Regresso dell’assicuratore e responsabilità del preponente: quando il pagamento al terzo non riduce l’azione verso l’autore dell’illecito
La Corte d’Appello di Bologna, sezione I civile, con sentenza 28 maggio 2026, n. 1497, ha ribadito un principio di rilievo nei rapporti tra responsabilità esterna e rivalsa interna. La pronuncia chiarisce che la disciplina dell’art. 2049 c.c. opera a tutela del terzo danneggiato, ma non incide sul diritto del soggetto che ha pagato di recuperare integralmente quanto versato nei confronti di chi ha materialmente commesso il fatto illecito.
Il punto centrale della decisione è la separazione tra due piani distinti: da un lato, l’imputazione della responsabilità verso l’esterno; dall’altro, la distribuzione finale del peso economico del danno tra i soggetti coinvolti nella vicenda.
La vicenda sottoposta al giudizio
I fatti contestati
Una compagnia assicurativa ha agito nei confronti della propria società agente, dei soci e degli amministratori, dopo avere scoperto una serie di irregolarità gravi nella gestione di alcune agenzie. Le condotte accertate riguardavano la vendita di polizze inesistenti, l’appropriazione dei premi incassati, la falsificazione di documentazione bancaria e la manipolazione di richieste di riscatto.
A seguito dei risarcimenti corrisposti ai clienti danneggiati, la compagnia ha domandato il rimborso integrale degli esborsi sostenuti, invocando sia il danno patrimoniale sia quello reputazionale derivato dalla vicenda.
La decisione di primo grado
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti, ma aveva ridotto della metà l’importo posto a loro carico, ritenendo configurabile un concorso di colpa della compagnia preponente per culpa in eligendo e in vigilando ai sensi dell’art. 2049 c.c.
La correzione della Corte: l’art. 2049 c.c. non limita il regresso
La funzione della responsabilità verso i terzi
La Corte d’Appello ha riformato la decisione sul punto, affermando che l’art. 2049 c.c. disciplina esclusivamente la responsabilità esterna del preponente nei confronti dei terzi danneggiati. Si tratta di una responsabilità indiretta, che prescinde dall’accertamento di una colpa propria del preponente e risponde a una funzione di garanzia.
Una volta effettuato il pagamento al terzo, però, il soggetto che ha soddisfatto il danno conserva il diritto di rivalersi per intero nei confronti dell’autore materiale dell’illecito. Non può, dunque, essere opposta in sede di regresso una riduzione dell’importo fondata sulla sola posizione del preponente nel rapporto con il terzo.
Il richiamo all’art. 2055 c.c.
Il ragionamento della Corte si fonda sull’art. 2055, comma 2, c.c., secondo cui la ripartizione interna del debito avviene in base alle quote di responsabilità di ciascun corresponsabile. Tale criterio presuppone un contributo causale alla produzione del danno.
Chi risponde per fatto altrui in forza di un criterio legale di imputazione non ha partecipato causalmente alla realizzazione dell’illecito in senso materiale. Per questa ragione, nei rapporti interni non può essergli attribuita una quota di responsabilità in via automatica sulla base di un’ipotetica colpa organizzativa.
L’inapplicabilità dell’art. 1227 c.c.
La Corte ha escluso anche il ricorso all’art. 1227 c.c., norma che disciplina il concorso colposo del danneggiato nei confronti del danneggiante. Si tratta infatti di una disposizione estranea al tema del regresso tra soggetti che abbiano concorso, in senso tecnico, alla produzione del danno o che ne rispondano per titolo diverso.
La quantificazione del pregiudizio subito dalla compagnia
Il danno patrimoniale
Accolto il principio del regresso integrale, la Corte ha riconsiderato anche la misura del danno patrimoniale. I giudici hanno ritenuto fondata la richiesta della compagnia di una rideterminazione in aumento, valorizzando non solo le risultanze già emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio, ma anche la documentazione successivamente prodotta, relativa a ulteriori somme corrisposte in esecuzione di sentenze di condanna e accordi transattivi intervenuti dopo il deposito della perizia.
La decisione mostra come, in presenza di esborsi ulteriori e documentati, la liquidazione non possa arrestarsi ai soli dati cristallizzati nella consulenza tecnica, quando il materiale istruttorio consenta una ricostruzione più completa del pregiudizio effettivamente sofferto.
Il danno all’immagine e alla reputazione
Quanto al danno non patrimoniale, già coperto da giudicato quanto alla sua esistenza, la Corte ha confermato il criterio equitativo adottato in primo grado. La liquidazione è stata ancorata a una percentuale del danno patrimoniale, assumendo come base il 20% e applicando poi una maggiorazione del 20% sul risultato, per una misura complessiva pari al 24%.
La scelta è stata ritenuta coerente con la particolare gravità della vicenda, segnata da un forte impatto mediatico e dalla pluralità degli illeciti commessi.
Il significato pratico della pronuncia
La sentenza precisa che il meccanismo di imputazione previsto dall’art. 2049 c.c. non trasforma il preponente in un concorrente dell’illecito nel rapporto interno con l’autore materiale del fatto. Il pagamento effettuato verso i terzi danneggiati non esaurisce, né attenua automaticamente, la pretesa di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere le condotte fraudolente.
Solo la prova di una distinta condotta della compagnia, autonoma e causalmente rilevante nella produzione del danno, potrebbe incidere sul diritto di regresso. In assenza di tale dimostrazione, l’intero peso economico dell’illecito resta a carico di chi lo ha commesso.
Il principio che emerge dal caso
La pronuncia della Corte d’Appello di Bologna rafforza la distinzione tra responsabilità verso l’esterno e regresso nei rapporti interni. L’art. 2049 c.c. protegge il terzo danneggiato, ma non può essere utilizzato per comprimere l’azione recuperatoria del soggetto che abbia risarcito il danno.
Nel caso di illeciti commessi dal preposto, il preponente che abbia adempiuto verso i terzi conserva il diritto di ottenere il rimborso integrale da chi ha agito materialmente, ferma restando soltanto l’eventuale prova di una diversa e autonoma incidenza causale imputabile al preponente stesso.
Una lettura coerente dei rapporti tra garanzia e rivalsa
La vicenda conferma che il sistema civilistico distingue nettamente la funzione di tutela del danneggiato dalla successiva regolazione interna degli oneri risarcitori. È in questo spazio che si colloca la decisione in commento, destinata a incidere in modo significativo nelle azioni di rivalsa promosse dagli assicuratori e, più in generale, nei giudizi di regresso tra soggetti legati da un rapporto di preposizione.