Nel passaggio da un sistema di gestione esclusiva a un mercato aperto alla concorrenza tra organismi di intermediazione del diritto d’autore, il momento del pagamento può assumere un ruolo decisivo. Se due enti concorrenti definiscono un regime transitorio e lo comunicano congiuntamente al pubblico, il versamento eseguito dall’utilizzatore a favore di uno di essi, prima della scadenza indicata, vale a liberarlo per l’intera stagione di utilizzo, anche quando le esecuzioni avvengano in un momento successivo. In tale ipotesi, l’eventuale riparto dei proventi resta confinato ai rapporti interni tra gli organismi, senza che possa essere trasferito sull’utente un secondo obbligo di pagamento.
La controversia davanti al Tribunale di Milano
Su questa impostazione il Tribunale di Milano ha respinto integralmente la domanda proposta da LEA, soggetto operante per conto di Soundreef, nei confronti di una compagnia di navigazione, escludendo sia l’illecito civile sia ogni utilizzazione abusiva del repertorio. La pretesa risarcitoria superava i 700 mila euro e si fondava sull’assunto che, durante i concertini estivi organizzati tra luglio e settembre 2019 su nove navi della flotta, fossero stati eseguiti circa 496 eventi musicali senza valida autorizzazione.
La tesi dell’attrice e la difesa dell’utilizzatore
LEA sosteneva che l’impiego delle opere appartenenti al proprio repertorio integrasse una violazione della legge sul diritto d’autore e prospettava anche l’ipotesi di cui all’art. 171 ter. La compagnia convenuta, invece, eccepiva di avere già corrisposto alla SIAE, il 21 giugno 2019, una somma forfettaria comprensiva delle licenze necessarie per l’intera stagione. A fondamento della propria difesa richiamava l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede al soggetto apparentemente legittimato a riceverlo, ai sensi dell’art. 1189 c.c., chiedendo inoltre di essere tenuta indenne dalla stessa SIAE.
Il rilievo decisivo degli avvisi congiunti di aprile 2019
La ricostruzione del giudice ruota attorno agli avvisi pubblicati in modo identico da SIAE e LEA nell’aprile 2019, dopo l’accordo che aveva definito il contenzioso tra i due organismi. In quei comunicati era stato chiarito che, dal 1° luglio 2019, sarebbero entrate in funzione nuove modalità di riparto analitico pro quota, mentre fino al 30 giugno la SIAE conservava il potere di riscuotere con effetto liberatorio per gli utilizzatori anche le quote riferite al repertorio LEA inserite nei repertori misti.
Incasso e non esecuzione come criterio di discrimine
Il Tribunale ha attribuito rilievo alla data dell’incasso, e non a quella dell’esecuzione delle musiche. Poiché la compagnia aveva pagato il 21 giugno, il titolo era idoneo a coprire l’intera stagione d’uso, con conseguente estinzione dell’obbligazione prima della decorrenza del nuovo regime. Il fatto che alcuni brani fossero stati poi eseguiti nei mesi di luglio e agosto è stato considerato irrilevante, perché la prestazione dell’utilizzatore era già stata adempiuta entro il termine transitorio stabilito dagli organismi.
Un comportamento successivo che conferma la lettura del giudice
Nel motivare la decisione, il Collegio ha valorizzato anche un dato successivo: nella diffida inviata nel dicembre 2019, LEA contestava soltanto gli utilizzi riferiti al mese di luglio, senza estendere la contestazione a quelli di giugno, pur in assenza di una licenza diretta rilasciata da LEA per quel periodo. Secondo il Tribunale, tale condotta finiva per confermare, almeno sul piano interpretativo, la validità del pagamento centralizzato effettuato presso la SIAE.
Le conseguenze sul piano civile e sui rapporti tra enti
Una volta esclusa l’utilizzazione abusiva del repertorio, veniva meno il presupposto sia della responsabilità aquiliana sia della prospettata rilevanza penale della condotta. Il giudice ha inoltre chiarito che la ripartizione dei proventi tra i due organismi resta circoscritta ai loro rapporti interni e non può tradursi in un obbligo duplicato a carico dell’utilizzatore che abbia già adempiuto in buona fede.
La manleva e i limiti della domanda nei confronti del terzo chiamato
Il rigetto della domanda principale ha reso superfluo l’esame della richiesta di manleva proposta nei confronti della SIAE. Il Tribunale ha anche osservato che non opera automaticamente l’estensione della domanda attorea al terzo chiamato, quando la pretesa di garanzia si fondi su una causa petendi distinta. Ne deriva che la posizione del terzo non può essere attratta nel giudizio principale se la responsabilità dedotta nei suoi confronti non coincide con quella allegata contro il convenuto originario.
La portata pratica della decisione
La pronuncia offre un’indicazione rilevante per il mercato liberalizzato dell’intermediazione del diritto d’autore. Nei casi di repertori misti e di transizione tra organismi concorrenti, l’onere di coordinare riscossione e riparto grava sugli enti di gestione e non sull’utente che si attenga agli avvisi pubblicati e versi quanto richiesto al soggetto che appare legittimato a incassare. È significativo, peraltro, che nel processo non sia stato depositato il testo integrale dell’accordo dell’aprile 2019, sicché il Tribunale ha dovuto desumerne il contenuto dai comunicati ufficiali e dai comportamenti successivi delle parti.
Proprio da questa ricostruzione emerge il punto più delicato della vicenda: quando gli organismi diffondono indicazioni pubbliche non perfettamente coordinate, il rischio interpretativo non può ricadere su chi abbia fatto affidamento in buona fede sulle regole enunciate. In questo caso, il pagamento anticipato ha esaurito la pretesa economica per l’intera stagione, e l’eventuale regolazione interna tra i due enti resta questione che appartiene ai loro soli rapporti.
Il principio che se ne ricava è netto e operativo: nell’area dei repertori condivisi, la certezza del pagamento prevale sulla successiva distribuzione tra intermediari, purché l’utilizzatore abbia adempiuto secondo le indicazioni rese pubbliche dagli organismi competenti.