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Revocatoria concorsuale europea: il recepimento della Direttiva Insolvency II nel Codice della crisi

Una nuova cornice europea per la revocatoria concorsuale

La Direttiva UE n. 799 del 30 marzo 2026, conosciuta come Insolvency II, incide sulla revocatoria concorsuale con una finalità precisa: ridurre le differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri e rendere più omogenea la protezione della massa dei creditori nelle procedure di insolvenza.

Il termine per il recepimento è fissato al 22 gennaio 2029. Entro tale data il legislatore italiano dovrà verificare la compatibilità della disciplina europea con gli articoli 163 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, intervenendo sui punti in cui la normativa nazionale presenta presupposti, durate o conseguenze non coincidenti con il modello europeo.

Il tema non riguarda soltanto l’estensione temporale dei periodi sospetti. La Direttiva modifica l’equilibrio tra elemento oggettivo, rappresentato dalla condizione di difficoltà del debitore, ed elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza dell’insolvenza o del pregiudizio da parte del terzo. Proprio questo profilo è destinato a incidere sulla certezza degli scambi e sulla tutela dei creditori concorsuali.

Il rapporto con il Codice della crisi

La disciplina italiana conosce già un sistema articolato di revocatoria concorsuale, costruito attraverso gli articoli 163 e seguenti CCII. La Direttiva Insolvency II non elimina tale impianto, ma introduce regole comuni che dovranno essere coordinate con le categorie nazionali: atti gratuiti, atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie e atti intenzionalmente pregiudizievoli.

L’armonizzazione europea mira anche a limitare il forum shopping, cioè la scelta opportunistica dell’ordinamento più favorevole nelle crisi con elementi transfrontalieri. In questa prospettiva, la revocatoria concorsuale diventa uno strumento essenziale per evitare che taluni creditori o controparti contrattuali ottengano vantaggi non coerenti con il principio di parità di trattamento.

Pagamenti e garanzie nell’articolo 7 della Direttiva

L’articolo 7 della Direttiva disciplina gli atti pregiudizievoli mediante i quali un creditore riceve il soddisfacimento del proprio credito oppure ottiene una garanzia. La regola europea prevede un periodo sospetto di tre mesi, che decorre dal deposito della domanda che ha condotto all’apertura della procedura di insolvenza o, se tale domanda manca, dalla decisione di apertura.

Questo termine è più breve rispetto a quello previsto dall’articolo 166, comma 2, CCII, che contempla un periodo di sei mesi. Il recepimento dovrà quindi stabilire se e in quale misura il sistema italiano possa conservare una protezione temporalmente più ampia.

Il ruolo della conoscenza del creditore

Per la revocabilità dei pagamenti di crediti esigibili e della costituzione delle relative garanzie, la Direttiva attribuisce rilievo alla conoscenza, da parte del creditore, della situazione del debitore oppure dell’avvenuto deposito della domanda di apertura della procedura.

Resta centrale anche l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni scadute. Il modello europeo, dunque, combina un dato oggettivo, legato alla crisi del debitore, con un dato soggettivo, riferito alla posizione conoscitiva del creditore che ha ricevuto il pagamento o la garanzia.

Atti a titolo oneroso e buona fede della controparte

La parte più delicata della Direttiva riguarda gli atti a titolo oneroso diversi dai pagamenti di crediti esigibili e dalla costituzione delle relative garanzie. Secondo l’impostazione ricavabile dalla disciplina europea, tali operazioni potrebbero essere assoggettate a revocatoria anche senza la prova che la controparte conoscesse lo stato di insolvenza del debitore.

La conseguenza è rilevante: anche un’operazione conclusa a condizioni economicamente equilibrate potrebbe essere aggredita se compiuta nel periodo sospetto e in un momento in cui il debitore non era in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Rispetto all’attuale assetto italiano, questa scelta valorizza maggiormente la condizione oggettiva del debitore e riduce il peso protettivo della buona fede della controparte. Il punto di equilibrio sarà particolarmente importante, perché una tutela troppo estesa della massa potrebbe incidere sulla prevedibilità dei rapporti commerciali, mentre una tutela troppo ristretta potrebbe indebolire la funzione recuperatoria della revocatoria concorsuale.

