Il quadro affrontato dalla terza Sezione
Il quadro affrontato dalla terza Sezione

Il quadro affrontato dalla terza Sezione

Garanzia autonoma e termine di decadenza: il richiamo all’art. 1957 c.c. non impone sempre l’azione in giudizio

In attesa che le Sezioni Unite sciolgano i nodi rimessi al loro esame, la terza Sezione ha fornito un chiarimento di rilievo su uno dei temi oggetto di rinvio pregiudiziale. Il punto centrale riguarda la natura della garanzia quando il testo negoziale preveda il pagamento “a prima richiesta”, formula che continua a orientare la qualificazione del rapporto verso lo schema del contratto autonomo di garanzia.

Da tale impostazione discende un effetto pratico significativo: la tutela del creditore garantito non richiede necessariamente l’instaurazione di un giudizio per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., essendo sufficiente una iniziativa stragiudiziale idonea a manifestare la richiesta di adempimento.

La lettura della clausola contrattuale

Pagamento a prima richiesta e disciplina pattizia

La pronuncia valorizza il coordinamento tra le pattuizioni contrattuali e l’interpretazione complessiva del testo negoziale. Quando le parti stabiliscono che l’obbligazione del garante debba essere eseguita “a prima richiesta”, un eventuale richiamo alla decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. non può essere letto in modo da svuotare di contenuto l’impegno assunto.

In questa prospettiva, il rinvio pattizio va inteso, secondo il criterio ermeneutico dell’art. 1363 c.c., come riferito esclusivamente al termine semestrale previsto dalla norma, non anche alle modalità di attivazione della pretesa mediante domanda giudiziale.

La richiesta stragiudiziale come atto idoneo

Ne deriva che la semplice diffida o richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente a impedire la decadenza. Non occorre, quindi, che il creditore promuova un’azione in tribunale entro il termine di sei mesi, secondo la tradizionale interpretazione dell’art. 1957 c.c.

Una diversa soluzione genererebbe un contrasto interno tra le clausole contrattuali, poiché non sarebbe coerente definire la garanzia “a prima richiesta” e subordinare poi la conservazione del diritto all’avvio di una causa. È proprio questo profilo di incompatibilità che la giurisprudenza di legittimità ha escluso.

I precedenti richiamati dalla Corte

L’ordinanza pubblicata il 29 aprile 2026 richiama un orientamento già espresso dalla Cassazione, secondo cui, in tema di contratto autonomo di garanzia, la clausola “a prima richiesta” consente di ritenere sufficiente una domanda stragiudiziale per evitare la decadenza. Il principio è ribadito nelle pronunce Cass. Sez. 3, 26/09/2017 n. 22346 e Cass. Sez. 3, 13/01/2025 n. 835.

Il passaggio testuale valorizzato dalla Corte è chiaro: ove le parti abbiano previsto il pagamento “a prima richiesta”, il rinvio alla decadenza dell’art. 1957, primo comma, c.c. va letto in modo coerente con l’assetto complessivo del contratto, sicché la richiesta stragiudiziale basta a impedire la perdita del diritto.

La ricaduta operativa per credito garantito e garante

La decisione conferma un punto essenziale per la pratica bancaria e per i rapporti di garanzia: la forma della richiesta e il contenuto delle clausole assumono rilievo decisivo nella verifica della tempestività dell’azione del creditore. Non è il formalismo processuale a governare ogni ipotesi, ma la struttura concreta dell’impegno assunto dalle parti e la sua interpretazione sistematica.

In presenza di una clausola “a prima richiesta”, la diffida stragiudiziale conserva dunque piena efficacia conservativa, mentre l’eventuale pretesa del garante di subordinare la tutela del creditore alla proposizione della domanda giudiziale non trova spazio quando il testo contrattuale, letto nel suo complesso, conduca a una soluzione diversa.

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