La struttura di un passaggio generazionale richiede, prima ancora della scelta dello strumento tecnico, una verifica puntuale degli effetti che il trasferimento produce sul governo della società e sulla tenuta del regime agevolativo. Quando l’operazione riguarda aziende, quote o azioni destinate ai discendenti o al coniuge, l’esenzione prevista per successioni e donazioni può rappresentare un risultato decisivo. Tuttavia, il vantaggio fiscale non dipende soltanto dal trasferimento formale della ricchezza, ma anche dal fatto che il controllo resti effettivamente in capo ai soggetti destinatari del passaggio.
L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 3, comma 4 ter, del Dlgs 346/90, che esclude dall’imposta i trasferimenti, anche mediante patti di famiglia, a favore di discendenti e coniuge, aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni. Nel caso di partecipazioni in società di capitali, come Srl e Spa, il beneficio opera soltanto se con il trasferimento viene acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, oppure se un controllo già esistente viene integrato.
La norma richiede inoltre che il controllo sia mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa devono rendere, al momento della dichiarazione di successione, dell’atto di donazione o del patto di famiglia, una dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività, alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Usufrutto ai genitori e nuda proprietà ai figli
Nella prassi familiare, una soluzione frequente consiste nel trasferire ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni e nel riservare ai genitori l’usufrutto. In questo modo, i genitori conservano il diritto agli utili distribuiti dalla società, mentre ai figli viene attribuita la titolarità della partecipazione e, in via ordinaria, il diritto di voto. Alla morte degli usufruttuari, i due diritti si riuniscono.
La scelta, però, non è neutra. Se il diritto di voto consente ai nudi proprietari di esercitare la maggioranza in assemblea ordinaria, il controllo societario può dirsi trasferito. Diverso è il caso in cui l’assetto statutario o pattizio assegni agli usufruttuari un potere incisivo sulla distribuzione degli utili, perché in tale ipotesi il controllo può rimanere sostanzialmente in capo ai genitori.
Il punto critico: il potere sugli utili
La distribuzione degli utili non è un profilo marginale. È parte del governo della società, poiché incide sull’equilibrio tra esigenze di autofinanziamento e diritto del socio alla percezione dei dividendi. Per questo motivo, la riserva in capo ai genitori del potere di incidere sulla ripartizione degli utili può compromettere il presupposto richiesto dall’articolo 3, comma 4 ter, del Dlgs 346/90.
La Corte di cassazione, con le sentenze n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026, ha adottato un orientamento rigoroso in una fattispecie nella quale il genitore aveva trasferito ai figli la nuda proprietà mantenendo l’usufrutto e, con esso, il potere di stabilire la distribuzione degli utili. Secondo la Corte, in un assetto del genere non può dirsi che il controllo sia passato ai nudi proprietari. Il motivo è chiaro: il potere di decidere come ripartire gli utili integra un elemento del controllo societario.
L’esito sul piano fiscale
Da tale ricostruzione discende che, se il trasferimento del voto ai figli è neutralizzato dalla permanenza in capo ai genitori di un potere determinante sugli utili, viene meno uno dei requisiti essenziali dell’agevolazione. In mancanza del controllo in capo agli aventi causa, l’esenzione dall’imposta di donazione non può essere riconosciuta.
Le ricadute nella pianificazione familiare
Le pronunce della Cassazione impongono un approccio prudente nella progettazione del passaggio generazionale. L’esigenza, del tutto comprensibile, di garantire ai genitori la percezione dei dividendi può entrare in tensione con la necessità di trasferire ai figli il controllo richiesto dalla norma agevolativa. Proprio qui si colloca il principale rischio operativo: una struttura pensata per assicurare continuità economica alla famiglia può risultare incompatibile con il regime di esenzione.
In altri termini, la separazione tra usufrutto e nuda proprietà non basta di per sé a preservare il beneficio fiscale. Occorre verificare con estrema attenzione chi, in concreto, possa incidere sulle decisioni assembleari rilevanti e, soprattutto, sulla destinazione degli utili. Il trasferimento formale delle partecipazioni non è sufficiente se il potere sostanziale resta altrove.
La lettura della prassi amministrativa
La posizione della giurisprudenza appare più severa rispetto a quella emersa in sede di prassi. La risposta n. 271 del 27 ottobre 2025 aveva infatti espresso un orientamento favorevole in un’ipotesi nella quale il genitore conservava alcuni diritti particolari ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, c.c., compreso quello agli utili. La motivazione, tuttavia, non sembra aver affrontato in modo approfondito il nodo del controllo societario e del collegamento tra diritti patrimoniali e presupposti dell’esenzione.
Ne deriva una distanza significativa tra l’impostazione prudente della Cassazione e la lettura più elastica emersa nella prassi, distanza che impone un esame caso per caso dell’assetto prescelto. Prima di procedere con la separazione tra usufrutto e nuda proprietà, è quindi necessario verificare se il modello adottato consenta davvero il passaggio del controllo ai discendenti, senza riservare ai genitori un potere tale da far venir meno il requisito richiesto dall’articolo 3, comma 4 ter, del Dlgs 346/90.
Nel passaggio generazionale, la pianificazione funziona solo quando la forma giuridica e l’effetto sostanziale coincidono. Se il controllo resta sospeso tra usufrutto, voto e utili, il beneficio fiscale può sfumare proprio nel momento in cui si riteneva di averlo assicurato.
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