Procedura obbligatoria e perimetro soggettivo
Procedura obbligatoria e perimetro soggettivo

Procedura obbligatoria e perimetro soggettivo

Quando nel processo entra un terzo chiamato in garanzia, la mancata attivazione della negoziazione assistita nei suoi confronti non rende improcedibile la domanda proposta dall’attore. La ragione è semplice: l’eccezione prevista dall’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 può essere sollevata soltanto dal convenuto, e tale qualifica non si estende al terzo evocato successivamente nel giudizio rispetto alla domanda originaria.

La disciplina della negoziazione assistita obbligatoria pone un requisito di procedibilità che va verificato con riguardo al rapporto processuale inizialmente instaurato. Ciò significa che l’attenzione deve concentrarsi sui soggetti destinatari dell’atto introduttivo, senza attribuire rilevanza decisiva agli sviluppi successivi determinati da chiamate in causa o interventi di terzi.

Su questo punto si è espressa la Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026, n. 15584, chiarendo che il terzo chiamato in garanzia non assume la posizione di convenuto nei confronti della domanda attorea già proposta.

La vicenda oggetto del giudizio

La controversia prendeva avvio dal danneggiamento di due frigoriferi da bar affidati a una società per il trasporto. La mittente agiva in giudizio contro la trasportatrice, domandando il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel corso del processo, la convenuta chiamava in causa la società licenziataria del marchio operante nella zona, in esecuzione di un contratto di franchising.

Nel giudizio di secondo grado, la domanda veniva tuttavia dichiarata improcedibile perché la negoziazione assistita non era stata esperita nei confronti della società chiamata in causa. La parte attrice proponeva quindi ricorso per Cassazione.

Perché il terzo non è convenuto

La distinzione tra parte originaria e soggetto chiamato successivamente

La Suprema Corte muove da una distinzione netta: convenuto è il soggetto contro il quale l’attore rivolge la domanda iniziale; terzo chiamato è invece il soggetto che entra nel processo per effetto di un atto successivo, normalmente compiuto da una delle parti già presenti in causa.

La chiamata in garanzia determina un rapporto processuale che si aggiunge a quello principale, ma non riscrive retroattivamente la posizione del terzo rispetto all’azione originaria. Ne deriva che il terzo evocato successivamente non può essere assimilato al convenuto ai fini dell’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014.

L improcedibilità non può nascere da eventi successivi

La Corte esclude che l’ingresso del terzo possa incidere sulla procedibilità di una domanda già correttamente introdotta. Se si sostenesse il contrario, la sorte dell’azione dipenderebbe da vicende processuali sopravvenute e, in molti casi, dall’iniziativa dello stesso convenuto, con un risultato incompatibile con la funzione della disciplina.

La procedibilità va quindi valutata al momento della proposizione della domanda e in relazione ai soggetti che ne sono destinatari iniziali. La chiamata successiva di un terzo non altera quel dato.

Il confronto con la mediazione obbligatoria

Per rafforzare il proprio ragionamento, la Cassazione richiama gli orientamenti maturati in materia di mediazione obbligatoria, soprattutto con riferimento alle domande riconvenzionali.

In quella sede è stato affermato che l’onere di attivare il procedimento stragiudiziale riguarda, in linea generale, l’atto introduttivo del giudizio e non si rinnova per ogni domanda che emerga nel corso del processo.

Pur trattandosi di istituti distinti, mediazione e negoziazione assistita condividono una medesima logica di sistema. Entrambe servono a favorire la composizione della lite e non a creare ostacoli ulteriori all’accesso alla giustizia. Proprio per questo, la Corte osserva che tali strumenti non possono essere impiegati in modo disallineato rispetto alla loro funzione, trasformandosi in un aggravio processuale privo di utilità reale. La Cassazione lo afferma con chiarezza, precisando che “l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia (…) affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giusitizia”.

Ricadute pratiche per il processo civile

La pronuncia offre un chiarimento utile per la gestione delle controversie in cui operi la negoziazione assistita obbligatoria.

Verifica iniziale della condizione di procedibilità

La verifica deve essere compiuta con riferimento alla domanda proposta dall’attore e ai convenuti originari, senza estendere automaticamente l’analisi ai soggetti chiamati in seguito nel giudizio.

Limiti all eccezione di improcedibilità

Il terzo chiamato in garanzia non dispone della legittimazione necessaria per eccepire il mancato esperimento della procedura nei propri confronti, perché non coincide con il convenuto contemplato dall’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014.

Gestione dell ampliamento del contraddittorio

L ampliamento soggettivo del processo deve essere assorbito nelle dinamiche del giudizio già pendente. Non può essere usato per imporre un ritorno alla fase stragiudiziale, soprattutto quando la controversia è già stata validamente incardinata e le parti hanno ormai fatto ricorso alla tutela giurisdizionale.

Il dato che emerge è lineare: la chiamata in causa del terzo non trasforma il processo in una sequenza di nuovi presupposti di procedibilità, ma si innesta su un rapporto già correttamente instaurato, nel quale la verifica ex art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 conserva il suo perimetro originario.