Quando l’evento dannoso è riconducibile in via esclusiva alla condotta del sanitario, la struttura può esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti, purché abbia correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi verso il paziente e l’operato del medico si sia collocato del tutto al di fuori della prestazione sanitaria dovuta.
Tribunale di Venezia Sezione II sentenza 17 febbraio 2026 n. 1483
Origine della controversia e accertamento tecnico
La vicenda esaminata dal Tribunale nasce da un intervento di tiroidectomia totale, nel corso del quale veniva lesionato il nervo laringeo inferiore sinistro della paziente. Tale lesione provocava paralisi completa della corda vocale sinistra, grave disfonia e un significativo periodo di inabilità lavorativa.
La consulenza tecnica d’ufficio ha ricostruito la dinamica operatoria, individuando la causa dell’evento in un errore tecnico del chirurgo, verificatosi in assenza di criticità anatomiche o operative particolari. Non sono state riscontrate carenze sul piano organizzativo, strutturale o procedurale imputabili alla struttura sanitaria. La ricostruzione peritale ha quindi isolato il comportamento del medico quale unica fonte dell’evento lesivo, spostando il focus della decisione sui rapporti interni tra struttura e sanitario e sui relativi riflessi assicurativi.
Il ruolo della struttura nei confronti del paziente
Il Tribunale richiama il consolidato principio per cui la struttura sanitaria risponde ex art. 1218 cod. civ. dell’inadempimento della prestazione sanitaria nei confronti del paziente, anche quando il danno derivi dall’operato dei professionisti di cui si avvale. La responsabilità contrattuale della struttura prescinde dalla natura del rapporto con il singolo medico, che sia dipendente, convenzionato o libero professionista.
In questa prospettiva la struttura assume la posizione di debitore principale verso il paziente e risponde dell’intera prestazione sanitaria, senza che sia necessario accertare una sua specifica colpa organizzativa. L’eventuale colpa esclusiva del medico non incide sul diritto del paziente al risarcimento, ma rileva unicamente nei rapporti interni tra coobbligati che hanno concorso a cagionare il danno.
Impatto del regime di responsabilità sulla copertura assicurativa della struttura
La qualificazione della responsabilità della struttura come contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., comporta un ampliamento dell’area di rischio a suo carico. Le polizze di responsabilità civile sanitaria sono pertanto chiamate a coprire, in via tendenzialmente globale, le conseguenze dannose derivanti sia dall’assetto organizzativo sia dalle condotte dei sanitari che operano all’interno della struttura o per suo conto.
Ne deriva che, nei confronti del danneggiato, la struttura rimane il punto di riferimento risarcitorio, anche quando il danno derivi da un errore strettamente tecnico del medico. Successivamente, sul piano dei rapporti interni, si apre il tema della ripartizione del peso economico del risarcimento tra struttura e sanitario e della relativa allocazione del rischio assicurativo.
Rivalsa e rapporti interni tra struttura e medico
La decisione veneziana attribuisce particolare rilievo alla disciplina della rivalsa nei confronti del sanitario. Il Giudice richiama espressamente l’art. 9 della Legge n. 24 del 2017, che disciplina l’azione di rivalsa della struttura e delle imprese di assicurazione nei confronti del professionista sanitario, nonché gli approdi della giurisprudenza di legittimità che hanno interpretato tale disposizione.
Secondo tale impostazione, la struttura può ottenere una rivalsa integrale sul sanitario solo al ricorrere di presupposti rigorosi. In primo luogo è necessaria la sussistenza della colpa grave del medico, quale requisito espressamente previsto dalla normativa. In secondo luogo la condotta deve presentare caratteri di eccezionalità e imprevedibilità, tali da porsi come totalmente dissonanti rispetto al programma terapeutico e alle regole di diligenza, prudenza e perizia che connotano l’agire professionale ordinario.
La regola della presunzione di parità ex art. 2055 cod. civ.
In assenza dei requisiti che legittimano la rivalsa integrale, trova applicazione l’art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità solidale. Tale disposizione, in mancanza di prova contraria, presume l’eguale ripartizione dell’obbligazione risarcitoria tra i condebitori che hanno concorso a cagionare il danno. Solo una puntuale dimostrazione delle diverse gravità delle rispettive colpe o dell’entità delle conseguenze derivanti da ciascuna condotta consente di modulare in modo differenziato le quote interne.
La regola di chiusura, pertanto, è quella della divisione paritaria del peso economico, salvo che uno dei corresponsabili dimostri che il fatto dannoso sia interamente riferibile all’altro. In tal caso si apre lo spazio per la manleva integrale.
Applicazione dei principi al caso concreto
Nel giudizio deciso dal Tribunale di Venezia i consulenti tecnici hanno accertato che la sezione del nervo laringeo inferiore sinistro era avvenuta in violazione delle ordinarie regole tecniche che governano l’intervento di tiroidectomia. Non sono emersi elementi che potessero giustificare una particolare complessità del caso o difficoltà operative tali da ridimensionare il disvalore della condotta del medico.
Contestualmente non è stata riscontrata alcuna deficienza organizzativa, strutturale o procedurale imputabile alla struttura sanitaria. Sono risultati adeguati i protocolli interni, le dotazioni strumentali, la composizione dell’equipe e la gestione complessiva del percorso di cura. In tale quadro istruttorio l’errore del sanitario si è rivelato del tutto eccentrico rispetto all’ordinario programma operatorio e alle linee guida di settore.
Queste risultanze hanno indotto il Giudice a riconoscere che la causa dell’evento dannoso andava ascritta interamente al medico, in termini di responsabilità esclusiva. Ciò ha consentito di superare la presunzione di parità ex art. 2055 cod. civ. e di configurare, sul piano interno, un obbligo di integrale rimborso da parte del sanitario in favore della struttura, che aveva risarcito il danno al paziente nella sua totalità.
Manleva contrattuale e stratificazione del rischio assicurativo
La pronuncia dedica attenzione anche ai profili assicurativi, soffermandosi in particolare sulle clausole di manleva inserite nei rapporti tra struttura e medico. Viene ritenuta pienamente legittima la pattuizione con cui il sanitario si obbliga a tenere indenne la struttura dalle conseguenze economiche dei danni da lui cagionati, nei limiti consentiti dalla disciplina della responsabilità sanitaria e dai principi in materia di colpa grave.
Tali clausole sono considerate strumenti coerenti con l’impianto della Legge n. 24 del 2017, che impone ai professionisti sanitari di munirsi di adeguata copertura assicurativa. La combinazione tra polizza della struttura ed eventuale polizza personale del medico consente di articolare il sistema di gestione del rischio su più livelli. Verso il paziente la struttura rimane il soggetto che garantisce la soddisfazione del credito risarcitorio, mentre nei rapporti interni si realizza una possibile traslazione del costo del sinistro sul sanitario e sulla sua impresa di assicurazione, nei casi in cui sia accertata la colpa grave e la condotta presenti i caratteri di eccezionalità richiesti per la rivalsa integrale.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia l’accertamento della responsabilità esclusiva del medico, unitamente al corretto adempimento degli obblighi da parte della struttura, ha legittimato una piena azione di manleva. Il sanitario è stato pertanto condannato a rimborsare integralmente la struttura delle somme corrisposte alla paziente, confermando un modello di riparto interno del rischio che, pur mantenendo inalterata la tutela esterna del danneggiato, valorizza in modo netto il disvalore delle condotte professionali che si pongono radicalmente al di fuori dei canoni di buona pratica clinica.