Atti gratuiti e corrispettivo manifestamente inadeguato

L’articolo 8 della Direttiva regola gli atti a titolo gratuito e quelli caratterizzati da un corrispettivo manifestamente inadeguato. Per tali fattispecie il periodo sospetto è fissato in dodici mesi.

Il confronto con l’articolo 163 CCII evidenzia una differenza significativa, poiché la disciplina italiana prevede un termine biennale. La normativa nazionale assicura quindi, su questo specifico terreno, una protezione più ampia sotto il profilo temporale.

La Direttiva esclude dalla revocatoria le liberalità di valore simbolico. Non riproduce però espressamente tutte le esenzioni previste dal legislatore italiano, circostanza che renderà necessario un coordinamento puntuale in sede di recepimento.

Gli atti intenzionalmente pregiudizievoli secondo l’articolo 9

Una disciplina autonoma è dedicata dall’articolo 9 della Direttiva agli atti intenzionalmente pregiudizievoli. In questo caso il periodo sospetto è di due anni.

La revocabilità richiede che la controparte fosse a conoscenza dell’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori. Tale conoscenza è presunta, salvo prova contraria, quando la controparte sia strettamente correlata al debitore.

La previsione rafforza la tutela della massa nei casi in cui l’atto non sia soltanto pregiudizievole nei suoi effetti, ma risulti inserito in una condotta orientata a danneggiare i creditori. La presunzione collegata alla stretta correlazione con il debitore agevola l’azione, ferma restando la possibilità di prova contraria.

Gli effetti dell’accoglimento dell’azione

L’articolo 10 della Direttiva disciplina le conseguenze della revocatoria. L’atto impugnato diventa inopponibile alla massa e il beneficiario è tenuto a restituire quanto ricevuto oppure il relativo equivalente monetario.

Un profilo di particolare interesse riguarda il venir meno dell’arricchimento. La Direttiva consente di opporre tale circostanza soltanto al beneficiario che ignorava i presupposti della revocatoria. La buona fede, quindi, non impedisce necessariamente l’azione, ma può incidere sulla misura dell’obbligo restitutorio nei limiti previsti dalla disciplina europea.

La Direttiva esclude inoltre che l’obbligo di restituzione possa essere compensato con crediti vantati verso la procedura. Tale impostazione è sostanzialmente coerente con l’articolo 171, comma 2, CCII, che riconosce al soggetto tenuto alla restituzione il diritto di insinuare al passivo il proprio eventuale credito.

La tutela più elevata della massa creditoria

Il recepimento della Direttiva non comporta necessariamente un arretramento delle garanzie già riconosciute dal diritto italiano. L’articolo 4 della Direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni idonee ad assicurare una protezione più elevata della massa creditoria.

Questa previsione potrà assumere un ruolo decisivo nel preservare istituti nazionali che offrano una tutela più intensa. Tra questi rientra anche il meccanismo della consecuzione delle procedure disciplinato dall’articolo 170 CCII, la cui compatibilità dovrà essere valutata nel quadro della nuova disciplina europea.

I nodi applicativi del recepimento

Il legislatore italiano dovrà intervenire su tre direttrici principali: la durata dei periodi sospetti, il perimetro delle esenzioni e il rilievo della conoscenza dell’insolvenza. Ciascuno di questi profili incide sul bilanciamento tra stabilità degli atti compiuti prima dell’apertura della procedura e reintegrazione della garanzia patrimoniale comune.

La sfida sarà evitare sovrapposizioni incoerenti tra la Direttiva Insolvency II e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il risultato atteso non è una semplice trasposizione di regole europee, ma una disciplina capace di conservare le tutele interne più efficaci e, al tempo stesso, di garantire un quadro prevedibile per creditori, debitori e controparti contrattuali.

In questa prospettiva, la revocatoria concorsuale diventa uno degli ambiti in cui si misurerà concretamente la capacità del sistema italiano di integrare l’armonizzazione europea senza disperdere gli strumenti già consolidati di protezione della massa.

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