Accesso ai documenti bancari e adempimento digitale: il portale online può bastare
Nel sistema dell’art. 119 TUB, l’obbligo dell’intermediario non si esaurisce in una mera risposta formale alla richiesta del cliente. Ciò che rileva è che la documentazione sia realmente messa a disposizione dell’interessato, in modo tale da consentirgli di prenderne visione e ottenerne copia senza ostacoli ingiustificati.
Su questo punto si è espresso il Tribunale di Palermo con sentenza n. 3861/2026, valorizzando la concreta accessibilità dei documenti rispetto alla forma della trasmissione. Quando la documentazione risulta effettivamente reperibile dal cliente, la pretesa giudiziale di consegna perde fondamento.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Palermo
Il caso riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto da un cliente nei confronti di una banca per la produzione di atti relativi a un contratto di cessione del quinto. La richiesta comprendeva il contratto, il conteggio estintivo e la liberatoria. L’istituto di credito proponeva opposizione deducendo di avere già adempiuto prima dell’avvio del procedimento monitorio.
La banca aveva infatti indicato al cliente un portale dedicato attraverso il quale era possibile scaricare gratuitamente la documentazione richiesta. Successivamente aveva confermato le modalità di accesso e aveva trasmesso i documenti prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il ruolo dell’art. 119 TUB e dei doveri di correttezza
Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto del cliente alla documentazione bancaria non deriva soltanto dall’art. 119 TUB, ma anche dai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto. Ne discende un dovere di collaborazione dell’intermediario, che deve consentire al cliente di verificare l’andamento del rapporto e di acquisire gli atti necessari.
La pronuncia ribadisce inoltre che il diritto a ottenere copia dei contratti è autonomo rispetto alla facoltà di richiedere la documentazione delle singole operazioni relative agli ultimi dieci anni. Si tratta di posizioni distinte, che possono essere fatte valere anche dopo la cessazione del rapporto.
La modalità di invio non prevale sulla ricezione effettiva
Il punto decisivo della decisione riguarda il modo in cui l’obbligo è stato assolto.
Secondo il giudice, la documentazione era stata resa disponibile tramite portale e successivamente trasmessa al cliente, con conseguente insussistenza del presupposto per il ricorso monitorio. Irrilevante è stata ritenuta la doglianza relativa all’uso della posta elettronica ordinaria invece della PEC, poiché non era stato contestato che i documenti fossero stati effettivamente ricevuti.
In questa prospettiva, il Tribunale ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e posto le spese di lite a carico dell’opposto.
Il valore pratico della pronuncia per gli intermediari
La sentenza offre un’indicazione utile nella gestione delle richieste documentali in ambiente digitale. L’adempimento ex art. 119 TUB può ritenersi correttamente eseguito anche quando la banca utilizza un portale dedicato, purché sia dimostrabile che il cliente abbia potuto accedere ai documenti e che questi siano stati effettivamente resi disponibili.
Ne deriva un approccio sostanziale alla consegna, nel quale il mezzo utilizzato assume rilievo solo in relazione alla concreta raggiungibilità della documentazione. Per gli intermediari, questo orientamento assume particolare importanza nelle controversie in cui la prova della messa a disposizione dei documenti preceda la domanda giudiziale.
La decisione si inserisce così in una linea interpretativa che privilegia l’effettività dell’adempimento e la tracciabilità dell’accesso ai documenti, offrendo un riferimento operativo nelle controversie fondate sull’art. 119 TUB.
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