrato di essersi attivato con diligenza, senza tuttavia ricevere il supporto necessario dagli organismi competenti.

Il caso esaminato dal Tribunale di Marsala

Il debitore intendeva accedere a una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento. Nel marzo 2025 aveva conferito incarico a un OCC territorialmente competente, accettando il preventivo, trasmettendo la documentazione richiesta e versando gli acconti.

Nonostante tali adempimenti, l’organismo non completava le attività necessarie. Il debitore aveva inviato ripetuti solleciti e una formale diffida, ma la situazione rimaneva ferma. Dopo quasi un anno di inerzia, durante il quale il debitore restava esposto a possibili iniziative esecutive individuali, l’OCC restituiva le somme ricevute.

Il tentativo di rivolgersi all’altro organismo del circondario non consentiva di superare l’impasse, poiché la relativa attività risultava sospesa e non era indicata una data prevedibile di ripresa.

Art. 68, comma 1, CCII: l’assenza dell’OCC letta in senso funzionale

L’art. 68, comma 1, CCII prevede la nomina di un professionista sostitutivo quando, nell’ambito territoriale competente, non vi siano Organismi di Composizione della Crisi.

Il Tribunale di Marsala non si è fermato a una lettura solo letterale della disposizione. Secondo il decreto, l’assenza rilevante non coincide esclusivamente con la mancanza formale dell’organismo nel territorio, ma può comprendere anche l’impossibilità oggettiva di fruire della sua attività.

La ragione è legata alla funzione dell’OCC. L’organismo non è un fine autonomo del procedimento, ma lo strumento attraverso il quale il debitore può accedere alla procedura. Se l’organismo esiste solo sul piano formale, ma non è concretamente in grado di operare, negare la nomina sostitutiva significherebbe rendere inefficace la tutela prevista dall’ordinamento.

Effettività della tutela e limiti degli adempimenti procedurali

Il decreto richiama il principio di effettività della tutela alla luce dell’art. 24 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In questa prospettiva, gli adempimenti procedimentali non possono trasformarsi in un ostacolo irragionevole all’esercizio dei diritti. La nomina del professionista sostitutivo non altera il sistema, ma consente di realizzarne la funzione quando il canale ordinario non è disponibile.

Quando l’inoperatività dell’OCC può giustificare la sostituzione

Il Tribunale individua un criterio rigoroso. Non basta una difficoltà generica o un ritardo fisiologico. Occorre un impedimento concreto, oggettivo, non meramente temporaneo e non imputabile al debitore.

È inoltre necessario che il debitore abbia posto in essere le iniziative ragionevolmente esigibili per ottenere assistenza dall’OCC competente, così da dimostrare che il ricorso al professionista sostitutivo non dipende da una scelta di convenienza, ma da una reale impossibilità operativa.

La decisione: nomina del professionista iscritto nell’Elenco dei gestori della crisi

Nel caso deciso, il Tribunale ha ritenuto provati i presupposti per la nomina sostitutiva. L’incarico conferito all’OCC, i pagamenti effettuati, i solleciti, la diffida e il tentativo di rivolgersi all’altro organismo del circondario documentavano l’impossibilità di ottenere assistenza in tempi ragionevoli.

Il giudice ha quindi nominato un professionista iscritto nell’Elenco dei gestori della crisi, incaricandolo di svolgere le funzioni dell’organismo e disponendo che comunicasse l’accettazione entro dieci giorni.

La documentazione decisiva per il debitore

Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per le procedure di sovraindebitamento: la mera iscrizione di un OCC nel registro non è sufficiente, da sola, a impedire la nomina di un professionista sostitutivo, se l’organismo non è concretamente in grado di assistere il debitore.

Diventa quindi centrale conservare e produrre la documentazione relativa all’incarico conferito, ai versamenti eseguiti, alle comunicazioni inviate, ai solleciti, alla diffida e ai tentativi di rivolgersi ad altri organismi competenti. È su tali elementi che può fondarsi la prova dell’indisponibilità effettiva dell’assistenza e della diligenza del debitore.

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