Il principio applicato dal Tribunale
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Responsabilità dell’amministratore e somme sociali: il giudice ribadisce i doveri di corretta destinazione del patrimonio

Quando un amministratore dispone di risorse appartenenti alla società senza essere in grado di dimostrare una valida ragione giustificativa, la sua condotta può tradursi in un pregiudizio patrimoniale imputabile alla gestione. In simili circostanze, la società è legittimata a chiedere il ristoro del danno subito, poiché la sottrazione o la mancata riversione di somme sociali incide direttamente sulla consistenza del patrimonio dell’ente.

Su questo punto si è espresso il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, con sentenza del 26 agosto 2025, n. 2174, nell’ambito di una controversia promossa da una società contro il proprio ex presidente del consiglio di amministrazione.

L’origine della contestazione

La vicenda ha preso avvio da una serie di operazioni concernenti assegni per complessivi 230.000 euro. Da un verbale del consiglio di amministrazione risultava che tali titoli avrebbero dovuto essere versati sul conto corrente sociale. In concreto, però, soltanto 70.000 euro erano effettivamente confluiti nelle casse della società, mentre la restante parte, pari a 160.000 euro, non risultava mai accreditata.

Secondo la prospettazione attorea, gli assegni sarebbero stati incassati direttamente dall’amministratore oppure destinati a soggetti estranei al rapporto sociale. La società lamentava inoltre un ulteriore prelievo di 1.000 euro dal conto corrente, eseguito senza alcuna giustificazione documentale o contabile.

Gli elementi valorizzati nella decisione

Il verbale del consiglio di amministrazione

Nel valutare la domanda risarcitoria, il giudice ha attribuito rilievo decisivo al verbale del consiglio di amministrazione, sottoscritto anche dall’ex amministratore. Da tale documento emergeva l’indicazione espressa di versare gli assegni sul conto della società, circostanza che ha consentito di ricostruire con chiarezza l’obbligo gestorio assunto in quella sede.

Accertato che solo una parte delle somme era stata effettivamente versata, il Tribunale ha ritenuto provata la distrazione dei 160.000 euro residui. Tale conclusione è stata rafforzata dagli elementi acquisiti nel procedimento penale, definito con sentenza di applicazione della pena per appropriazione indebita.

Il prelievo di 1.000 euro

Anche in relazione al prelievo di 1.000 euro, il giudice ha ritenuto sufficiente il quadro probatorio emergente dalla documentazione richiamata nell’informativa della Guardia di Finanza. Da tale materiale risultava l’uso di una carta bancomat nella disponibilità dell’amministratore per un’operazione priva di riscontro giustificativo.

Le domande respinte

Non tutte le pretese della società hanno però trovato accoglimento. In particolare, è stata rigettata la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale. Il Tribunale ha osservato che mancava la prova dell’effettivo esborso, elemento necessario per poter riconoscere tale posta di danno.

La misura del risarcimento

All’esito dell’istruttoria, l’ex amministratore è stato condannato al pagamento di 161.000 euro, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, nonché delle spese di lite. La pronuncia conferma che la mancata destinazione di somme sociali secondo le finalità deliberate dall’organo amministrativo integra una violazione dei doveri di gestione e di conservazione del patrimonio sociale.

In questo quadro, la responsabilità dell’amministratore non discende soltanto dalla sottrazione materiale delle risorse, ma dalla lesione dell’affidamento riposto nella corretta amministrazione della società, che resta il parametro essenziale di ogni valutazione giudiziale sul danno.

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