Accesso alla liquidazione controllata e condotta del debitore: dove si colloca davvero il vaglio giudiziale
La liquidazione controllata non nasce per valorizzare la virtù del debitore, ma per disciplinare in modo ordinato la soddisfazione dei creditori quando il patrimonio residuo deve essere sottoposto a una gestione concorsuale. In questa prospettiva, la questione decisiva non è stabilire se il soggetto meriti o meno di accedere alla procedura, bensì capire se esistano i presupposti legali per aprirla e, soprattutto, quale rilievo attribuire alle condotte che hanno generato l indebitamento.
Il dibattito si è riacceso a seguito di due pronunce di merito che hanno offerto letture divergenti dello stesso impianto normativo: Tribunale di Larino, decreto 2 dicembre 2025, procedimento n. 23/2025; Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, sentenza 25 marzo 2026, R.G.P.U. n. 79/2026.
La lettura restrittiva: la colpa grave come ostacolo iniziale
Il caso esaminato dal Tribunale di Larino
Nel procedimento deciso dal Tribunale di Larino, il debitore era titolare di un impresa di autotrasporti gravata da un passivo composto in larga parte da sanzioni per violazioni del Codice della Strada e da omessi versamenti nei confronti di INPS e INAIL. Pur riconoscendo che l attività era sottosoglia e dunque astrattamente compatibile con il ricorso alla procedura, il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda. La ragione è stata individuata nella colpa grave che avrebbe accompagnato la formazione del debito, già emersa con sufficiente evidenza dagli atti.
La decisione attribuisce rilievo centrale alla relazione dell OCC, il cui contenuto, dopo gli interventi normativi, deve comprendere anche le cause dell indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell assumere le obbligazioni. Da tale previsione il Tribunale ha desunto che questi elementi non sarebbero più meri dati descrittivi, ma veri e propri criteri di ammissibilità della domanda.
La lettura sistematica: la condotta rileva, ma in un momento successivo
L orientamento del Tribunale di Napoli
Di segno opposto è l impostazione seguita dal Tribunale di Napoli. Secondo questa pronuncia, l apertura della liquidazione controllata non presuppone un giudizio di meritevolezza del debitore né un accertamento preventivo dell assenza di atti in frode. Il controllo del giudice deve invece concentrarsi sui requisiti tipici della procedura: la non assoggettabilità a strumenti maggiori, lo stato di sovraindebitamento e la regolarità della documentazione depositata.
In questa prospettiva, la condotta del debitore non viene ignorata, ma semplicemente collocata nella sede a essa destinata dal Codice, cioè la fase dell esdebitazione. L eventuale comportamento negligente, colposo o addirittura fraudolento non incide automaticamente sulla possibilità di aprire la procedura, ma può diventare decisivo quando si tratterà di valutare la liberazione dai debiti residui.
La relazione dell OCC: obbligo informativo, non filtro morale
Funzione e limiti del nuovo contenuto della relazione
Il dato normativo che impone all OCC di indicare le cause dell indebitamento e la diligenza del debitore non va letto come introduzione di una clausola generale di meritevolezza. La relazione serve innanzitutto a fornire al giudice, ai creditori e al liquidatore una base conoscitiva completa e affidabile sulla situazione economica del debitore, così da consentire una valutazione corretta della massa attiva, delle possibili iniziative recuperatorie e della reale genesi della crisi.
Quando la relazione risulti incompleta, contraddittoria o inattendibile, il giudice potrà chiederne l integrazione o, nei casi più gravi, dichiarare inammissibile la domanda. Diverso è il caso in cui il documento sia completo e trasparente, ma metta comunque in luce una gestione imprudente o gravemente colposa dell esposizione debitoria. In questa ipotesi, l informazione non dovrebbe trasformarsi in una barriera all accesso, perché la funzione selettiva della procedura non coincide con un giudizio etico sul comportamento pregresso del debitore.
In tale direzione si colloca anche Cass. 28 aprile 2026, n. 11603, che ha ricondotto il nuovo contenuto della relazione a un dovere informativo essenziale, senza attribuirgli la forza di un autonomo requisito soggettivo per l ingresso nella liquidazione controllata.
Liquidazione controllata ed esdebitazione: piani distinti da mantenere separati
La struttura del sistema
La diversa funzione dei due istituti impone di evitare sovrapposizioni. La liquidazione controllata ha una natura essenzialmente concorsuale e liquidatoria: consente di concentrare il patrimonio del debitore, di governarne la liquidazione in modo ordinato e di assicurare ai creditori un trattamento regolato secondo le regole della procedura. L esdebitazione, invece, ha una dimensione diversa, perché mira a liberare il debitore dai debiti non soddisfatti solo al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge.
Da questa distinzione discende che la presenza di condotte colpose, dolose o fraudolente non dovrebbe essere usata per impedire in radice l apertura della procedura. Tali comportamenti, se accertati, devono piuttosto essere considerati nel momento in cui il debitore chiederà di ottenere il beneficio della cancellazione del residuo passivo. Anticipare quel giudizio significherebbe introdurre un filtro non esplicitamente previsto per l accesso, con il rischio di alterare l architettura del Codice e di svuotare di utilità una procedura che può avere funzione apprezzabile anche quando l esdebitazione non sarà concessa.
L equilibrio tra efficienza concorsuale e controllo sugli abusi
La preoccupazione di evitare utilizzi strumentali della liquidazione controllata è comprensibile e merita attenzione. Tuttavia, il contrasto agli abusi non richiede necessariamente di trasformare la fase introduttiva in un giudizio anticipato sulla condotta personale del debitore. Il sistema dispone già di strumenti idonei a selezionare i casi patologici nella fase più appropriata, senza comprimere oltre misura l accesso alla procedura.
La soluzione più coerente appare quindi quella che distingue con nettezza tra ammissibilità ed esdebitazione: la prima serve a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e documentali; la seconda consente di apprezzare il comportamento complessivo del debitore alla luce dei criteri previsti dalla legge. È qui che la condotta pregresse trova il suo spazio naturale, non nella soglia di ingresso alla procedura.
In questa cornice, il vero nodo interpretativo non riguarda tanto la presenza di una colpa nella genesi dell indebitamento, quanto il corretto momento processuale in cui tale dato deve essere valutato, con le conseguenze che il Codice intende far discendere da esso.