Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza del 24 luglio 2026, n. 6343
La sentenza affronta una vicenda frequente nella pratica dei pagamenti elettronici, ma con effetti rilevanti sul rapporto di conto corrente. Un accredito POS di importo cento volte superiore a quello dovuto ha generato prima la procedura di chargeback, poi l’addebito sul conto della società esercente e, infine, la contestazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.
Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, escludendo che il riaddebito fosse un’iniziativa arbitraria dell’intermediario e ritenendo legittima anche la classificazione a sofferenza, alla luce degli elementi economici emersi.
Pagamento POS con importo errato e utilizzo delle somme
Il rapporto bancario riguardava un conto corrente collegato a un servizio di acquiring e a un POS virtuale. La transazione era stata eseguita in modalità MO/TO, quindi con inserimento manuale dei dati della carta.
Per effetto di un errore di digitazione, sul conto della società correntista era stato accreditato un importo cento volte superiore rispetto a quello corretto. La società, una volta ricevute le somme, le aveva integralmente utilizzate per altri pagamenti.
La società titolare della carta contestava poi l’operazione. Da tale contestazione nasceva la procedura di chargeback, finalizzata a ripristinare la corretta imputazione economica del pagamento. La banca chiedeva alla correntista documentazione e restituzione dell’eccedenza, ma senza ottenere il riaccredito.
Il riaddebito da chargeback nel rapporto banca cliente
Secondo il Tribunale di Milano, l’addebito effettuato dalla banca non può essere qualificato come prelievo arbitrario dal conto. L’intermediario, infatti, aveva dato seguito alla procedura di contestazione interna al circuito di pagamento, dopo che era emersa la differenza tra l’importo dovuto e quello effettivamente accreditato.
Un elemento decisivo è stato il riconoscimento dell’errore da parte della società correntista. Una volta ammesso che l’importo incassato non corrispondeva a quello spettante, l’impiego integrale delle somme e la mancata restituzione dell’eccedenza hanno assunto rilievo centrale nella valutazione del giudice.
Perché non vi è inadempimento della banca
Il saldo negativo non è stato considerato conseguenza di una condotta illegittima della banca, ma dell’obbligo restitutorio sorto a seguito dell’accredito non dovuto. L’intermediario aveva rimborsato l’importo contestato nel circuito di pagamento e aveva poi registrato il relativo addebito sul conto della cliente, divenuto nel frattempo incapiente.
In questo contesto, il Tribunale ha escluso la violazione degli obblighi contrattuali e dei doveri di correttezza da parte dell’istituto di credito. L’opposizione al decreto ingiuntivo è stata quindi rigettata e il provvedimento monitorio confermato.
Centrale Rischi e presupposti della segnalazione a sofferenza
La decisione esamina anche il tema della segnalazione in Centrale Rischi. Il Tribunale richiama la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, secondo cui la categoria delle sofferenze riguarda l’esposizione verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure in situazioni sostanzialmente equiparabili.
La sofferenza non discende dal semplice ritardo nel pagamento. Occorre una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, fondata su indici concreti e non su un automatismo.
Gli indici considerati dal Tribunale
Nel caso deciso con la sentenza n. 6343 del 24 luglio 2026, la segnalazione è stata ritenuta legittima perché sostenuta da una pluralità di circostanze convergenti. Il Tribunale ha valorizzato il pieno utilizzo del fido, l’immediato impiego dell’accredito anomalo per effettuare altri pagamenti, l’incapienza del conto al momento del riaddebito e la mancata restituzione delle somme pur dopo il riconoscimento dell’errore.
La contestazione del credito da parte della correntista, quindi, non è stata considerata sufficiente a escludere la pretesa restitutoria della banca né a rendere illegittima la segnalazione, in presenza di elementi sintomatici di una più ampia difficoltà finanziaria.
Indicazioni operative per esercenti e intermediari
La pronuncia chiarisce che, quando l’operazione POS è viziata da un errore imputabile alla fase di inserimento dei dati e l’esercente beneficia di somme non dovute, il successivo riaddebito collegato al chargeback può trovare giustificazione nel rapporto contrattuale e nelle regole del circuito di pagamento.
Per le imprese che utilizzano POS virtuali e operazioni MO/TO, la gestione tempestiva delle anomalie di accredito assume rilievo essenziale. La mancata restituzione di somme riconosciute come non spettanti può incidere non solo sul saldo di conto, ma anche sulla valutazione bancaria del merito creditizio e sulla corretta classificazione dell’esposizione in Centrale Rischi.