Factoring e crisi d’impresa: la tutela della continuità può incidere sui flussi futuri
Nel perimetro della composizione negoziata, il Tribunale di Lecce ha adottato una soluzione di rilievo per la gestione della crisi: la sospensione temporanea degli effetti di un contratto di factoring può essere ammessa se serve a preservare la continuità aziendale e se non sacrifica oltre misura la posizione del factor.
La vicenda mostra come gli strumenti protettivi previsti dal codice della crisi non abbiano una funzione meramente difensiva, ma possano operare anche in chiave di riequilibrio dei rapporti contrattuali, quando l’accesso alla procedura renda necessario trattenere la liquidità generata dall’attività corrente.
Tribunale di Lecce, ordinanza del 19 marzo 2026
Il nodo della liquidità nella composizione negoziata
L’istanza esaminata dal giudice salentino proveniva da una società che, dopo l’ingresso nella composizione negoziata, aveva evidenziato un effetto critico della prosecuzione automatica del factoring: la sottrazione dei corrispettivi relativi alle nuove forniture, con conseguente riduzione delle risorse indispensabili per sostenere l’ordinaria operatività.
Secondo l’esperto nominato nella procedura, l’impresa non avrebbe potuto proseguire il percorso di risanamento senza poter disporre direttamente degli incassi derivanti dalle attività successive all’accesso alla composizione negoziata. Il pagamento di fornitori e dipendenti, infatti, richiedeva una disponibilità finanziaria immediata, difficilmente compatibile con il meccanismo di cessione dei crediti futuri al factor.
In questa prospettiva, la liquidità non viene considerata un mero dato contabile, ma il presupposto concreto della conservazione dell’impresa. Ed è proprio su tale esigenza che il tribunale ha costruito la propria decisione, valorizzando il collegamento tra protezione del patrimonio aziendale e possibilità di prosecuzione dell’attività.
La scelta del tribunale: sospensione soltanto per i crediti maturandi
Il contenuto del provvedimento
Il Tribunale di Lecce ha accolto la richiesta della società e ha sospeso l’esecuzione del contratto di factoring nei limiti dei crediti che sarebbero maturati dopo l’accesso alla procedura. Parallelamente, ha disposto che i debitori ceduti eseguano i pagamenti direttamente in favore della società debitrice fino alla definizione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive.
La misura non ha dunque inciso sull’intero assetto del rapporto, ma soltanto sulla sua proiezione futura. In tal modo, il giudice ha evitato di alterare le posizioni già cristallizzate prima della nomina dell’esperto e ha circoscritto l’intervento giudiziale al tratto del rapporto maggiormente rilevante per la prosecuzione dell’attività.
Il limite dei diritti già consolidati del factor
Resta fermo, infatti, che il factor conserva i propri diritti con riferimento ai crediti già ceduti e maturati anteriormente all’avvio della procedura, compresi quelli relativi a fatture già emesse per prestazioni già eseguite. Questo passaggio è centrale, perché consente di distinguere tra la compressione temporanea di effetti futuri e l’intangibilità delle situazioni ormai perfezionate.
Il Tribunale ha così ritenuto rispettato il criterio di proporzionalità, requisito decisivo per ogni misura che incida su un rapporto contrattuale in essere. La sospensione è stata considerata legittima proprio perché circoscritta, temporanea e coerente con l’obiettivo del risanamento.
Misure protettive e rapporti complessi: una lettura non convenzionale
La pronuncia si colloca in un filone interpretativo particolarmente interessante, poiché utilizza in modo estensivo le misure protettive della composizione negoziata. La casistica più frequente, in materia di factoring, ha riguardato finora ipotesi diverse, nelle quali era stato l’intermediario a ridurre o sospendere le linee di finanziamento dopo l’avvio della procedura, con conseguente richiesta dell’impresa di ripristinare l’operatività del rapporto.
Qui, al contrario, il provvedimento giudiziale non mira a rafforzare il factoring, ma a contenerne temporaneamente gli effetti. L’intervento è stato ritenuto funzionale a un obiettivo superiore, ossia consentire all’impresa di mantenere i flussi finanziari necessari a proseguire l’attività e a portare avanti le trattative con i creditori.
Ne deriva una lettura del codice della crisi che attribuisce alle misure protettive una capacità di adattamento significativa, anche nei confronti di contratti complessi e pienamente efficaci, purché la compressione dei diritti della controparte sia contenuta entro limiti ragionevoli e giustificati.
Effetti pratici per imprese e intermediari finanziari
Un criterio di bilanciamento più rigoroso
La decisione del Tribunale di Lecce suggerisce che, nella composizione negoziata, il giudice può intervenire non solo per impedire condotte che ostacolino il risanamento, ma anche per modellare temporaneamente l’operatività di rapporti contrattuali che drenano risorse essenziali dall’impresa in crisi.
Per le società che si trovano in una fase delicata della ristrutturazione, questo orientamento offre un precedente di rilievo: la continuità aziendale può richiedere che i crediti di nuova formazione restino nella disponibilità dell’impresa, almeno per il tempo strettamente necessario alla costruzione di una soluzione negoziale.
La centralità della temporaneità
Il provvedimento si regge anche sulla limitazione temporale della misura, destinata a operare solo fino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive. Il ruolo dell’esperto, chiamato a riferire sull’andamento del percorso di risanamento, contribuisce a mantenere il controllo sull’effettiva utilità della sospensione.
Questa impostazione rende la decisione particolarmente significativa, perché mostra come il giudice possa proteggere il processo di risanamento senza trasformare la sospensione in un sacrificio indefinito per il factor. La soluzione, proprio per la sua misura, appare idonea a orientare la prassi verso interventi più selettivi e più aderenti alle esigenze concrete dell’impresa in crisi.
Il tema resta aperto e sarà verosimilmente oggetto di ulteriore elaborazione giurisprudenziale, soprattutto nei casi in cui il confine tra tutela della continuità e salvaguardia delle posizioni contrattuali debba essere tracciato con particolare precisione.
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