La vicenda esaminata dal Tribunale di Genova
La vicenda esaminata dal Tribunale di Genova

La vicenda esaminata dal Tribunale di Genova

La partecipazione in una società a responsabilità limitata può essere oggetto di scioglimento della comunione anche quando appartiene in pari misura a due contitolari, purché la sua struttura consenta una ripartizione senza pregiudizio per il valore economico e per l assetto dei diritti già esistenti.

Con la sentenza del Tribunale di Genova, R.G. 9354/2024, è stato affrontato il conflitto tra due comproprietari titolari ciascuno del cinquanta per cento di una quota di s.r.l., entrambi interessati a superare la comunione ma per ragioni e con richieste non coincidenti. Il ricorrente aveva domandato la divisione giudiziale con attribuzione della propria metà, sostenendo che la partecipazione fosse suscettibile di frazionamento. L altro contitolare, al contrario, aveva insistito per l assegnazione integrale della quota, assumendo che la partecipazione sociale costituisse un bene inscindibile, unicum non frazionabile.

Il giudice ha preso posizione in senso opposto a quest ultima tesi, ricostruendo la fattispecie come ipotesi di comunione ordinaria su un bene divisibile e, quindi, come situazione destinata a essere sciolta secondo le regole generali.

Il quadro normativo di riferimento

Lo scioglimento della comunione

Il punto di partenza è rappresentato dall art. 1111 c.c., che attribuisce a ciascun partecipante alla comunione il potere di chiederne lo scioglimento. Tale regola opera anche quando il bene comune sia una partecipazione societaria, salvo che esistano limiti specifici desumibili dalla disciplina di settore.

Nel settore delle società a responsabilità limitata, il Tribunale ha evidenziato che non esiste oggi una norma che escluda la scioglibilità della quota in comunione. Un dato rilevante, sotto questo profilo, è l abrogazione dell art. 2482 c.c., disposizione che nel previgente assetto conteneva una limitazione alla libera divisibilità della quota.

Il limite della non comoda divisibilità

La verifica decisiva resta dunque quella della comodità della divisione. Il confine è tracciato dalla non comoda divisibilità, nozione che ricorre quando il bene non sia materialmente frazionabile, oppure subisca un notevole deprezzamento se separato, oppure ancora non dia luogo a porzioni dotate di autonoma e libera utilizzazione.

Solo in presenza di uno di questi ostacoli la divisione non può essere disposta in natura. In mancanza, la comunione può essere sciolta mediante attribuzione di quote corrispondenti ai diritti dei partecipanti.

Perché la quota è stata ritenuta divisibile

Nel caso deciso, il Tribunale ha qualificato la partecipazione sociale come bene mobile immateriale e ha ritenuto che, proprio per questa sua natura, fosse perfettamente frazionabile tra i due contitolari. La divisione non avrebbe alterato il contenuto economico della quota, ma soltanto distribuito tra i condividenti il valore già presente nel compendio comune.

Il giudice ha quindi osservato che la separazione della quota risponde anche a un esigenza pratica di tutela degli interessi contrapposti dei contitolari. Quando la gestione sociale diviene terreno di contrasto, la divisione consente a ciascuno di acquisire una posizione autonoma, evitando che la contitolarità continui a comprimere l esercizio dei diritti connessi alla partecipazione.

Gli effetti della decisione sulla posizione dei soci

Una pronuncia dichiarativa

La sentenza si colloca nel solco di un orientamento consolidato, secondo il quale la decisione di divisione di una partecipazione ha natura dichiarativa e non traslativa. Ciò significa che il provvedimento non trasferisce la quota da un soggetto a un altro, ma si limita a prendere atto dello scioglimento della comunione e a rendere definitive le porzioni spettanti ai contitolari.

Resta ferma, inoltre, la qualità di soci già in capo ai condividenti. Non si modifica la compagine sociale, né si produce un ingresso di nuovi soggetti nel capitale, poiché l operazione interviene soltanto sul rapporto interno di comunione.

La sostituzione della quota comune con quote individuali

Il risultato finale è la trasformazione della situazione di contitolarità in due posizioni distinte e autonome. La quota originaria viene sostituita da porzioni assegnate singolarmente, ciascuna idonea a essere goduta e esercitata senza dipendenza dall altro partecipante.

In questo modo, la divisione realizza lo scioglimento della comunione senza intaccare l assetto societario e senza incidere sul valore complessivo della partecipazione, che viene semplicemente ripartito tra i due aventi diritto.

Nel sistema così delineato, la partecipazione in s.r.l. non è dunque sottratta in via automatica alla divisione; al contrario, la sua natura e la disciplina vigente impongono di verificare se, nel caso concreto, essa possa essere separata in modo utile e funzionale, come il Tribunale di Genova ha ritenuto nel caso sottoposto al suo esame.