Responsabilità dei sindaci dopo la modifica dell’articolo 2407 c.c.
Responsabilità dei sindaci dopo la modifica dell’articolo 2407 c.c.

Responsabilità dei sindaci dopo la modifica dell’articolo 2407 c.c.

La disciplina più favorevole introdotta per i sindaci dalle modifiche all’articolo 2407 c.c. non può essere invocata per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. A ribadirlo sono la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 1390/2026 e con l’ordinanza n. 1392/2026, entrambe del 22 gennaio 2026, che hanno delimitato con nettezza l’ambito temporale della riforma.

La Legge n. 35/2025, efficace dal 12 aprile 2025, ha inciso in modo significativo sul regime di responsabilità civile dei sindaci, introducendo un tetto massimo al risarcimento, salvo i casi di dolo, commisurato al compenso annuo percepito. La novità ha sollevato questioni interpretative sia sul piano processuale sia su quello sostanziale, soprattutto con riferimento alle controversie già pendenti o fondate su condotte anteriori alla riforma.

Le due vicende esaminate dalla Suprema Corte

Nel giudizio deciso con la sentenza n. 1390/2026, veniva prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina previgente, ritenuta non più giustificabile alla luce del nuovo e più favorevole assetto normativo. Nel procedimento definito con l’ordinanza n. 1392/2026, invece, il sindaco convenuto sosteneva che la riforma dovesse essere applicata anche ai fatti già verificatisi, qualificandola come norma processuale.

Perché la nuova regola non opera sui fatti pregressi

La Corte ha escluso entrambe le tesi, richiamando il principio generale sancito dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, salvo che sia espressamente previsto il contrario. Poiché la Legge n. 35/2025 non contiene alcuna previsione di efficacia retroattiva, il nuovo regime non può estendersi agli illeciti già consumati prima del 12 aprile 2025.

Il rilievo dei principi coinvolti

Secondo la Cassazione, un’applicazione retroattiva della riforma produrrebbe effetti incompatibili con diversi valori dell’ordinamento. In particolare:

  1. altererebbe la parità di trattamento tra amministratori e sindaci, incidendo sul regime di responsabilità solidale e sul principio di cui all’articolo 2055 c.c.;
  2. pregiudicherebbe il legittimo affidamento della società, dei soci e dei creditori, che avevano confidato nella possibilità di ottenere il ristoro integrale del danno;
  3. introdurrebbe un elemento di incertezza nella determinazione del danno risarcibile, interferendo con le attribuzioni del giudice e con la coerenza sistematica dell’ordinamento.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.

L’ambito effettivo della riforma

Ne deriva che il nuovo limite alla responsabilità dei sindaci non incide sulle condotte poste in essere sotto la disciplina precedente, ma rileva soltanto per gli eventi verificatisi dopo l’entrata in vigore della riforma. Il quadro è così definito in modo coerente con il principio di irretroattività e con la struttura della responsabilità civile delineata dall’ordinamento.

Il principio trova quindi applicazione esclusivamente per il futuro, lasciando impregiudicato il regime delle violazioni anteriori e confermando che la modifica dell’articolo 2407 c.c. non può essere utilizzata per ridurre ex post la portata dell’obbligazione risarcitoria già maturata.