Usare un marchio altrui dentro una nuova denominazione non basta a renderla lecita, nemmeno se il segno viene inserito in una forma grafica diversa e poi impiegato contemporaneamente come ragione sociale, nome a dominio e indirizzo PEC. Quando il marchio anteriore presenta un elevato grado di distintività, anche una minima variazione può restare del tutto insufficiente a eliminare il rischio di confusione. In questa prospettiva si colloca la decisione del Tribunale di Brescia, che ha ritenuto il segno «INTWIG» interferente con i marchi «TWIG» di una società concorrente operante nel medesimo comparto, ordinandone l’inibizione e la rimozione dai domini, oltre a qualificare la condotta come concorrenza sleale confusoria.
Tribunale Brescia 11/06/2026 n. 5508/2026 pubbl. 11/06/2026
Le parti svolgevano, sin dal 2014, attività di consulenza nel digitale, nell’analisi dei dati e nel marketing, con una sovrapposizione significativa anche sotto il profilo commerciale, testimoniata dal medesimo codice ATECO e dalla presenza di alcuni clienti comuni, tra cui soggetti riconducibili al Politecnico di Milano. L’attrice risultava titolare di un marchio nazionale denominativo «TWIG», registrato in classe 35 e concesso nel 2018, nonché di un marchio figurativo dell’Unione europea del 2017 e del dominio «twig.design», registrato nel 2015.
La convenuta utilizzava invece il segno «INTWIG», anche nella variante «IN.TWIG», con il punto rosso posto a separare le due componenti, come denominazione sociale, nei domini «intwig.it» e «twig.pro» e persino nell’indirizzo PEC. Rimasta contumace, non ha dedotto né un preuso, né un proprio diritto anteriore sui segni impiegati. Dopo un tentativo di negoziazione assistita rimasto senza esito, la società attrice ha domandato l’inibitoria, l’applicazione di una penale, la riassegnazione dei domini e la pubblicazione della sentenza.
Il parametro decisivo: la forza distintiva del marchio anteriore
La soluzione adottata dal giudice si fonda principalmente sugli artt. 20 e 22 c.p.i. Il primo attribuisce al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare ai terzi l’impiego di segni identici o simili per prodotti o servizi affini, quando sia configurabile un rischio di confusione o di associazione. Il secondo amplia la protezione, estendendola all’uso del segno come ditta, denominazione sociale, insegna o nome a dominio. Ne deriva il principio di unitarietà dei segni distintivi, secondo cui la tutela del marchio non resta confinata alla sua funzione originaria, ma si proietta su tutte le modalità di impiego idonee a intercettare la clientela o a creare agganci indebiti con il segno altrui.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha qualificato «TWIG» come marchio forte, privo di collegamenti descrittivi o concettuali con i servizi contraddistinti. Proprio per questa ragione, il nucleo evocativo del segno meritava protezione rafforzata, rendendo irrilevante l’aggiunta del prefisso «in». Il marchio anteriore, infatti, rimane integralmente riconoscibile all’interno di «INTWIG», e la versione «IN.TWIG» accentua ulteriormente l’impressione di continuità visiva e fonetica. Non si tratta quindi di una semplice assonanza, ma di un inserimento che conserva intatta la parte centrale del segno distintivo anteriore.
Il nome a dominio come veicolo di interferenza
La pronuncia richiama inoltre l’orientamento giurisprudenziale, già affermato in ambito milanese, secondo cui la registrazione di un domain name contenente il marchio altrui è idonea a integrare contraffazione, ove il pubblico possa essere indotto a ritenere sussistente un collegamento economico o organizzativo tra le imprese. Ai fini dell’inibitoria non occorre dimostrare un confondimento attuale e concreto, essendo sufficiente anche un pericolo solo potenziale. In questo quadro, il dominio non è un mero indirizzo tecnico, ma un autentico segno distintivo, capace di veicolare immediatamente l’identità del soggetto che lo utilizza sul mercato.
La risposta del giudice: stop all uso, ma senza trasferimento dei domini
Sul piano rimediale, la decisione distingue con attenzione tra eliminazione dell’illecito e effetti traslativi. Il Tribunale ha disposto l’inibitoria dell’uso del segno «INTWIG» e ha fissato una penale di 200 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, nonché per ogni futura violazione, decorso un termine di sessanta giorni utile alla rimozione dei domini. L’obiettivo è impedire la prosecuzione della condotta e scoraggiare ulteriori impieghi del segno interferente, valorizzando la funzione preventiva della misura coercitiva.
Non è stata invece accolta la domanda di riassegnazione dei nomi a dominio. Il giudice ha ritenuto che tale effetto coinvolgerebbe soggetti terzi, ossia gli enti o gli organismi di registrazione, non presenti nel giudizio. La statuizione evidenzia un dato processuale rilevante: chi intenda ottenere un provvedimento di trasferimento o riassegnazione deve verificare con precisione il perimetro soggettivo dell’azione, poiché la sola domanda contro l’utilizzatore del segno può non bastare a produrre effetti nei confronti del soggetto che gestisce il registro.
La qualificazione come concorrenza sleale confusoria
La condotta è stata apprezzata anche sotto il profilo della concorrenza sleale, in quanto idonea a generare confusione tra operatori che operano nello stesso mercato e offrono servizi sostanzialmente sovrapponibili. L’uso coordinato del segno nei diversi canali di presenza commerciale, denominazione, dominio e posta elettronica rafforza infatti l’impressione di un’unica identità imprenditoriale, con conseguente rischio di sviamento della clientela e di indebito agganciamento alla reputazione maturata dall’attrice.
È stata invece respinta la richiesta di pubblicazione della sentenza, ritenuta sproporzionata rispetto alla concreta rilevanza del fatto e al mutamento già intervenuto nella denominazione. La decisione mostra così un’impostazione equilibrata: tutela piena del marchio forte e repressione dell’uso confusorio, ma senza estendere i rimedi oltre quanto necessario per rimuovere l’effetto lesivo.
Un segnale operativo per imprese e consulenti
Per gli operatori economici il messaggio è chiaro. La scelta di un segno distintivo deve essere preceduta da una verifica accurata dell’esistenza di marchi anteriori, soprattutto quando il nuovo nome si propone di riprendere, anche solo in parte, un elemento già protetto. Nel commercio digitale la sovrapposizione tra marchio, denominazione sociale e dominio rende la prevenzione ancora più importante, perché l’uso frammentato di uno stesso segno su più canali può amplificare l’effetto confusorio e trasformare una semplice somiglianza in una vera interferenza giuridicamente rilevante. Non conta soltanto la forma esterna del nome scelto, ma la sua capacità complessiva di distinguere senza appropriarsi dell’identità altrui.
La pronuncia offre così una lettura rigorosa degli artt. 20 e 22 c.p.i. e ribadisce che, quando il marchio anteriore è forte, il prefisso aggiunto non basta a neutralizzare l’illecito se il cuore distintivo del segno resta riconoscibile e continua a richiamare, senza giustificazione, l’impresa concorrente.