Nell assicurazione r.c. auto la qualità di assicurato non coincide soltanto con quella di proprietario del veicolo. Rientra nella garanzia anche chi, pur non essendo contraente, sopporta il rischio di dover risarcire il danneggiato per effetto della circolazione, purché abbia utilizzato il mezzo con il consenso del titolare. In tale ambito, l estensione della tutela comporta anche la possibilità per l impresa assicuratrice di esercitare la rivalsa nei casi previsti dall art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte
Con ordinanza della Cassazione civile, sez. III, 9 aprile 2026, n. 8904, la Corte ha affrontato una questione di frequente rilievo nella pratica della responsabilità civile automobilistica: la posizione del conducente che non coincide né con il proprietario del veicolo né con il soggetto che ha stipulato la polizza.
La vicenda nasceva da un sinistro stradale nel quale un pedone aveva subito danni alla persona a seguito di una manovra in retromarcia ritenuta errata. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 18 maggio 2022, in parziale riforma della decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace, accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il conducente e la società proprietaria del veicolo al pagamento dei danni.
Nello stesso provvedimento, tuttavia, il giudice dichiarava inammissibile la richiesta di manleva proposta dal conducente nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendolo estraneo al rapporto assicurativo. Da qui il ricorso per cassazione.
Il quadro normativo richiamato dalla decisione
Il rischio assicurato nel sistema del codice civile
La Corte ha ricondotto la r.c. auto nell alveo dell assicurazione contro i danni, nella quale la figura dell assicurato coincide con il titolare dell interesse esposto al rischio, ai sensi dell art. 1904 c.c.
In materia di circolazione stradale, il rischio patrimoniale di dover risarcire il terzo danneggiato grava sul conducente, come emerge dall art. 2054, commi 1 e 2, c.c., ma anche sul proprietario, sull usufruttuario, sull acquirente con patto di riservato dominio, richiamati dall art. 2054, comma 3, c.c., nonché sull utilizzatore in leasing, secondo quanto previsto dall art. 91 cod. strad.
L obbligo assicurativo e la copertura della responsabilità
La Corte ha poi evidenziato che il contratto r.c. auto deve necessariamente coprire la responsabilità civile derivante dalla circolazione ex art. 2054 c.c., in conformità all art. 122, comma 1, Cod. ass.
Ne discende che assicurato deve essere considerato ogni soggetto che, essendo esposto al rischio risarcitorio, abbia posto in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario. La qualifica non resta quindi limitata al solo intestatario del mezzo o al contraente della polizza, ma si estende a tutti i soggetti che assumono quel rischio in ragione della concreta utilizzazione del veicolo.
La lettura della Cassazione sulla nozione di assicurato
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che il conducente autorizzato rientra nella nozione di soggetto assicurato e può, perciò, domandare la manleva alla compagnia nell ipotesi in cui venga chiamato a rispondere dei danni causati dal sinistro.
La conclusione è stata motivata anche con il rilievo che non è corretto sostenere che solo il proprietario abbia l obbligo di stipulare l assicurazione r.c.a. L art. 122 cod. ass., infatti, pone l obbligo in capo a chiunque metta in circolazione un veicolo a motore, espressione che impedisce di circoscrivere la tutela assicurativa al solo proprietario.
Da tale lettura discende un principio di coerenza sistematica: chi è tenuto a rispondere del danno da circolazione deve potersi avvalere della garanzia assicurativa, salvo i limiti e le ipotesi di rivalsa previste dall ordinamento, tra cui l art. 144, comma 2, Cod. ass.
Gli effetti pratici della decisione
La pronuncia chiarisce che il conducente autorizzato non è un soggetto esterno alla polizza, ma partecipa della protezione assicurativa in quanto esposto al medesimo rischio patrimoniale che il contratto è chiamato a trasferire sull impresa.
Il giudice di legittimità ha così cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la possibilità per il conducente di agire in manleva nei confronti dell assicuratore, ribadendo che la posizione di assicurato va individuata secondo la funzione economica e giuridica della copertura, non secondo una lettura meramente formale del rapporto contrattuale.
Il precedente nel contesto giurisprudenziale
La decisione si colloca nel solco dell orientamento ormai consolidato della Cassazione, richiamato anche nelle pronunce Cass. 4756/2024, Cass. 17963/2017, Cass. 9948/2017, Cass. 20766/2015, Cass. 2505/2005 e Cass. 6862/2000.
Risulta così recessivo il diverso indirizzo espresso da decisioni più risalenti, tra cui Cass. 6291/2013, Cass. 3356/2010 e Cass. 8622/2003, che tendevano a qualificare il conducente diverso dal proprietario e dal contraente come estraneo al rapporto assicurativo.
In questa prospettiva, la sentenza rafforza una lettura sostanziale della copertura r.c. auto, ancorata al rischio effettivamente trasferito sull assicuratore e alla funzione protettiva della disciplina codicistica.