Concordato semplificato e domanda prenotativa: il termine di sessanta giorni resta invariato
La facoltà di presentare la domanda di concordato semplificato con riserva, oggi ammessa dagli artt. 40 e 44 CCII, non incide sul termine decadenziale previsto dall’art. 25 sexies CCII per il deposito della proposta e del piano. La domanda prenotativa consente una scansione in due momenti del procedimento, ma non consente di oltrepassare il limite di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.
Su questo punto si è pronunciato il Tribunale di Bologna con decreto del 17 febbraio 2026, Pres. Liccardo, Est. Rimondini, affrontando una delle prime questioni interpretative sorte dopo l’intervento del D.Lgs. n. 136/2024.
Il caso esaminato dal Tribunale di Bologna
Nel procedimento sottoposto all’attenzione del giudice bolognese, l’imprenditore aveva depositato la domanda con riserva nello stesso giorno in cui era stata comunicata la relazione finale dell’esperto, chiedendo contestualmente l’assegnazione di sessanta giorni per il successivo deposito della proposta e del piano, oltre alla concessione delle misure protettive.
La questione non riguardava, quindi, la ritualità dell’istanza iniziale, bensì la possibilità di ottenere un termine ulteriore per il completamento dell’istanza tale da superare il limite già fissato dall’art. 25 sexies CCII.
La lettura dell’art. 25 sexies CCII
Il Tribunale ha valorizzato il tenore dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 25 sexies CCII, secondo cui “Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”.
Da tale previsione il Collegio ha tratto una conseguenza netta: la domanda con riserva è ammissibile, ma solo entro il termine già stabilito dalla norma, che conserva natura decadenziale. La facoltà introdotta dal correttivo, pertanto, riguarda le modalità del deposito, non la durata del termine.
Il rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato
Il ragionamento del Tribunale si fonda sulla relazione funzionale tra la composizione negoziata e il concordato semplificato. Quest’ultimo rappresenta l’esito eccezionale del percorso negoziale e presuppone un collegamento immediato con la fase appena conclusa. Per questa ragione, il termine di sessanta giorni non è un mero termine ordinatorio, ma un vincolo sostanziale che delimita l’accesso allo strumento.
La domanda prenotativa, in tale quadro, non spezza il nesso con la composizione negoziata e non può trasformarsi in uno strumento di estensione temporale. Essa consente soltanto di articolare il deposito in un momento iniziale e in uno successivo, purché entrambi restino dentro la cornice temporale stabilita dalla legge.
Ne discende che il piano e la proposta devono essere depositati entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, senza possibilità di proroga oltre tale soglia.
La continuità con il precedente di Milano
La soluzione adottata dal Tribunale di Bologna si colloca in linea con il provvedimento del Tribunale di Milano, 5 dicembre 2024, Pres. Est. De Simone, pubblicato in www.dirittodellacrisi.it. In quell’occasione era già stato chiarito che l’accesso con riserva, pur oggi espressamente consentito dal D.Lgs. 136/2024, “non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale per le finalità anzidette, né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce non estenda il termine decadenziale stabilito dall’art. 25-sexies CCII”.
La convergenza tra i due arresti conferma una lettura rigorosa della disciplina, coerente con la funzione eccezionale del concordato semplificato e con la sua natura di rimedio finale rispetto alla composizione negoziata.
La funzione concreta della domanda con riserva
Pur non potendo incidere sulla durata del termine, la domanda con riserva conserva una sua utilità operativa. Essa può infatti offrire una protezione immediata nel tempo residuo necessario a predisporre la proposta e il piano, soprattutto mediante il ricorso alle misure protettive e cautelari previste dagli artt. 54 e 55 CCII.
In questa prospettiva, l’istanza prenotativa non serve a dilatare i tempi della procedura, ma a garantire all’imprenditore un presidio difensivo nella fase di passaggio tra la chiusura della composizione negoziata e il deposito della documentazione completa. È questo il punto essenziale: la domanda con riserva non amplia il termine, ma può rafforzare la tenuta della posizione del debitore nel periodo ancora disponibile.
La disciplina alla prova dell’applicazione pratica
La decisione del Tribunale di Bologna mostra come il nuovo assetto normativo richieda una lettura attenta del coordinamento tra artt. 25 sexies, 40, 44, 54 e 55 CCII. La domanda con riserva è oggi ammissibile, ma resta subordinata al rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, che continua a rappresentare il confine entro il quale il concordato semplificato può essere validamente costruito e depositato.
In questo spazio temporale ristretto si colloca la funzione effettiva dell’istituto, quale strumento di protezione e di preparazione della proposta, non già di proroga del termine legale che ne governa l’accesso.